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Foggia – Adoc: “Inadempiuti i contratti della ditta Aiazzone”

Pubblicato: sabato, 13 novembre 2010 Commenta questo articolo Nessun commentoTorna alla pagina iniziale

 “INADEMPIENZA contrattuale per mancato rispetto del termine di consegna della merce” è la soluzione individuata e sostenuta dall’Adoc Puglia per i diversi casi Aiazzone sottoposti alla sua attenzione dai consumatori.

“Sono mesi che giungono alla nostra Associazione numerose segnalazioni inerenti la Ditta Aiazzone che propaganda vantaggiosi contratti del mobilificio che, nei fatti, restano inadempiuti – dichiara l’Avv. Giulia Procino -.

E quello che può sembrare un semplice caso dovuto ad un ritardo in via del tutto eccezionale nel recapito, viceversa sta diventando una costante del modus operandi della società, con gravissimi danni per i consumatori che aspettano di arredare casa”.

Nella sede regionale dell’Associazione sono diversi i consumatori che, seppur in possesso di un contratto ove risulta indicata la settimana di consegna, lamentano di non aver ricevuto nulla a distanza di mesi; e vani sono i tentativi di ricevere chiarimenti o precisazioni sulla durata del ritardo.

Un’associata, per esempio, segnala che “nel contratto c’è scritto che tutti i mobili mi sarebbero stati consegnati nella 36esima settimana, ma ne sono passate 48 e nonostante io abbia chiamato più volte il negoziante, nessuno mi sa dire niente.

In più sto pagando l’affitto della casa senza poterci abitare!”.

Il tutto a dispetto dello slogan rassicurante del venditore “Aiazzone: un uomo, un marchio, una storia!” Ma i disagi vanno ben oltre il mancato adempimento del contratto.

“Questi contratti – precisa l’avvocato Procino – spesso sono corredati da prestiti concessi da società finanziarie che, nonostante l’inadempimento da parte del venditore, continuano a battere cassa, tormentando i malcapitati con solleciti di pagamento”.

 Altro che “casa dolce casa. Qui la gente mastica solo amaro”, commentano dalla sede dell’associazione regionale dei consumatori che prefigura la rescissione del contratto per inadempimento della Società, chiedendo, nel contempo, la sospensione delle richieste di pagamento sino all’eventuale ed effettiva consegna dei beni acquistati.

In difetto, la società venditrice dovrà rispondere nelle opportune sedi giudiziarie, ove si prevede l’introduzione di un’azione collettiva.
da Stato Quotidiano

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