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FEDERCONSUMATORI
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Via
della Repubblica,68 71100
FOGGIA |
L'ETICHETTA
Le norme per il commercio dei prodotti nutrizionali
L'etichetta deve informare
(Dir. 90/496/CEE)
La seguente Direttiva affronta il problema dell�etichettatura
cosiddetta nutrizionale completando la disciplina delle direttive
precedentemente
emanate nel campo dell'informazione al consumatore. Per etichettatura
nutrizionale
s�intende una dichiarazione riportata sull�etichetta relativa al valore
energetico e alla quantit` di proteine, carboidrati, gas, zuccheri,
grassi e fibre alimentari presenti nell�alimento. Tale dichiarazione
accompagna e si affianca all�etichetta cosiddetta. standard che
contiene quanto previsto dalla Direttiva 79/112. Essa ha la
funzionedi fornire una informazione pi� adeguata e particolareggiata
sulla composizione dei cibi che finiscono sullanostra tavola tutti
giorni, contribuendo cosl a creare una cultura alimentare sempre pi�
curata.
Oltre all�etichettatura la direttiva ha una attenzione particolare
per l'informazione nutrizionale: essa consiste in una descrizione o
messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che una
alimento possiede particolaricaratteristiche inerenti al valore
energetico che esso fornisce o non fornisce, oppure inerenti agli
ingredientinutrienti che esso contiene, non contiene o contiene in
misura maggiorata.
DIRETTIVA 90/496/CEE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunit�
economica europea,
in particolare l'articolo100 A, vista la
proposta della Commissione , in cooperazione con il Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e
sociale, considerando che � importante adottare misure atte a
realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che
il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel
quale assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali;
considerando che la relazione tra
alimentazione e salute e la scelta di
un'alimentazione appropriatacorrispondente
alle esigenze
individuali suscitano un crescente interesse della popolazione;
considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sededi Consiglio, nella risoluzione del 7
luglio 1986 relativa ad un programma d'azione europeo contro il
cancro hannoconsiderato prioritario il miglioramento
dell'alimentazione;
considerando che la conoscenza dei principi basilari della
nutrizione ed una opportuna etichettaturanutrizionale dei prodotti
alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare le sue
scelte;
considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale dovrebbe
stimolare le azioni svoltenel settore dell'educazione nutrizionale
della popolazione;
considerando che, nell'interesse del consumatore e per evitare
ostacoli tecnici agli scambi,l'etichettatura nutrizionale dovrebbe
avere una forma standardizzata nell'insieme della Comunit`;
considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura
nutrizionale devono essere conformialle norme fissate dalla presente
direttiva;
considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale deve
essere vietata mentre devonopoter circolare liberamente i prodotti
alimentari che ne sono privi;
considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e
per rispondere allo scopoper cui viene introdotta, tenuto conto del
basso livello di conoscenze in materia di nutrizione attualmente
riscontrabile,l'informazione deve essere semplice e facilmente
comprensibile;
considerando che l'applicazione della presente direttiva per un
determinato periodo consentir`di acquisire un'utile esperienza in
materia e di valutare le reazioni dei consumatori alla forma di
presentazionedell'informazione nutrizionale dei prodotti alimentari,
permettendo cosl alla Commissione di rivedere lenorme e proporre
eventuali opportune modifiche;
considerando che, allo scopo di indurre i settori interessati e piy
particolarmente lepiccole e medie imprese a fornire un'etichettatura
nutrizionale per un numero di prodotti pi� elevato
possibile,l'introduzione di misure intese a rendere l'informazione
piy completa e meglio equilibrata deve effettuarsiin modo
progressivo;
considerando che le norme di cui alla presente direttiva devono
anche tener conto degli orientamenti del Codex Alimentarius
sull'etichettatura nutrizionale;
considerando infine che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio,del 18
dicembre 1978, relativa alravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei
prodottialimentari destinati al consumatore finale, nonchi la
relativa pubblicit�, modificata da ultimo dalladirettiva 89/395/CEE
, stabilisce gi� le disposizioni generali e le definizioni
sull'etichettatura; che la presente direttiva pur per tale motivo
limitarsi alle disposizioni che riguardano l'etichettatura
nutrizionale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei
prodotti alimentari destinaticome tali al consumatore finale. Essa
si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti,
ospedali, mense e altre analoghe collettivit�, in seguito denominati
" collettivit� ".
2. La presente direttiva non si applica:
- alle acque minerali naturali alle altre acque destinate al
consumo umano;
- agli integratori di regime/complementi alimentari.
3. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni
relative all'etichettaturadella direttiva 89/398/CEE del Consiglio,
del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degliStati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare, e delle direttive specifichepreviste
all'articolo 4 di detta direttiva.
4. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata
sull'etichetta e relativa:
i) al valore energetico;
ii) ai seguenti nutrienti:
- proteine,
- carboidrati,
- grassi,
- fibre alimentari,
- sodio,
- vitamine e sali minerali, elencati nell'allegato e presenti in
quantit� significativa conformemente allo stesso.
Le modifiche dell'elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle
relative razioni giornaliere raccomandate sono adottate secondo la
procedura prevista all'articolo 10;
b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio
pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento
possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti
all'energia (valore calorico) che esso fornisce:
- fornisce a tasso ridotto o maggiorato,
- non fornisce,
e/o inerenti ai nutrienti che esso:
- contiene,
- contiene in proporzione ridotta o maggiorata, o
- non contiene.
Non costituisce informazione nutrizionale la dichiarazione
quantitativa o qualitativa di nutrienti,quando essa h richiesta
dalla legislazione.
In taluni casi pur venir deciso, secondo la procedura prevista
all'articolo 10, se lecondizioni di cui alla presente lettera sono
soddisfatte;
c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente
formula: proteine = azoto totale(Kjeldahl) W 6,25;
d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo
compresi i polialcoli;
e) zuccheri: tutti i mono- e disaccaridi presenti in un alimento,
esclusi i polialcoli;
f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi
legami;
h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame
cis;
i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppia
interruzione cis, cis-metilenica;
j) fibra alimentare: la sostanza definita secondo la procedura
prevista all'articolo 10 e misuratacon il metodo di analisi
determinato secondo detta procedura;
k) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantit` di un
nutriente contenutoin un dato alimento tenendo conto delle
tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di
consumoe agli altri fattori che possono farne variare il valore
effettivo.
Articolo 2
1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'etichettatura nutrizionale h
facoltativa.
2. Allorchi un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura,
nella presentazioneo nella pubblicit`, eccettuate le campagne
pubblicitarie collettive, l'etichettatura nutrizionale
hobbligatoria.
Articolo 3
Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al
valore energetico e ai nutrientielencati nell'articolo 1, paragrafo
4, lettera a), punto ii) e alle sostanze che appartengono o
compongono unadelle categorie di tali nutrienti. Disposizioni
riguardanti la restrizione o il divieto eventuali di talune
informazioninutrizionali ai sensi del presente articolo possono
essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo10.
Articolo 4
1. Nel caso in cui si fornisca un'etichettatura nutrizionale, le
informazioni date saranno quelledel gruppo 1 o del gruppo 2,
nell'ordine indicato qui di seguito:
Gruppo 1
a) valore energetico,
b) quantit` di proteine, carboidrati e grassi;
Gruppo 2
a) valore energetico,
b) quantit` di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi
saturi, fibre alimentarie sodio.
2. Nel caso in cui si fornisca un'informazione nutrizionale per
zuccheri, acidi grassi saturi,fibre alimentari o sodio, le
informazioni saranno quelle del gruppo 2.
3. L'etichettatura nutrizionale pur anche riportare le quantit` di
una o piysostanze fra le seguenti:
- amido,
- polialcoli,
- acidi grassi monoinsaturi,
- acidi grassi polinsaturi,
- colesterolo,
- le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se
presenti in quantit` significativaconformemente allo stesso.
4. h obbligatorio dichiarare le sostanze che appartengono o
compongono una delle categoriedi nutrienti di cui ai paragrafi 1 e 3
quando esse sono oggetto di un'informazione nutrizionale.
Inoltre, quando si indica la quantit` di acidi grassi polinsaturi
e/o monoinsaturi e/oil tasso di colesterolo, h necessario fornire
anche la quantit` di acidi grassi saturi; tuttaviala dichiarazione
del contenuto di questi ultimi non rappresenta - in tal caso - una
informazione nutrizionale aisensi del paragrafo 2.
Articolo 5
1. Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato
usando i seguenti coefficientidi conversione:
- carboidrati (ad esclusione
dei polialcoli) 4 kcal/g - 17 kJ/g
- polialcoli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g
- proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g
- grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g
- alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g
- acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g
2. Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 10,
disposizioni riguardanti:
- le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo
1;
-l'aggiunta, nell'allegato del paragrafo 1, di sostanze che
appartengono o compongono una dellecategorie nutrienti di cui allo
stesso paragrafo e dei loro coefficienti di conversione, per
calcolare in modopiy preciso il valore energetico dei prodotti
alimentari.
Articolo 6
1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o loro componenti
devono essere espressi numericamente.Le unit` di misura da usare
sono le seguenti:
1.2 // - valore energetico // kJ e kcal // - proteine // // -
carboidrati // // - grassi (eccettuatoil colesterolo) // grammi (g)
// - fibre alimentari // // - sodio // // - colesterolo //
milligrammi (mg) // -vitamine e sali minerali // le unit` di misura
specificate nell'allegato
2. Tali valori devono essere espressi su 100 g o su 100 ml. Inoltre,
questi dati possono essereespressi per razione, se questa h
quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia
indicatoil numero di porzioni contenute nella confezione. 3. Pur
essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo10, che i
dati di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere forniti anche mediante
rappresentazione grafica secondomodelli da determinarsi.
4. Le quantit` riportate devono essere quelle dell'alimento al
momento della vendita.Eventualmente, si possono dare anche
informazioni sul prodotto preparato, a condizione che vengano
forniti sufficientidettagli sulle modalit` di preparazione e che le
informazioni si riferiscano all'alimento pronto per ilconsumo.
5. a) I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre
essere espressi ugualmente comepercentuale della razione giornaliera
raccomandata (RDA) riportata nell'allegato per le quantit`
specificateal paragrafo 2.
b) La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDA) per
vitamine e sali minerali puressere fornita parimenti mediante
rappresentazione grafica. Le modalit` di applicazione della presente
letterapossono venir adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 10.
6. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli e/o
l'amido, tale dichiarazionedeve seguire immediatamente la
dichiarazione del tenore di carboidrati nella seguente maniera:
1.2 // - carboidrati // g // di cui: // // - zuccheri // g // -
polialcoli // g // - amido //g
7. Nel caso in cui vengano dichiarati la quantit` e/o il tipo di
acidi grassi e/o la quantit`di colesterolo, tale dichiarazione deve
seguire immediatamente la dichiarazione della quantit` di
grassitotali nella seguente maniera:
1.2 // - grassi // g // di cui: // // - saturi // g // -
monoinsaturi // g // - polinsaturi //g // - colesterolo // mg
all'articolo
8. I valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a
seconda dei casi, in base:
a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;
b) al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli
ingredienti impiegati; c) ai codiciin base a dati generalmente
fissati e accettati.
Sono decise, secondo la procedura prevista all'articolo 10, modalit`
d'applicazione delprimo comma segnatamente per quanto riguarda i
divari fra i valori dichiarati e quelli constatati nei
controlliufficiali.
Articolo 7
1. Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva
devono essere tabulate inun'unica tabella, con le cifre incolonnate
se lo spazio o consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati
possonoessere disposti su una o piy righe.
Tali informazioni saranno opportunamente evidenziate, in modo da
renderle ben visibili, chiaramenteleggibili ed indelebili.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni riprese nella
presente direttiva figurinoin una lingua facilmente compresa dagli
acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga
altrimentigarantita. La presente disposizione non impedisce che
dette indicazioni siano fornite in piy lingue.
3. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre requisiti piy
particolareggiati di quelligi` contenuti nella presente direttiva in
materia di etichettatura nutrizionale.
Articolo 8
Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al
consumatore finale e allecollettivit` senza essere confezionati o i
prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a
richiestadell'acquirente o confezionati per essere venduti
immediatamente, la portata delle informazioni di cui all'articolo4 e
le modalit` secondo cui dette informazioni sono fornite possono
essere stabilite mediante disposizioninazionali, fino all'eventuale
adozione di misure comunitarie secondo la procedura prevista
all'articolo 10.
Articolo 9
Qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla salute
pubblica dev'essere adottatoprevia consultazione del comitato
scientifico per l'alimentazione umana istituito con la decisione
74/234/CEE.
Articolo 10
1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo,
il comitato permanente peri prodotti alimentari, istituito con la
decisione 69/414/CEE , di seguito denominato " comitato ",
hinvestito della questione dal proprio presidente, di sua iniziativa
o a richiesta del rappresentante di uno Statomembro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un
progetto delle misure da adottare.Il comitato formula il suo parere
sul progetto entro un termine che il presidente pur fissare in
funzionedell'urgenza della questione in esame. Il parere h formulato
alla maggioranza prevista dall'articolo 148,paragrafo 2 del trattato
per l'adozione delle decisioni che il Consiglio, deve prendere su
proposta della Commissione.Nelle votazioni al comitato, viene
attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la
ponderazione definitaall'articolo precitato. Il presidente non
partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o
in mancanza di parere, laCommissione sottopone senza indugio al
Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il
Consiglio deliberaa maggioranza qualificata.
c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a
decorrere dalla data in cuigli h stata sottoposta la proposta, la
Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 11
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi
alla presente direttiva e neinformano immediatamente la Commissione.
Dette misure saranno applicate in modo che:
- sia consentito il commercio dei prodotti conformi alla presente
direttiva entro il 1o aprile1992;
- sia vietato il commercio dei prodotti non conformi alla presente
direttiva, a partire dal 1oottobre 1993.
2. Fino al 1o ottobre 1995 l'indicazione nell'etichettatura
nutrizionale, volontaria o a seguitodi un'informazione nutrizionale,
di uno o piy dei seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grani saturi,
fibrealimentari, sodio, non comporta l'obbligo, di cui all'articolo
4, paragrafi 1 e 2, di menzionare l'insieme di questinutrienti.
3. Il 1o ottobre 1998 la Commissione trasmette al Parlamento europeo
ed al Consiglio una relazionesull'applicazione della presente
direttiva. Se del caso, essa
trasmette contestualmente al Consiglio appropriate proposte di
modifica.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative
razioni giornaliere raccomandate(RDA)
Vitamina A mg 800
Vitamina D mg 5
Vitamina E mg 10
Vitamina C mg 60
Tiammina mg 1,4
Riboflavina mg 1,6
Niacina mg 18
Vitamina B 6 mg 2
Folacina mg 200
Vitamina B 12 mg 1
Biotina mg 0,15
Acido pantotenico mg 6
Calcio mg 800
Fosforo mg 800
Ferro mg 14
Magnesio mg 300
Zinco mg 15
Iodio mg 150
Di norma, per decidere se una quantit` h significativa per ogni 100
g o 100 mlo per ogni confezione, se questa contiene un'unica
porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose
raccomandatanel presente allegato.
Tutti i prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare, sia soggetti ad autorizzazione che alla
procedura di notifica debbono conformarsi alle norme sull'etichettatura.
Le etichette non devono indurre in errore il
consumatore sulle caratteristiche del prodotto e non devono evocare propriet�
preventive di benessere o di miglioramento di disturbi corporei, ma
semplicemente dichiarare che il prodotto � utile per il mantenimento e il buon
funzionamento delle strutture .
Gli ingredienti devono essere indicati con il
loro nome specifico e riportati in elenco in ordine di peso decrescente.