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Codice civile
art. 1138
(Regolamento di condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini � superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa 1' uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino,
nonche le norme per la tutela del decoro dell' edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino pu� prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio
o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall ' assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo
comma dell' art. l l 36 e trascritto nel registro indicato dall ' ultimo comma dell ` art. 1129. Esso
pu� essere impugnato a norma dell ' articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino,
quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132. 1136 e
1137.