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Manfredonia – Variante lott. Villaggio S.Michele, “impatto negativo su habitat di specie”

Pubblicato: venerdì, 17 febbraio 2012 Commenta questo articolo Nessun commentoTorna alla pagina iniziale

Area località Sciali (ST- fonte image: scialedeglizingari.blogspot.com)

“RILEVA, altresì, l’Amministrazione l’impatto negativo (in termini di perturbazione significativa) sull’habitat di specie derivante dalla previsione della realizzazione di strutture balneari sulla spiaggia, la frammentazione degli habitat di specie con perdita di connessione ecologica, ed ancora la riduzione delle aree ecotonali, il degrado degli habitat e l’aumento della pressione antropica, anche in considerazione della presenza di altri insediamenti turistici nell’area in esame (..)”. I magistrati della prima sezione del Tar Puglia di Bari hanno respinto il ricorso della Frimen s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Prencipe del Foro di Foggia, contro la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia per l’annullamento della determina dirigenziale dell’1.6.2007, a firma del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, contenente parere definitivo negativo di incidenza ambientale in ordine al progetto di variante alla lottizzazione “Villaggio San Michele” in Manfredonia, Località Sciali.

Udienza pubblica il 06.12.2011.

Il ricorso.

La ricorrente Frimen s.r.l. è proprietaria di suoli a Manfredonia interessati dal piano di lottizzazione denominato “San Michele”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Manfredonia n. 418 del 16.4.1980.

La stessa società in data 5.8.2004 inoltrava al Comune una richiesta di variante al citato piano di lottizzazione; con nota del 5.6.2006 inviava alla Regione Puglia richiesta volta ad ottenere parere di valutazione di incidenza ambientale. Frimen s.r.l. ha contestato al Tar la determina dirigenziale regionale del 1° giugno 2007 contenente parere definitivo negativo di incidenza ambientale in ordine al progetto di variante e la nota dell’8 gennaio 2007 contenente il preavviso di rigetto.

La ricorrente evidenziava un piano di lottizzazione del 1980 e quindi già esecutivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge relative alla valutazione di incidenza ambientale; che conseguentemente tale piano e le sue varianti (ovvero proposte di varianti), tra cui quella oggetto del gravame, non possono essere in alcun modo incise dal successivo inserimento dell’area all’interno del S.I.C. (sito di importanza comunitaria), essendo sottoposte alla normativa antecedente di approvazione del piano originario.

La sentenza del TAR”. Dall’analisi il ricorso è stato ritenuto “infondato”. “”L’Amministrazione regionale ha correttamente espresso un parere alla luce della normativa vigente alla data dell’adozione dello stesso parere (…) Peraltro, la stessa Frimen aveva in precedenza inoltrato alla Regione Puglia – Assessorato Regionale all’Ecologia nota del 5.6.2006 contenente richiesta di parere di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 d.p.r. n. 357/1997 (…), disposizione che – come detto – l’Amministrazione regionale ha legittimamente applicato”.

“Né può condividersi l’affermazione della ricorrente secondo cui il parere di incidenza ambientale sarebbe dovuto essere limitato unicamente alle opere che venivano proposte in variante“. Rileva il Collegio che “la valutazione di incidenza non può che essere unitaria e riferita all’intero piano come risultante dalla variante proposta, non essendo possibile scorporare dal complesso dell’opera la variante e l’incidenza che la stessa comporta sugli habitat e sulle specie ivi presenti”.

Nel caso di specie (..) l’Amministrazione regionale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla valutazione negativa, specificando l’inclusione dell’insediamento turistico residenziale in questione nel S.I.C. “Zone Umide di Capitanata”, l’incidenza negativa (che si determinerebbe sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio) dell’intervento proposto su specie animali di interesse comunitario in termini di riduzione diretta delle popolazioni ed in termini di riduzione indiretta attraverso l’aumentata intensità delle luci artificiali, del rumore, del traffico veicolare e della pressione antropica in generale(…)”.

“Rileva, altresì, l’Amministrazione l’impatto negativo (in termini di perturbazione significativa) sull’habitat di specie derivante dalla previsione della realizzazione di strutture balneari sulla spiaggia, la frammentazione degli habitat di specie con perdita di connessione ecologica, ed ancora la riduzione delle aree ecotonali, il degrado degli habitat e l’aumento della pressione antropica, anche in considerazione della presenza di altri insediamenti turistici nell’area in esame (..)”.

“Peraltro, il provvedimento dell’1° giugno 2007 replica diffusamente in ordine alle controdeduzioni sollevate dal proponente, in tal modo garantendo un’adeguata istruttoria”.

Inoltre, “né può affermarsi che l’Amministrazione regionale abbia inteso surrettiziamente apporre un vincolo di inedificabilità assoluta su tale area, posto che la valutazione di incidenza negativa è stata – come visto – correttamente operata nel caso di specie”. “(…) il Dirigente del Settore Ecologia, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente ha adeguatamente valutato le misure di mitigazione proposte (…) dello studio di incidenza allegato al progetto, ritenendole insufficienti a compensare l’impatto determinato dalla perturbazione sugli habitat di specie ed evidenziando che nel S.I.C. in oggetto e nelle Z.P.S. contermini sono presenti specie prioritarie d’interesse comunitario, il che determina – secondo il non censurabile apprezzamento espresso dall’Amministrazione regionale – la necessità di valutare con estrema attenzione gli impatti sugli habitat di specie”.

Pertanto, “ancora una volta si è in presenza di una valutazione tecnica espressa dal Dirigente regionale non inficiata da vizi macroscopici sindacabili in sede giurisdizionale”.

 

da Stato Quotidiano

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