Le spese
art. nn.1123, 1124,
1125, 1126 cod. civile.
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La ripartizione delle spese nel condominio è uno
dei principali punti di discordia fra i condomini. Ciò non solo
per motivi di miopia o avarizia, ma anche per il fatto che la normativa
in materia non è sicuramente sufficiente.
Ai pochi criteri esposti nel nostro codice civile si sovrappongono le regole
previste dai regolamenti condominiali e, inoltre, la giurisprudenza non
ha fornito in tal campo giudizi univoci e costanti.
Un dato univoco giurisprudenziale è da individuarsi nella tendenza
al frazionamento degli addebiti in base all'uso potenziale, in applicazione
del principio delle comunioni parziali.
La materia è molto complessa e la decisione deve , molto spesso,
essere presa volta per volta, analizzando i singoli casi.
Non proporrò pertanto un elenco di spese possibili, ma cercherò
di fissare alcuni punti in generale che possono rivelarsi utili almeno
per inquadrare il problema.
A) Individuare la proprietà
. Occorre innanzitutto stabilire se la spesa in oggetto riguarda opere,
consumi o servizi di proprietà e interesse di tutti i condomini,
di una parte o di uno solo di essi.
B) Se l'interesse è di tutti andrà a questo punto
verificato se nel regolamento di condominio sono contenute disposizioni
riguardo alla spesa in questione. Il regolamento
"contrattuale di condominio può infatti stabilire autonomamente
il criterio di ripartizione di una spesa.
Se il regolamento di condominio non prevede nulla sulla spesa in questione
si dovrà allora applicare l'art. 1123 commi
I e II comma, ripartendo la spesa per millesimi fra tutti (I comma) se
l'uso, il godimento o il consumo sono proporzionalmente uguali fra tutti
i condomini.
Se viceversa uso, godimento o consumo sono diversi, non proporzionali,
fra i condomini la spesa andrà ripartita secondo l'utilità
che i singoli ne traggono, variando virtualmente le quote millesimali (aumentandole
ai condomini che traggono utilità maggiore e dimonuendole a quelli
che ne traggono una minore).
Occorre pertanto in questi casi, ove non disposto dal regolamento, verificare
quale sia l'utilità che i singoli ne traggono, per poi tradurle
in quote virtuali. Tale iniziativa può essere presa dall'amministratore
anche autonomamente, o discussa in assemblea
in occasione per esempio di opere nuove. La decisione finale deve essere
approvata dall'assemblea .
E' pertanto consigliabile in caso di installazione di nuove opere o servizi,
deliberare contestualmente all'esecuzione il relativo criterio di riparto
fra i condomini.
In materia condominiale si intende per uso quello potenziale e non effettivo,
per cui , ad esempio, il condomino non puo' sottrarsi alle spese per il
riscaldamento se mantiene vuoto l'appartamento o chiuse le valvole dei
termosifoni.
Fanno eccezione le spese che riguardano le scale (art. 1124
cc) e i lastrici solari di uso o proprietà esclusiva ( art. 1126
cc).
C) Se la spesa riguarda invece una spesa per opere servizi o
consumi di una parte dei condomini (colonna di scarico, scale e ingressi
per edifici divisi su più scale, acua, riscaldamento ecc.) la spesa
sarà ripartita fra i soli condomini interessati escludendo gli altri,
applicando le regole già viste al punto B) e all'art. 1123 cc I
e II comma, 1124 e 1126.
D) Se la spesa riguarda una proprietà esclusiva è
il singolo condomino a farsene carico.
Fanno eccezione a quanto detto i casi di responsabilità, ove la
spesa corrisponda a un danno la cui causa è individuata Es.: guasto
del tetto che danneggia una proprietà esclusiva; il condominio oltre
al ripristino del tetto provvederà ai danni subiti dal singolo:
Se la spesa è regolata da un regolamento contrattuale
la modifica può avvenire con l'assenso di tutti i condomini e in
forma scritta (con firma di tutti ).
In presenza di regolamento assembleare è sufficiente la maggioranza
dei presenti in assemblea e almeno 500/1000 (art. 1136
II c. e 1138 III c.). Le decisioni non devono comunque
contrastare con norme di legge inderogabili e con i criteri generali suesposti.
In Italia, in materia esistono norme differenti in proposito
a seconda che si tratti di locazioni ad equo canone o a canone libero,
usi diversi per i quali possono valere oltre che le norme di legge eventuali
patti contrattuali per le spese straordinarie.
Ulteriori innovazioni sono state introdotte dalla L. 359/92 che
ha istituito i patti in deroga. Con l'utilizzo di questa Legge è
possibile infatti derogare dalle norme in tema di oneri e accessori dalla
precedente normativa (L. 392/78 istitutiva dell'equo canone), fermo
restando il rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nella L.
392/78. Con i patti in deroga è possibile quindi pattuire clausole
in deroga riguardanti anche gli oneri accessori. Nel contratto in deroga
si dovrà pertanto specificare le eventuali deroghe pattuite anche
facendo riferimento ad una delle tabelle predisposte da varie associazioni
di categoria (Es. Confedilizia ; tabella registrata
all'ufficio del registro di Roma-atti privati- al n.C. 46286 il 22/11/1994).
Tali tabelle devono essere allegate ai contratti o richiamate qualora fossero
state registrate.
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