Torna Home page Condominio
Codice civile
art. 1117
(Parti comuni dell'edificio)
Sono oggetto di propriet� comune dei proprietari dei diversi piani
o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
I) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale,
i portoni d 'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune; :
2) i locali per la portineria e per I`alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento
centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; :
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento
comune. come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali
di scarico, gli impianti per 1' acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di propriet� esclusiva dei singoli
condomini. :