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Codice civile

art. 1123

(Ripartizione delle spese)


Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni del I 'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le inno- vazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet� di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno pu� farne.
Qualora un edificio abbia pi� scale, cortili,lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilit�.