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Etichettatura , presentazione e pubblicit�

mod. cancellazione protesto

Identificazione della partita dei prodotti alimentari

mod. riabilitazione protesto

Disposizioni applicabili all'etichettatura nutrizionale

mod. rinegoziazione mutuo

mod. contestazione mutuo

Cosa si intende per prodotti alimentari di qualit�
Durata dei prodotti
 

L'ETICHETTA
 
            Le norme per il commercio dei prodotti nutrizionali
            L'etichetta deve informare
            (Dir. 90/496/CEE)

            La seguente Direttiva affronta il problema dell�etichettatura
            cosiddetta nutrizionale completando la disciplina delle direttive precedentemente
            emanate nel campo dell'informazione al consumatore. Per etichettatura nutrizionale
            s�intende una dichiarazione riportata sull�etichetta relativa al valore
            energetico e alla quantit` di proteine, carboidrati, gas, zuccheri,
            grassi e fibre alimentari presenti nell�alimento. Tale dichiarazione
            accompagna e si affianca all�etichetta cosiddetta. standard che
            contiene quanto previsto dalla Direttiva 79/112. Essa ha la
            funzionedi fornire una informazione pi� adeguata e particolareggiata
            sulla composizione dei cibi che finiscono sullanostra tavola tutti
            giorni, contribuendo cosl a creare una cultura alimentare sempre pi�
            curata.
            Oltre all�etichettatura la direttiva ha una attenzione particolare
            per l'informazione nutrizionale: essa consiste in una descrizione o
            messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che una
            alimento possiede particolaricaratteristiche inerenti al valore
            energetico che esso fornisce o non fornisce, oppure inerenti agli
            ingredientinutrienti che esso contiene, non contiene o contiene in
            misura maggiorata.

            DIRETTIVA 90/496/CEE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 relativa
            all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
 

            IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunit� economica europea,
in particolare l'articolo100 A, vista la proposta della Commissione , in cooperazione con il Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che � importante adottare   misure atte a realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel  quale assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi     e   dei capitali;
 considerando che la relazione tra alimentazione e salute e la scelta  di
un'alimentazione appropriatacorrispondente alle esigenze
            individuali suscitano un crescente interesse della popolazione;
            considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli
            Stati membri, riuniti in sededi Consiglio, nella risoluzione del 7
            luglio 1986 relativa ad un programma d'azione europeo contro il
            cancro hannoconsiderato prioritario il miglioramento
            dell'alimentazione;
            considerando che la conoscenza dei principi basilari della
            nutrizione ed una opportuna etichettaturanutrizionale dei prodotti
            alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare le sue
            scelte;
            considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale dovrebbe
            stimolare le azioni svoltenel settore dell'educazione nutrizionale
            della popolazione;
            considerando che, nell'interesse del consumatore e per evitare
            ostacoli tecnici agli scambi,l'etichettatura nutrizionale dovrebbe
            avere una forma standardizzata nell'insieme della Comunit`;
            considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura
            nutrizionale devono essere conformialle norme fissate dalla presente
            direttiva;
            considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale deve
            essere vietata mentre devonopoter circolare liberamente i prodotti
            alimentari che ne sono privi;
            considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e
            per rispondere allo scopoper cui viene introdotta, tenuto conto del
            basso livello di conoscenze in materia di nutrizione attualmente
            riscontrabile,l'informazione deve essere semplice e facilmente
            comprensibile;
            considerando che l'applicazione della presente direttiva per un
            determinato periodo consentir`di acquisire un'utile esperienza in
            materia e di valutare le reazioni dei consumatori alla forma di
            presentazionedell'informazione nutrizionale dei prodotti alimentari,
            permettendo cosl alla Commissione di rivedere lenorme e proporre
            eventuali opportune modifiche;
            considerando che, allo scopo di indurre i settori interessati e piy
            particolarmente lepiccole e medie imprese a fornire un'etichettatura
            nutrizionale per un numero di prodotti pi� elevato
            possibile,l'introduzione di misure intese a rendere l'informazione
            piy completa e meglio equilibrata deve effettuarsiin modo
            progressivo;
            considerando che le norme di cui alla presente direttiva devono
            anche tener conto degli orientamenti del Codex Alimentarius
            sull'etichettatura nutrizionale;
            considerando infine che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio,del 18
            dicembre 1978, relativa alravvicinamento delle legislazioni degli
            Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei
            prodottialimentari destinati al consumatore finale, nonchi la
            relativa pubblicit�, modificata da ultimo dalladirettiva 89/395/CEE
            , stabilisce gi� le disposizioni generali e le definizioni
            sull'etichettatura; che la presente direttiva pur per tale motivo
            limitarsi alle disposizioni che riguardano l'etichettatura
            nutrizionale,
            HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
            Articolo 1
            1. La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei
            prodotti alimentari destinaticome tali al consumatore finale. Essa
            si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti,
            ospedali, mense e altre analoghe collettivit�, in seguito denominati
            " collettivit� ".
            2. La presente direttiva non si applica:
            - alle acque minerali naturali  alle altre acque destinate al
            consumo umano;
            - agli integratori di regime/complementi alimentari.
            3. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni
            relative all'etichettaturadella direttiva 89/398/CEE del Consiglio,
            del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
            degliStati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad
            un'alimentazione particolare, e delle direttive specifichepreviste
            all'articolo 4 di detta direttiva.
            4. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
            a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata
            sull'etichetta e relativa:
            i) al valore energetico;
            ii) ai seguenti nutrienti:
            - proteine,
            - carboidrati,
            - grassi,
            - fibre alimentari,
            - sodio,
            - vitamine e sali minerali, elencati nell'allegato e presenti in
            quantit� significativa conformemente allo stesso.
            Le modifiche dell'elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle
            relative razioni giornaliere raccomandate sono adottate secondo la
            procedura prevista all'articolo 10;
            b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio
            pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento
            possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti
            all'energia (valore calorico) che esso fornisce:
            - fornisce a tasso ridotto o maggiorato,
            - non fornisce,
            e/o inerenti ai nutrienti che esso:
            - contiene,
            - contiene in proporzione ridotta o maggiorata, o
            - non contiene.
            Non costituisce informazione nutrizionale la dichiarazione
            quantitativa o qualitativa di nutrienti,quando essa h richiesta
            dalla legislazione.
            In taluni casi pur venir deciso, secondo la procedura prevista
            all'articolo 10, se lecondizioni di cui alla presente lettera sono
            soddisfatte;
            c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente
            formula: proteine = azoto totale(Kjeldahl) W 6,25;
            d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo
            compresi i polialcoli;
            e) zuccheri: tutti i mono- e disaccaridi presenti in un alimento,
            esclusi i polialcoli;
            f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
            g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi
            legami;
            h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame
            cis;
            i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppia
            interruzione cis, cis-metilenica;
            j) fibra alimentare: la sostanza definita secondo la procedura
            prevista all'articolo 10 e misuratacon il metodo di analisi
            determinato secondo detta procedura;
            k) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantit` di un
            nutriente contenutoin un dato alimento tenendo conto delle
            tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di
            consumoe agli altri fattori che possono farne variare il valore
            effettivo.
            Articolo 2
            1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'etichettatura nutrizionale h
            facoltativa.
            2. Allorchi un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura,
            nella presentazioneo nella pubblicit`, eccettuate le campagne
            pubblicitarie collettive, l'etichettatura nutrizionale
hobbligatoria.
            Articolo 3
            Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al
            valore energetico e ai nutrientielencati nell'articolo 1, paragrafo
            4, lettera a), punto ii) e alle sostanze che appartengono o
            compongono unadelle categorie di tali nutrienti. Disposizioni
            riguardanti la restrizione o il divieto eventuali di talune
            informazioninutrizionali ai sensi del presente articolo possono
            essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo10.
            Articolo 4
            1. Nel caso in cui si fornisca un'etichettatura nutrizionale, le
            informazioni date saranno quelledel gruppo 1 o del gruppo 2,
            nell'ordine indicato qui di seguito:
            Gruppo 1
            a) valore energetico,
            b) quantit` di proteine, carboidrati e grassi;
            Gruppo 2
            a) valore energetico,
            b) quantit` di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi
            saturi, fibre alimentarie sodio.
            2. Nel caso in cui si fornisca un'informazione nutrizionale per
            zuccheri, acidi grassi saturi,fibre alimentari o sodio, le
            informazioni saranno quelle del gruppo 2.
            3. L'etichettatura nutrizionale pur anche riportare le quantit` di
            una o piysostanze fra le seguenti:
            - amido,
            - polialcoli,
            - acidi grassi monoinsaturi,
            - acidi grassi polinsaturi,
            - colesterolo,
            - le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se
            presenti in quantit` significativaconformemente allo stesso.
            4. h obbligatorio dichiarare le sostanze che appartengono o
            compongono una delle categoriedi nutrienti di cui ai paragrafi 1 e 3
            quando esse sono oggetto di un'informazione nutrizionale.
            Inoltre, quando si indica la quantit` di acidi grassi polinsaturi
            e/o monoinsaturi e/oil tasso di colesterolo, h necessario fornire
            anche la quantit` di acidi grassi saturi; tuttaviala dichiarazione
            del contenuto di questi ultimi non rappresenta - in tal caso - una
            informazione nutrizionale aisensi del paragrafo 2.
            Articolo 5
            1. Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato
            usando i seguenti coefficientidi conversione:
            - carboidrati (ad esclusione
            dei polialcoli) 4 kcal/g - 17 kJ/g
            - polialcoli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g
            - proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g
            - grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g
            - alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g
            - acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g
            2. Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 10,
            disposizioni riguardanti:
            - le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo
1;
            -l'aggiunta, nell'allegato del paragrafo 1, di sostanze che
            appartengono o compongono una dellecategorie nutrienti di cui allo
            stesso paragrafo e dei loro coefficienti di conversione, per
            calcolare in modopiy preciso il valore energetico dei prodotti
            alimentari.
            Articolo 6
            1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o loro componenti
            devono essere espressi numericamente.Le unit` di misura da usare
            sono le seguenti:
            1.2 // - valore energetico // kJ e kcal // - proteine // // -
            carboidrati // // - grassi (eccettuatoil colesterolo) // grammi (g)
            // - fibre alimentari // // - sodio // // - colesterolo //
            milligrammi (mg) // -vitamine e sali minerali // le unit` di misura
            specificate nell'allegato
            2. Tali valori devono essere espressi su 100 g o su 100 ml. Inoltre,
            questi dati possono essereespressi per razione, se questa h
            quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia
            indicatoil numero di porzioni contenute nella confezione. 3. Pur
            essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo10, che i
            dati di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere forniti anche mediante
            rappresentazione grafica secondomodelli da determinarsi.
            4. Le quantit` riportate devono essere quelle dell'alimento al
            momento della vendita.Eventualmente, si possono dare anche
            informazioni sul prodotto preparato, a condizione che vengano
            forniti sufficientidettagli sulle modalit` di preparazione e che le
            informazioni si riferiscano all'alimento pronto per ilconsumo.
            5. a) I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre
            essere espressi ugualmente comepercentuale della razione giornaliera
            raccomandata (RDA) riportata nell'allegato per le quantit`
            specificateal paragrafo 2.
            b) La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDA) per
            vitamine e sali minerali puressere fornita parimenti mediante
            rappresentazione grafica. Le modalit` di applicazione della presente
            letterapossono venir adottate secondo la procedura prevista
            all'articolo 10.
            6. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli e/o
            l'amido, tale dichiarazionedeve seguire immediatamente la
            dichiarazione del tenore di carboidrati nella seguente maniera:
            1.2 // - carboidrati // g // di cui: // // - zuccheri // g // -
            polialcoli // g // - amido //g
            7. Nel caso in cui vengano dichiarati la quantit` e/o il tipo di
            acidi grassi e/o la quantit`di colesterolo, tale dichiarazione deve
            seguire immediatamente la dichiarazione della quantit` di
            grassitotali nella seguente maniera:
            1.2 // - grassi // g // di cui: // // - saturi // g // -
            monoinsaturi // g // - polinsaturi //g // - colesterolo // mg
            all'articolo
            8. I valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a
            seconda dei casi, in base:
            a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;
            b) al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli
            ingredienti impiegati; c) ai codiciin base a dati generalmente
            fissati e accettati.
            Sono decise, secondo la procedura prevista all'articolo 10, modalit`
            d'applicazione delprimo comma segnatamente per quanto riguarda i
            divari fra i valori dichiarati e quelli constatati nei
            controlliufficiali.
            Articolo 7
            1. Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva
            devono essere tabulate inun'unica tabella, con le cifre incolonnate
            se lo spazio o consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati
            possonoessere disposti su una o piy righe.
            Tali informazioni saranno opportunamente evidenziate, in modo da
            renderle ben visibili, chiaramenteleggibili ed indelebili.
            2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni riprese nella
            presente direttiva figurinoin una lingua facilmente compresa dagli
            acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga
            altrimentigarantita. La presente disposizione non impedisce che
            dette indicazioni siano fornite in piy lingue.
            3. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre requisiti piy
            particolareggiati di quelligi` contenuti nella presente direttiva in
            materia di etichettatura nutrizionale.
            Articolo 8
            Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al
            consumatore finale e allecollettivit` senza essere confezionati o i
            prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a
            richiestadell'acquirente o confezionati per essere venduti
            immediatamente, la portata delle informazioni di cui all'articolo4 e
            le modalit` secondo cui dette informazioni sono fornite possono
            essere stabilite mediante disposizioninazionali, fino all'eventuale
            adozione di misure comunitarie secondo la procedura prevista
            all'articolo 10.
            Articolo 9
            Qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla salute
            pubblica dev'essere adottatoprevia consultazione del comitato
            scientifico per l'alimentazione umana istituito con la decisione
            74/234/CEE.
            Articolo 10
            1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo,
            il comitato permanente peri prodotti alimentari, istituito con la
            decisione 69/414/CEE , di seguito denominato " comitato ",
            hinvestito della questione dal proprio presidente, di sua iniziativa
            o a richiesta del rappresentante di uno Statomembro.
            2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un
            progetto delle misure da adottare.Il comitato formula il suo parere
            sul progetto entro un termine che il presidente pur fissare in
            funzionedell'urgenza della questione in esame. Il parere h formulato
            alla maggioranza prevista dall'articolo 148,paragrafo 2 del trattato
            per l'adozione delle decisioni che il Consiglio, deve prendere su
            proposta della Commissione.Nelle votazioni al comitato, viene
            attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la
            ponderazione definitaall'articolo precitato. Il presidente non
            partecipa al voto.
            3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano
            conformi al parere del comitato.
            b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o
            in mancanza di parere, laCommissione sottopone senza indugio al
            Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il
            Consiglio deliberaa maggioranza qualificata.
            c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a
            decorrere dalla data in cuigli h stata sottoposta la proposta, la
            Commissione adotta le misure proposte.
            Articolo 11
            1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi
            alla presente direttiva e neinformano immediatamente la Commissione.
            Dette misure saranno applicate in modo che:
            - sia consentito il commercio dei prodotti conformi alla presente
            direttiva entro il 1o aprile1992;
            - sia vietato il commercio dei prodotti non conformi alla presente
            direttiva, a partire dal 1oottobre 1993.
            2. Fino al 1o ottobre 1995 l'indicazione nell'etichettatura
            nutrizionale, volontaria o a seguitodi un'informazione nutrizionale,
            di uno o piy dei seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grani saturi,
            fibrealimentari, sodio, non comporta l'obbligo, di cui all'articolo
            4, paragrafi 1 e 2, di menzionare l'insieme di questinutrienti.
            3. Il 1o ottobre 1998 la Commissione trasmette al Parlamento europeo
            ed al Consiglio una relazionesull'applicazione della presente
            direttiva. Se del caso, essa
            trasmette contestualmente al Consiglio appropriate proposte di
            modifica.
            Articolo 12
            Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
            ALLEGATO
            Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative
            razioni giornaliere raccomandate(RDA)
            Vitamina A mg 800
            Vitamina D mg 5
            Vitamina E mg 10
            Vitamina C mg 60
            Tiammina mg 1,4
            Riboflavina mg 1,6
            Niacina mg 18
            Vitamina B 6 mg 2
            Folacina mg 200
            Vitamina B 12 mg 1
            Biotina mg 0,15
            Acido pantotenico mg 6
            Calcio mg 800
            Fosforo mg 800
            Ferro mg 14
            Magnesio mg 300
            Zinco mg 15
            Iodio mg 150
            Di norma, per decidere se una quantit` h significativa per ogni 100
            g o 100 mlo per ogni confezione, se questa contiene un'unica
            porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose
            raccomandatanel presente allegato.

Tutti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, sia soggetti ad autorizzazione  che alla procedura di notifica  debbono conformarsi alle norme sull'etichettatura.
Le etichette non devono indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto e non devono evocare propriet� preventive di benessere o di miglioramento di disturbi corporei, ma semplicemente dichiarare che il prodotto � utile per il mantenimento e il buon funzionamento delle strutture .
Gli ingredienti devono essere indicati con il loro nome specifico e riportati in elenco in ordine di peso decrescente.