Le parti comuni
art. 1117, art.
1119 art. 1102
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La determinazione esatta delle parti comuni riveste particolare
importanza sia ai fini della ripartizione delle spese relative, che dei
danni derivanti dal loro uso. Tale determinazione risulta prevalentemente
agevole, ma in molti casi può dar luogo a controversie fra i condomini.
L'amministratore pertanto, avendo il compito di
disciplinarne l'uso, erogare le spese e raccogliere
i fondi necessari all'uso e alla manutenzione dei beni comuni, deve conoscere
l'esatta proprietà dei beni per poterne ripartire fra i proprietari
oneri e godimenti.
Le parti comuni dell'edificio sono elencate nell'art. 1117
cc.. Tale norma è derogabile ("se il contrario non
risulta dal titolo") e pertanto, rispetto all'elenco proposto, altri
beni possono entrare a far parte della comunione, ovvero beni inclusi in
tale elenco possono restarne esclusi. In definitiva l'art. 1117
considera i beni elencati "comuni" in base ad una presunzione
legale fondata sulla destinazione di essi e sul loro uso ad un obiettivo
godimento comune.
Se pertanto un bene in questione , per le sue particolari caratteristiche
serve esclusivamente una parte dell'immobile (oggetto di proprietà
esclusiva) vengono meno i presupposti per l'efficacia della presunzione
di cui sopra. Tale presunzione può altresì essere vinta da
un titolo idoneo che rivesta la forma scritta e che sia opponibile.
Tale titolo può ravvisarsi in un regolare regolamento
contrattuale che attribuisca la proprietà di un bene ad un soggetto
anzichè alla comunione, o altresì un atto originario di compravendita
(non successivo alla costituzione del condominio in quanto non opponibile
agli altri condomini).
Il silenzio del titolo non è considerato idoneo a vincere la presunzione
di comunione. Per concludere la presunzione di comproprietà concerne
tutti i beni elencati dall'art. 1117 cc e può
essere superata o con un valido titolo o con la effettiva constatazione
che il bene per le sue caratteristiche serve solo una proprietà
esclusiva.
L'art. 1117 suddivide le parti comuni in tre categorie:
Non essendo possibile in questa sede elencare e commentare
analiticamente le singole parti elencate nella norma in questione fornirò
alcuni chiarimenti riguardo a taluni elementi.
Indivisibilità
art. 1119
Dalla necessità di garantire a tutti i condomini
un pari uso e godimento delle cose comuni, l'art. 1119 cc (norma inderogabile)
stabilisce che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette
a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più
incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino". Ciò
per impedire che per volontà di alcuni condomini possano apportarsi
delle variazioni e suddivisioni che avrebbero una diretta conseguenza sul
godimento degli altri condomini.
Ne consegue che eventuali divisioni di parti comuni devono essere deliberate
con il consenso unanime di tutti i condomini.
Naturalmente non tutti i beni condominiali sono divisibili, ma solo una
piccola parte di essi.Sono sicuramente indivisibili gli impianti che se
frazionati non potrebbero più assolvere alla loro funzione (riscaldamento,
fognature), le parti strutturali dell'edificio (muri maestri, fondazioni,
tetto), le scale, i pianerottoli, l'androne ecc.
Utilizzo
delle cose comuni art.
1102
I beni comuni sono prevalentemente soggetti ad una
comunione pro indiviso, e tale principio incide direttamente sull'uso e
sui benefici che ogni condomino può trarne.
In materia occorre far riferimento all'art. 1102 cc che preclude l'utilizzazione
da parte del singolo partecipante alla comunione sia quando venga alterata
la destinazione del bene comune, che quando ne venga impedito ad altri
condomini un pari uso.
La casistica in materia è molto complessa e discussa. Per i singoli
casi sarà pertanto necessario far riferimento alla copiosa giurisprudenza
in materia.
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