Torna Home page Condominio

Codice civile

art. 1131

(Rappresentanza)


. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall 'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o da l l 'assemblea, I ' amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu� agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Pu� essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell' autorit� amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi � tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L' ammirostratore che non adempie a quest' obbligo pu� essere revocato ed � tenuto al risarcimento dei danni.