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Codice civile

art. 1138

(Regolamento di condominio)


Quando in un edificio il numero dei condomini � superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa 1' uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche le norme per la tutela del decoro dell' edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino pu� prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall ' assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell' art. l l 36 e trascritto nel registro indicato dall ' ultimo comma dell ` art. 1129. Esso pu� essere impugnato a norma dell ' articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132. 1136 e 1137.