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Codice civile

art. 1105

(Amministrazione)


Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validit� delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell`oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l ' amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante pu� ricorrere all'autorit� giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e pu� anche nominare un amministratore.

art. 1106

 (Regolamento della comunione e nomina di amministratore)


Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, pu� essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Ne]lo stesso modo l'amministrazione pu� essere delegata ad uno o pi� partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.