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Bari/Manfredonia – Revoca fondi INSIDE, Tar demanda. La fattura del plotter

Pubblicato: sabato, 15 settembre 2012 Commenta questo articolo Nessun commentoTorna alla pagina iniziale

Inside/Bolici srl: dopo scadenza Cigs il 26 maggio chiusi i cancelli dello stabilimento; stamane nuovo incontro in Provincia, domani tavolo in Prefettura a Foggia (STATO@ – archivio)

“DIFETTO di giurisdizione del giudice adito”. Appartenenza “giurisdizione al giudice ordinario previa riassunzione del giudizio nei termini di rito”. Così (s.1659/12) il Tar Puglia di Bari – II^sezione – sul ricorso (2010) della Inside Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Damiani, Felice Eugenio Lorusso, contro il Ministero dello Sviluppo Economico e nei confronti di Soc.Banca Conc.Ria Unicredit Medio Crediti Centrale Spa, e con l’intervento – ad opponendum – dell’Unicredit S.p.A. In discussione: “l’annullamento del decreto di revoca delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992, relative all’unità produttiva di Monte sant’angelo (Fg) (nell’ambito del Contratto d’Area territoriale) e concesse in via provvisoria con d.m. n. 126005 del 23 giugno nonché di ogni altro atto –cognito o incognito- comunque connesso a quello impugnato in via principale”.

L’udienza pubblica si è svolta il 31 maggio 2012, tanto il Ministero dello Sviluppo Economico quanto la Soc. Banca Conc.Ria Unicredit Medio Crediti Centrale Spa si erano costituite in giudizio “eccependo entrambe la propria estraneità alla vicenda per cui è causa per difetto di legittimazione passiva”.

LA VICENDA. Con il ricorso in esame, originariamente proposto presso il TAR del Lazio e successivamente incardinato presso il Tar di Bari per “ragioni di competenza” a seguito di ordinanza TAR Lazio 1778/2010 “e previa rituale riassunzione del giudizio, la INSIDE aveva impugnato il provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie ex L. 488/92, già concessi in via provvisoria con D.M. 126005 del 23.6.2003, con conseguente recupero delle somme già erogate”.

I contributi concessi. Con il citato D.M. il Ministero aveva concesso “in via provvisoria” alla INSIDE “un contributo in conto impianti di € 3.468.180,00 per l’ampliamento di una unità produttiva sita in Monte Sant’Angelo (FG), già destinata alla produzione di arredi in legno e in metallo prevalentemente per il mercato navale, prevedendosi l’erogazione del contributo per il tramite della Banca concessionaria in tre rate annuali di € 1.156.060,00 cadauna”.

Le verifiche della Guardia di Finanza. “Dopo l’erogazione della seconda rata, in data 20.2.2007, a seguito di verifica eseguita dal nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza sono emerse alcune irregolarità contabili e, segnatamente, l’esistenza della fattura n.3 del 5.8.2002 relativa all’acquisto di un plotter del costo di € 190.000,00 oltre IVA, recante una data antecedente a quella di presentazione della domanda (20.11.2002). In conseguenza di quanto sopra, è stato avviato il procedimento di revoca, sul presupposto che, contrariamente alle prescrizioni del bando, il programma di investimenti ammesso a finanziamento era stato già avviato prima ancora della presentazione della domanda”.

Come spiega il Tar, “la ricorrente, nell’ambito del predetto procedimento, ha rappresentato che l’inclusione della predetta fattura era dovuta a mero errore, atteso che il business plan allegato alla domanda di spesa approvata col decreto di concessione delle agevolazioni non prevedeva l’acquisto di tale macchina. Con l’impugnato provvedimento il Ministero ha disposto infine la revoca, oggetto del ricorso in esame.”

Con l’ordinanza del Tar di Bari n. 95/11 era stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

I magistrati della seconda sezione del Tar – Sabato Guadagno, Presidente; Antonio Pasca, Consigliere, Estensore; Giacinta Serlenga, Primo Referendario – hanno ritenuto “il ricorso in esame inammissibile per difetto di giurisdizione di G.A. adito.”

“Ed invero, nelle controversie relative alla concessione di sovvenzioni comunitarie o contributi da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche, produttive o comunque di interesse pubblico, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla consistenza delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo la causa petendi e al di là della formale prospettazione della domanda”. “Ricorre pertanto una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all’attribuzione del beneficio ovvero nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità inficianti ab origine il procedimento di attribuzione del beneficio; ricorre viceversa, per il soggetto che abbia già beneficiato della concessione del contributo o finanziamento, una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva all’attribuzione e alla pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001, 5617/2003, 7145/2005 e 26421/06; C.d.S. n. 4518/2007)”.

“(…)Né alcuna valenza in senso contrario può attribuirsi al fatto che la concessione dei benefici risulti formalmente indicata come provvisoria, atteso che alla predetta concessione ha fatto comunque seguito la liquidazione del contributo nelle prime due rate e che in realtà la provvisorietà risulta pleonasticamente riferita all’esito del successivo controllo, non essendo dalla normativa prevista l’adozione di successivo provvedimento di concessione definitiva dei benefici. Risulta quasi pleonastico evidenziare che al di là del nomen juris utilizzato dall’Amministrazione l’impugnato provvedimento ha natura di declaratoria di decadenza dal beneficio”.

“(…) resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio” mentre il “profilo di inammissibilità risulta assorbente di ogni altra questione”.

VERTENZA OCCUPAZIONALE INSIDE; ENNESIMO RINVIO, AL 10 OTTOBRE 2012, DOPO IL TAVOLO IN PREFETTURA DEL 13 SETTEMBRE 2012. LAVORATORI IN ATTESA DELLA MOBILITA’; IMPRENDITORE PREANNUNCIA RICHIESTA DI CONCORDATO PREVENTIVO AL TRIBUNALE DI VELLETRI
da Stato Quotidiano

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