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Codice civile
art. 1102
(Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante pu� servirsi della cosa comune, purch� non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine pu� apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non pu� estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.