L'Amministratore
art. 1105, 1106 art.
1129 art. 1130 art.
1131 art. 1133 cod.
civ.
art. 63, art. 64, art. 65
disp. att. e trans.
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Chiunque può essere nominato amministratore
di condominio, salvo diversa convenzione contenuta in un regolamento contrattuale
(es. causola turnaria fra i condomini o categoria specifica). L'amministratore
dovrebbe comunque essere una persona fisica, anche se alcune recenti sentenze
della cassazione hanno ammesso che anche una società possa amministrare
un condominio.
La nomina dell'amministratore è obbligatoria per legge ( art.
1129 cc )quando i condomini sono più di quattro, ma nulla vieta
che anche i condomini con 4 o meno condomini possano avere un amministratore.
Per la nomina del primo amministratore del condominio l'iniziativa può
essere presa dal singolo condomino, convocando l'assemblea (art.
66 II comma disp. att. ) e ratificando la nomina con la relativa maggioranza
prevista ( maggioranza dei presenti e almeno 500/1000).
Se l'assemblea non riesce a nominare un amministratore, il singolo condomino
può ricorrere direttamente al Tribunale per la nomina di un amministratore
giudiziale e come del resto previsto dal primo comma dell'art. 1129.L'amministratore
di nomina giudiziale e' in carica a tutti gli effetti.
Anche nel caso in cui l'amministratore in carica non esegue una delibera,
o l'assemblea non delibera lavori urgenti che possano arrecare danno alle
singole proprieta', il singolo condomino puo' ricorrere al Tribunale, direttamente,
per richiedere la nomina di un amm.re giudiziario
incaricato di eseguire quella delibera.
Nelle elezioni assembleari è necessaria la doppia maggioranza prevista
dal IV comma dell'art. 1129 cc ( maggioranza dei presenti e almeno 500/1000)
sia per la nomina che per la revoca e la conferma. La durata della nomina
è annuale e corrisponde con l'anno di gestione del condominio. Eventuali
nomine per periodi superiori ad 1 anno sono ridotte automaticamente ad
un anno.
L'amministratore e' amministratore del condominio e non dei singoli condomini.
Egli deve pertanto mantenersi al di sopra dei singoli, perseguendo esclusivamente
l'interesse del condominio, ponendosi come garante del rispetto delle regole
e come mediatore fra le opposte esigenze dei condomini.
L'amministratore è legato al condominio da un contratto di mandato
collettivo, risponde all'assemblea e non al singolo condomino. L'amministratore
non è espressamente tenuto a mostrare o consegnare documenti al
singolo condomino, salvo i casi in cui ciò sia necessario ( motivi
fiscali ecc. ). I condomini possono prendere visione dei documenti di spesa
alcuni giorni prima della data fissata per l'assemblea che approverà
il consuntivo. Una volta approvato il consuntivo il condomino non puo'
contestare le spese, fatti salvi i casi di impugnazione delle delibere.
La revoca dell'amministratore può essere decisa in qualunque momento
dall'assemblea, ovvero su ricorso di un singolo
condomino al Presidente del Tribunale nei casi in cui non venga per due
anni presentato il rendiconto della gestione o per gravi irregolarità
(irregolarità contabili, appropriazione indebita, etc.) (art.
1129 III comma).
I ricorsi per la nomina o la revoca dell'amministratore possono essere
fatti dal singolo condomino direttamente, senza ausilio di un difensore.
Le attribuzioni minime dell'amministratore sono contenute
nell'art. 1130 . L'assemblea può ampliare
i poteri conferiti all'amministratore, ma non limitarli.
1)Eseguire le delibere assembleari e curare l'osservanza del regolamento
di condominio
L'amministratore non deve sindacare sulle delibere prese dall'assemblea
e deve eseguirle tranne il caso in cui queste implichino responsabilità
personali dell'amministratore stesso. Anche le delibere impugnate devono
essere eseguite, in quanto l'impugnazione non sospende l'efficacia della
delibera art. 1137 II comma. La sospensione dell'esecuzione
di una delibera può essere presa solamente dall'autorita' giudiziaria.
Tuttavia si ritiene che nel caso in cui si riscontrino vizi che possano
inficiarne la validità, e ricevendo impugnativa, l'amministratore
non debba dare immediata esecuzione, ma convocare un'assemblea straordinaria
con all'ordine del giorno "impugnazione delibera..........; provvedimenti
da adottare; revoca o resistenza". Qualunque delibera puo' infatti
essere revocata con la stessa maggioranza che l'ha approvata.
Con la revoca della delibera cade infatti la causa dell'impugnazione con
risparmio di ulteriore proseguimento dell'azione giudiziaria.
L'amministratore deve curare l'osservanza del regolamento di condominio,
diffidando i trasgressori al rispetto ed applicando le eventuali sanzioni
previste dal regolamento di condominio contrattuale. L'amministratore deve
fare rispettare il regolamento di condominio indistintamente a tutti i
condomini; in caso contrario può configurarsi irregolarita', anche
se non grave.
2) Disciplinare l'uso della cosa e la gestione dei servizi comuni
L'uso delle parti comuni deve essere disciplinato se attualmente non è
uguale o pacifica fra i condomini. L'amministratore, evidenziandosi un
problema di tal tipo, non previsto dal regolamento di condominio, può
disciplinare un servizio o una cosa comune in maniera che tutti possano
goderne parimenti, anche stabilendo un uso turnario (es. parcheggi insuficienti
per tutti).
A tutti deve essere assicurato il miglio godimento dei servizi comuni.
3)Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria e per i servizi comuni
Occorre far pagare le quote previste a tutti i condomini alle scadenze
prestabilite per potere far fronte regolarmente agli impegni di spesa.
L'amministratore deve in ciò farsi parte diligente, attivandosi
con ogni mezzo, chiedendo, dopo bonari solleciti, decreto ingiuntivo (art.
63 disp. att.) immediatamente esecutivo nei confronti dei condomini
morosi. L'amministratore dovrà pertanto effettuare periodici controlli
sugli estratti conto anche al fine di individuare in tempo scoperti troppo
elevati che potrebbero, traducendosi ad esempio in fallimento del condomino,
configurare responsabilita' dell'amministratore stesso.
Il decreto ingiuntivo verra' richiesto ricorrendo al giudice conciliatore
(debiti inferiori al milione), al pretore (debiti da 1 a 5 milioni) o al
Presidente del Tribunale per importi maggiori.
Al ricorso saranno allegati il consuntivo e/o il preventivo regolarmente
approvati con la copia del testo della delibera di approvazione stessa.
Il condomino può fare opposizione entro 20 giorni dalla notifica,
e in questo caso si instaura un ordinario giudizio di cognizione con il
condomino che dovrà assumersi l'onere della prova. Sulla sospensione
della provvisoria esecuzione esiste ampia letteratura giurisprudenziale.
Se comunque il procedimento prosegue senza sospensione di immediata esecuzione,
ove il condomino non paghi, sarà cura dell'amministratore richiedere
il pignoramento mobiliare, immobiliare, o anche verso terzi.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, l'amministratore non può
provvedervi autonomamente, salvo che rivestano carattere urgente, ma in
tal caso deve riferirne nella prima assemblea.
4) Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni
degli edifici.
L'amministrazione è altresì leggittimato a compiere tutti
gli atti per la tutela dei beni comuni. Tale tutela non và confusa
con la conservazione (evitare l'ammaloramento). Se una parte comune è
minacciata da un terzo ( che per esempio tenta di usucapire un bene comune)
l'amministratore è tenuto a tutelare i diritti dei condomini. La
tutela riguarda i diritti dei condomini sulle parti comuni e non sulle
singole proprietà.
5) Rendere alla fine di ogni anno il conto della gestione
Obbligo tipico del mandato per il quale non è prevista nessuna formalità.
La mancata presentazione di tale rendiconto per 2 anni è causa di
revoca, su ricorso di ciascun condomino, da parte dell'autorità
giudiziaria. art. 1129 III c ).
Rappresentanza art.
1131
Nei limiti delle attribuzioni suesposte, l'amministratore
ha la rappresentanza attiva e passiva del condominio e puo' agire in giudizio
sia contro un condomino che contro i terzi. Per le liti attive che esorbitano
dalle sue attribuzioni occorre una delega specifica dell'assemblea.
Il condomino dissenziente ha tuttavia la possibilità di notificare
all'amministratore il proprio dissenso
. L'amministratore , per la rappresentanza passiva può costituirsi
in giudizio, ma deve convocare al più presto l'assemblea.
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