Il condominio: inquadramento normativo, definizione, caratteri generali.
Una definizione di condominio non esiste, ma e' possibile
ricavarla dalla lettura delle norme del codice civile ( art.
1117 - 1139). Nel nostro ordinamento giuridico il condominio e' inserito
nel libro terzo "proprieta'", titolo VII "della comunione",
capo 1 - in generale e capo 2 -del condominio negli edifici.
Altre norme sono contenute nelle " Disposizioni per l'attuazione e
transitorie (art. 61 - 72). Esistono alttresi'
numerosi leggi speciali che tuttavia disciplinano la sicurezza degli impianti,
e altri aspetti che interessano la vita condominiale. Dato l'esiguo numero
di norme civilistiche, la complessita' della materia e il fatto che il
nostro codice civile sia stato emanato nel 1942, in materia condominiale
assumono una decisa importanza le sentenze emesse dalla magistratura.
CONDOMINIO: Per condominio può intendersi un edificio-fabbricato
nel suo complesso (non solo comunione di parti comuni) appartenente in
complesso a soggetti diversi con contitolarieta' di parti comuni (art.
1117 cc).
La cosa comune e' lo strumento per rendere possibile il godimento del bene
esclusivo;.essa e' un accessorio delle proprieta' esclusive dei singoli.
La comproprieta' , cosi come nella comunione caratterizza il condominio,
sebbene in quest'ultimo sia da individuarsi come insieme di singole proprieta'
prima che comproprieta'; si tratta in sostanza di diritto di proprieta'
esclusiva, collegato ad un diritto di comproprieta' sulle parti che, per
ragioni strutturali o utilitarie, sono destinate a restare in godimento
comune.
Tuttavia fra la comunione e il condominio , inteso come parti comuni, pur
essendovi analogie e norme comuni si possono evidenziare talune sostanziali
differenze che ne fanno due cose decisamente distinte.
Nella COMUNIONE:
e' possibile la divisione delle parti
il bene appartiene in comune a piu' persone
il comunista puo' vendere la sua quota
per le decisioni le maggioranze sono rappresentate dalle quote
Nel CONDOMINIO:
di regola vige l' indivisibilita' delle parti comuni
le proprieta' comuni sono strumentali alle proprieta' esclusive
il condomino non puo' vendere la sua quota comune se non vende contemporaneamente
il bene esclusivo
vige la doppia maggioranza (per quote e per teste).
La costituzione del condominio e' automatica; coincide con il frazionamento
dell'edificio in proprieta' plurime (non e' necessario un contratto specifico
per far nascerte un condominio).
Dal momento della nascita del condominio nascono automaticamente anche
le parti comuni (art. 1117 cc).
Supercondominio
Nelle moderne città' ci si imbatte sulle problematiche relativi
a grossi edifici, con numerose unita' abitative, poste o meno in edifici
separati, ma aventi in comune talune parti previste dall'art. (
art. 61, 62 disp. att. ).
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