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Codice civile
art. 1126
(Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi
non � comune a tutti i condomini. quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire
per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a
carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.