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Codice civile

art. 1136

(Costituzione dell'assemblea e validit� delle delliberazioni)


L'assemblea � regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza de- gli intervenuti e almeno la met� del valore delI ' edificio.
Se l'assemblea non pu� deliberare per mancanza di numero, I ' assemblea di seconda convoca- zione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione � valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei parteci- panti al condominio e almeno un terzo del valore del I 'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonch� le deliberazioni che concernono la ricostruzione delI'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entit� devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell 'edificio.
L'assemblea non pu� deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riu- nione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro te- nuto dall'amministratore.