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FEDERCONSUMATORI |
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Identificazione della partita dei prodotti alimentari
Sull'etichetta dei prodotti alimentari deve apparire il lotto al quale tale
prodotto
appartiene. Il gruppo rappresenta un insieme di alimenti prodotti o confezionati
in
circostanze identiche. Quest'identificazione � importante quando si presenta ad
esempio un problema di contaminazione. L'intero lotto rischia di essere
contaminato,
ma non gli altri lotti.
Riassunto Legislativo
1) OBIETTIVO
Stabilire un sistema comune d'identificazione delle partite di fabbricazione
e
dicondizionamento delle derrate alimentari, al fine di garantire la libera
circolazionedi
queste ultime pur garantendo una corretta informazione del consumatore.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Direttiva 89/396/cee del consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle
diciture
omarche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una
derrataalimentare.
Modificata dai provvedimenti seguenti:
Direttiva 91/238/cee del consiglio, del 22 aprile 1991;
Direttiva 92/11/cee del consiglio, del 3 marzo 1992.
3) CONTENUTO
1. Il testo qui di seguito riassume il consolidamento delle direttive
esistenti
nelsettore dell'indicazione che consente di identificare la partita alla quale
appartieneuna derrata alimentare.
2. Il termine "partita" designa un insieme di unit� di vendita di
un
determinatoalimento prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze
identiche.
3. L'indicazione di "partita" figura in ogni caso sui prodotti
alimentari affinch�possano
essere commercializzati.
4. Sono previste eccezioni in caso di problemi tecnici relativi
all'indicazione
della"partita" (ad esempio, per alcuni prodotti agricoli).
5. La "partita" � definita dal produttore, dal fabbricante o dal
condizionatoredella
derrata alimentare di cui trattasi, o dal primo venditore stabilito all'internodella
comunit�.
6. L'indicazione � preceduta dalla lettera "l", eccetto nei casi
in cui si
distinguachiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura. In tutti i casi
figura in
modotale da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
7. Quando l'etichetta reca il termine minimo di conservazione o la data
limite peril
consumo dell'alimento, il genere alimentare pu� non contenere l'indicazionedella
"partita" a condizione che la data indichi almeno il giorno e il mese.
8. Le direttive si applicano fatte salve le indicazioni previste dalle
disposizionicomunitarie specifiche. La commissione pubblica e aggiorna l'elenco
di tali
disposizioni.
4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Direttiva 89/396/cee:
20.06.1990: autorizzazione di commercializzare i
prodotti conformi alla
direttiva;
01.07.1992: divieto di commercializzare i prodotti non
conformi alla direttiva.
Direttiva 91/238/cee: non comunicato
Direttiva 92/11/cee: non comunicato
5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto
precedente)
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale l 186, 30.06.1989
Gazzetta ufficiale l 107, 27.04.1991
Gazzetta ufficiale l 65, 11.03.1992
7) ALTRI LAVORI
8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Comunicazione - gazzetta ufficiale c 219, 22.08.1991
Comunicazione della commissione, del 25 luglio 1991, relativa all'applicazione
delladirettiva 89/396/cee.