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FEDERCONSUMATORI Via della Repubblica,68 71100 FOGGIA |
Campagna
di solidariet� e di integrazione scolastica in favore di bambini affetti
da sindrome |
Disposizioni applicabili all'etichettatura nutrizionale
Un'etichettatura supplementare, chiamata tabella nutrizionale, �
obbligatoria quando
un'indicazione nutrizionale particolare appare sull'etichetta o in una pubblicit�
di un
prodotto alimentare. Tale tabella nutrizionale indica, a seconda dei casi,
informazioni
sul valore energetico, la quantit� di proteine, glucidi, lipidi...
*Le indicazioni nutrizionali
Le indicazioni nutrizionali sono di 3 tipi:
Indicazioni legate al contenuto nutrizionale es. '
"fonte di calcio '
Indicazioni comparative es. ' "tasso ridotto di...
'
Indicazioni legate alla funzione di una certa sostanza
nutritiva es. "il calcio
aiuta lo sviluppo osseo"
Riassunto Legislativo
1) OBIETTIVO
Fissare disposizioni comuni per l'etichettatura nutrizionale al fine di
assicurarela libera
circolazione delle derrate alimentari nella comunit� garantendoal tempo stesso
la
protezione dei consumatori.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Direttiva 90/496/cee del consiglio, del 24 settembre 1990, relativa
all'etichettaturanutrizionale delle derrate alimentari.
3) CONTENUTO
1. La presente direttiva riguarda l'etichettatura nutrizionale delle derrate
alimentaridestinate al consumatore finale e alle imprese di ristorazione
collettiva
(ristoranti,ospedali, mense, ecc.).
2. La direttiva non si applica alle Acque minerali naturali,alle Altre acque
Destinate al
consumo umano, n�agli integratori di regime/complementi alimentari.
3. Definizione dei termini "etichettatura nutrizionale",
"informazione
nutrizionale"(qualsiasi descrizione e qualsiasi messaggio pubblicitario che
affermino,
suggeriscanoo richiamino che un elemento possiede particolari caratteristiche
nutrizionali),"nutrienti" (proteine, glicidi, lipidi, fibre
alimentari, vitamine, sali
minerali),ecc.
4. L'etichettatura nutrizionale � obbligatoria solo quando un'informazionenutrizionale
figura sull'etichetta o in una pubblicit�.
5. Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore
energeticoe ai
nutrienti sopra elencati, nonch� alle sostanze che appartengonoad una delle
categorie di tali nutrienti ovvero la compongono.
6. Quando vi � un'etichettatura nutrizionale le informazioni
dateapparterranno, a
seconda delle modalit�, ai seguenti gruppi :
Al gruppo 1 che indica:
- valore energetico;
- la quantit� di proteine, di glicidi e di lipidi.
Al gruppo 2 che indica:
- il valore energetico;
- la quantit� di proteine, di glicidi, di zuccheri, di lipidi, diacidi grassi
saturi, di fibre
alimentari e di sodio.
Fino al 1� ottobre 1995 la libera indicazione, nell'etichetta
nutrizionale,di uno o pi�
dei seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grassi saturi,fibre alimentari, sodio,
non
comporta l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafi1 e 2, di indicare l'insieme
di questi
nutrienti.
7. La dichiarazione del valore energetico e del tenore in nutrienti deve
esserepresentata sotto forma numerica con unit� di misura specifiche. Le
informazionisono espresse per 100 g e 100 ml o per imballaggio. Quelle
riguardanti le
vitaminee i sali minerali devono inoltre essere espresse in percentuale
dell'apporto
giornalieroraccomandato (agr) che pu� anche essere indicato sotto forma di
grafico.
8. Tutte queste informazioni devono esere raggruppate in un solo luogo ben
visibile,scritte in caratteri leggibili e indelebili e in un linguaggio
facilmente
comprensibileper l'acquirente. Gli stati membri si astengono dall'introdurre
specificazioni pi�dettagliate di quelle gi� contenute nella presente direttiva
per
quantoriguarda l'etichettatura nutrizionale.
9. Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al
consumatorefinale e alle collettivit� senza essere confezionati o i prodotti
alimentariconfezionati nel luogo di vendita per essere venduti immediatamente,
la
portata delleinformazioni di cui al punto 6 e le modalit� secondo cui dette
informazionisono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni
nazionali, fino
all'eventualeadozione di misure comunitarie secondo la procedura prevista dalla
direttiva.
10. Qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla sanit�pubblica
dev'essere adottato previa consultazione del comitato scientifico per
l'alimentazioneumana.
4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
01.04.1992: ammettere il commercio dei prodotti
conformi alla presente
direttiva
01.10.1993: proibire il commercio dei prodotti non
conformi alla presente
direttiva.
5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto
precedente)
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale l 276, 06.10.1990
Pareri rettificativi
Gazzetta ufficiale l 76, 22.03.1991
Gazzetta ufficiale l 140, 04.06.1991
Gazzetta ufficiale l 51, 26.02.1992
Gazzetta ufficiale l 79, 01.04.1993
7) ALTRI LAVORI
8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE