FEDERCONSUMATORI

 Via della Repubblica,68 

71100 FOGGIA

 Campagna di solidariet� e di integrazione scolastica in favore di bambini affetti da sindrome acustica e disturbi di relazione.

www.piazzaconsumatori.it

Associazioni aderenti

Atto costitutivo della  Federconsumatori Puglia

Comitati e sportelli SOS

Alimentazione e salute 

Rc auto consigli

Normativa sull'etichettatura dei prodotti

assegni e cambiali

Etichettatura , presentazione e pubblicit�

mod. cancellazione protesto

Identificazione della partita dei prodotti alimentari

mod. riabilitazione protesto

Disposizioni applicabili all'etichettatura nutrizionale

mod. rinegoziazione mutuo

mod. contestazione mutuo

Cosa si intende per prodotti alimentari di qualit�
Durata dei prodotti

Disposizioni applicabili all'etichettatura nutrizionale

Un'etichettatura supplementare, chiamata tabella nutrizionale, � obbligatoria quando
un'indicazione nutrizionale particolare appare sull'etichetta o in una pubblicit� di un
prodotto alimentare. Tale tabella nutrizionale indica, a seconda dei casi, informazioni
sul valore energetico, la quantit� di proteine, glucidi, lipidi...

*Le indicazioni nutrizionali

Le indicazioni nutrizionali sono di 3 tipi:

     Indicazioni legate al contenuto nutrizionale es. ' "fonte di calcio '
     Indicazioni comparative es. ' "tasso ridotto di... '
     Indicazioni legate alla funzione di una certa sostanza nutritiva es. "il calcio
     aiuta lo sviluppo osseo"
 

Riassunto Legislativo


1) OBIETTIVO

Fissare disposizioni comuni per l'etichettatura nutrizionale al fine di assicurarela libera
circolazione delle derrate alimentari nella comunit� garantendoal tempo stesso la
protezione dei consumatori.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Direttiva 90/496/cee del consiglio, del 24 settembre 1990, relativa
all'etichettaturanutrizionale delle derrate alimentari.

3) CONTENUTO

1. La presente direttiva riguarda l'etichettatura nutrizionale delle derrate
alimentaridestinate al consumatore finale e alle imprese di ristorazione collettiva
(ristoranti,ospedali, mense, ecc.).

2. La direttiva non si applica alle Acque minerali naturali,alle Altre acque Destinate al
consumo umano, n�agli integratori di regime/complementi alimentari.

3. Definizione dei termini "etichettatura nutrizionale", "informazione
nutrizionale"(qualsiasi descrizione e qualsiasi messaggio pubblicitario che affermino,
suggeriscanoo richiamino che un elemento possiede particolari caratteristiche
nutrizionali),"nutrienti" (proteine, glicidi, lipidi, fibre alimentari, vitamine, sali
minerali),ecc.

4. L'etichettatura nutrizionale � obbligatoria solo quando un'informazionenutrizionale
figura sull'etichetta o in una pubblicit�.

5. Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energeticoe ai
nutrienti sopra elencati, nonch� alle sostanze che appartengonoad una delle
categorie di tali nutrienti ovvero la compongono.

6. Quando vi � un'etichettatura nutrizionale le informazioni dateapparterranno, a
seconda delle modalit�, ai seguenti gruppi :

     Al gruppo 1 che indica:

- valore energetico;
- la quantit� di proteine, di glicidi e di lipidi.

     Al gruppo 2 che indica:

- il valore energetico;
- la quantit� di proteine, di glicidi, di zuccheri, di lipidi, diacidi grassi saturi, di fibre
alimentari e di sodio.

Fino al 1� ottobre 1995 la libera indicazione, nell'etichetta nutrizionale,di uno o pi�
dei seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grassi saturi,fibre alimentari, sodio, non
comporta l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafi1 e 2, di indicare l'insieme di questi
nutrienti.

7. La dichiarazione del valore energetico e del tenore in nutrienti deve
esserepresentata sotto forma numerica con unit� di misura specifiche. Le
informazionisono espresse per 100 g e 100 ml o per imballaggio. Quelle riguardanti le
vitaminee i sali minerali devono inoltre essere espresse in percentuale dell'apporto
giornalieroraccomandato (agr) che pu� anche essere indicato sotto forma di grafico.

8. Tutte queste informazioni devono esere raggruppate in un solo luogo ben
visibile,scritte in caratteri leggibili e indelebili e in un linguaggio facilmente
comprensibileper l'acquirente. Gli stati membri si astengono dall'introdurre
specificazioni pi�dettagliate di quelle gi� contenute nella presente direttiva per
quantoriguarda l'etichettatura nutrizionale.

9. Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al
consumatorefinale e alle collettivit� senza essere confezionati o i prodotti
alimentariconfezionati nel luogo di vendita per essere venduti immediatamente, la
portata delleinformazioni di cui al punto 6 e le modalit� secondo cui dette
informazionisono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino
all'eventualeadozione di misure comunitarie secondo la procedura prevista dalla
direttiva.

10. Qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla sanit�pubblica
dev'essere adottato previa consultazione del comitato scientifico per
l'alimentazioneumana.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

     01.04.1992: ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente
     direttiva
     01.10.1993: proibire il commercio dei prodotti non conformi alla presente
     direttiva.

5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto
precedente)
 

6) RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale l 276, 06.10.1990
Pareri rettificativi
Gazzetta ufficiale l 76, 22.03.1991
Gazzetta ufficiale l 140, 04.06.1991
Gazzetta ufficiale l 51, 26.02.1992
Gazzetta ufficiale l 79, 01.04.1993

7) ALTRI LAVORI
 

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE