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Vademecum dell'Autonomia scolastica

 di Nando Romano

dirigente scolastico dell'IMS "C. Poerio" - Foggia

 

            Questo lavoro vuole esser utile specie agli allievi ed ai genitori; è di estrema importanza, infatti, che essi abbiano le informazioni necessarie per contribuire a fondare ed a gestire la nuova scuola, un panorama normativo certo complesso e di non facile lettura ma grazie al quale è stato finalmente possibile apportare una sostanziale riforma alla scuola. Per consentire ai lettori di assimilare la materia il testo sarà pubblicato a puntate settimanali: l'aggiornamento si noterà nell'indice qui sotto che andrà prendendo corpo via via.

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       Indice 

  1. Sinossi normativa dell'autonomia (elenco delle disposizioni utili)

  2. L'autonomia

  3. Stato, Regione ed Enti Locali

 1. Sinossi normativa dell'autonomia

·         Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  con gli artt. 25 bis, 25 ter e 28 bis, è stata attribuita ai capi di istituto la qualifica dirigenziale

·         Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567.

·         Legge 15 Marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (c.d. Bassanini); interessa la scuola l’art. 21, modificato dalla legge 191/98 (c.d. Bassanini 3).

·         Legge 24 Giugno 1997, n. 196. Norme in materia di promozione dell’occupazione.

·         Legge 18 Dicembre 1997, n. 440. Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

·         Decreto legislativo 6 Marzo 1998, n. 59. Disciplina della qualifica dirigenziale ai capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome.

·         Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Capo III, Istruzione scolastica, capo IV, Formazione professionale

·         Decreto del Presidente della Rep. 18 Giugno 1998, n. 233. Regolamento recante norme per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 Marzo 1997, n.59.

·         Decreto del Presidente della Rep. 8 Marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 Marzo 1997, n. 59.

·         Legge 17 Maggio 1999, n. 144 (art. 68 e 69). Obbligo di frequenza di attività formative (Collegato alla legge di Bilancio dello Stato 1999).

·         Decreto legislativo 30 Giugno 1999 n. 233. Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell’art. 21 della legge 59/97.

·         Bozza di Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Soggetta a modifiche nell’iter e nella consultazione partita il 21 Gennaio 2000.

…e di altre disposizioni complementari.

·         Legge 20 Gennaio 1999, n. 9. Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione.

·         Decreto Legislativo 9 Agosto 1999, n. 323. Regolamento recante norme per l’attuazione dell’art. 1 della Legge 20 Gennaio 1999, n. 9 (qui sopra).

·         Direttiva 3 Settembre 1999, n. 210. Aggiornamento, formazione in servizio e sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi di istituto.

·         Decreto Legislativo 7 Dicembre 1999, n. 547.

·         Legge quadro 2 Febbraio 2000. Riordino dei cicli scolastici

                Va anche considerato quanto proviene dalla contrattazione che dal Contratto 4 Agosto 1995 riguarda il personale della scuola il cui rapporto di lavoro; in precedenza era disciplinato da un “corpus” legislativo e non da accordi di categoria:

·         Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola ( = CCNL), 26 Maggio 1999.

·         CCNL integrativo, 3 Agosto 1999.

Per quanto non espressamente abrogato o per un confronto storico è necessario consultare il:

·         Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (art. 278: sperimentazioni e innovazioni di ordinamento e strutture o maxi-sperimentali).

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2. L'autonomia

     Vari sono stati i segnali nella scuola italiana che hanno preceduto l’autonomia vera e propria, anche a livello normativo, un primo importante passo si fece disciplinando le iniziative complementari e delle attività integrative all’iter formativo: ciò permetteva di utilizzare meglio lo spazio ed il tempo facendo della scuola un luogo d’incontro per l’approfondimento di argomenti di particolare interesse che interagisse con la comunità per favorirne la crescita culturale, e sociale. In tal senso, peraltro, erano orientate iniziative rivolte direttamente agli allievi, come la direttiva 133, la cui introduzione considera:"che le istituzioni scolastiche devono caratterizzarsi come centri permanenti di vita culturale e sociale aperti al.territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e diversificate che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di formazione e favoriscano le migliori iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del volontariato (…)" per cui si rileva l'opportunità di promuovere le condizioni perché sempre più la scuola assuma impegni di accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti degli studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività ad essi riservate. Tuttavia bisognerà attendere l’art. 21 della legge 59/97 per disporre di una disciplina delll'autonomia delle istituzioni scolastiche nell’ambito del processo di riorganizzazione del sistema formativo; nel presentarlo si è cercato di indicare caso per caso i provvedimenti legislativi attuativi di quanto previsto dalla legge. 

       L’autonomia consiste nell’:

  • attribuzione della personalità giuridica a tutte quelle scuole che presentano requisiti di dimensione ottimali (cfr. DPR 233/90 sul dimensionamento),

  • autonomia finanziaria, sull'assegnazione dello Stato e su eventuali finanziamenti di privati, col solo vincolo prioritario dello svolgimento di attività di formazione ed orientamento connesse al tipo di scuola,

  • autonomia organizzativa (DPR 275/99) finalizzata a sua volta:

all’efficienza ed all’efficacia del servizio scolastico attraverso la flessibilità e la diversificazione,

all’integrazione fra le componenti per un miglior impiego delle risorse umane e strutture,

all’introduzione di tecnologie innovative,

al coordinamento con il territorio,

  • autonomia didattica (DPR 275/99) per

il perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, attraverso la scelta libera ma programmata di metodi, strumenti e tempi,

l’ampliamento dell’offerta formativa anche in forme consorziate con iniziative per adulti, utilizzo delle strutture anche in orario extrascolastico.

L'autonomia si attua nel rispetto di:

  • libertà di insegnamento

  • libertà di scelta educativa da parte delle famiglie inquadrata nel diritto di apprendere.

          Insiste l'obbligo di adottare procedure di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

All’uopo si rende necessario procedere alla:

  • valorizzazione del collegamento con le comunità locali per attivare sinergie;

  • predisposizione di un nuove norme per:

  • riformare gli organi collegiali (DL 233/99),

  • la qualifica dirigenziale i capi di istituto (DL 59/98),

  • un codice di disciplina del personale docente.

        L’autonomia imposta una logica di servizio in risposta alle istanze di un’utenza che si può identificare anche semplicemente nella una collettività ma di cui non vanno trascurate le differenze individuali, attraverso strategie e progetti particolari concepiti entro i limiti degli indirizzi stabiliti a livello nazionale.

         Flessibilità e diversificazione, efficienza, efficacia ed equità, capacità di autovalutazione sono le nuove coordinate che mutano la responsabilità degli operatori della scuola. In primo piano la dirigenza e la docenza a cui sono affidati compiti che ne esaltano le competenze e la professionalità sulla base del patrimonio di risorse di ogni istituzione e sullo sfondo degli scenari locali.

    Per il biennio 1997/98 e 98/99 si è svolta la sperimentazione dell’autonomia (DM P.I. 251/98) che ha consentito di chiarire molti di questi punti; è emersa anzitutto la necessità:

  • di raccordarsi realmente con il territorio in tutti i suoi aspetti e di tener conto delle scelte educative degli utenti come espressione del diritto allo studio

  • di considerare l’autonomia organizzativa come momento strumentale di quella didattica

  • di realizzare una progettualità chiara ed unitaria che veda in primo piano gli operatori della scuola.

       Per il completamento dell’autonomia occorre definire i nuovi curricoli, riformare gli organi collegiali interni alla scuola, completare il percorso sulla figura del dirigente scolastico. Abbiamo elencato nella sinossi qui sopra le numerose norme attuative dell’art. 21, fra di esse emerge il DPR 275/99: Regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche che è di estrema importanza ai fini del nostro assunto e di cui tutti debbono avere copia. Esso può essere stampato o "scaricato" da questo stesso sito. 

     Per i limiti del Regolamento di autonomia e del Piano dell'offerta formativa (POF) si può consultare l'intervento che lo scrivente ha fatto nell'Ottobre 2000 presso l'Ente Fiera di Foggia: Siamo più fessi o mattacchioni?.

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 3. Stato, Regione ed Enti Locali

        Il DL 112/98 disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Vanno ovviamente esclusi i compiti trasferiti alle istituzioni scolastiche, come già previsto dall’art. 21 della legge 59/97, in quanto la normativa riguarda la gestione amministrativa del servizio scolastico intesa come insieme di funzioni e compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione nonché di formazione professionale.

2.1. Lo Stato

Le competenze dello Stato riguarderanno (art. 137):

  • criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni,

  • determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie e del personale dirigente e docente delle istituzioni scolastiche.

       Per la formazione professionale lo Stato si limita (art. 142) a tenere rapporti di carattere internazionale ed a stabilire indirizzi e requisiti di carattere generale anche connessi all'istituzione di attività formative idonee per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

2.2. La Regione e gli Enti locali

        Il ruolo della regione e degli enti locali muta decisamente, essi costituiscono l’asse portante del sistema scolastico. In tal enti vanno quindi bandite metodologie empiriche e comportamenti evasivi (se mai ci fossero), occorre chiarezza di idee, preparazione e deontologia per poter rispondere alle sfide che l’autonomia pone forse a questi enti più che alla scuola. L’amministratore ed il funzionario debbono esser consci dei limiti in cui la loro azione si svolge onde non vanificare il dettato costituzionale sulla libertà dell’insegnamento e sull’autonomia delle istituzioni e quindi porsi in una logica di organizzazione e supporto. L’art.6 del DL 233/99, che istituisce e disciplina i nuovi OO.CC., stabilisce, al comma uno, che il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire organi collegiali della scuola temporanei o permanenti in aggiunta a quelli previsti (qui al capitolo 3), con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza.

2.2.1. La Regione

      Le seguenti funzioni amministrative sono delegate alle regioni (art. 138):

  • programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale,

  • programmazione della rete scolastica nei limiti delle disponibilità sulla base dei piani provinciali

  • suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa,

  • determinazione del calendario scolastico,

  • costituzione, controlli e vigilanza, compreso lo scioglimento, degli organi collegiali scolastici a livello territoriale,

  • contributi alle scuole non statali.

      Sono esclusi i conservatori e di musica, le accademie di belle arti ed altri istituti con fini formativi particolari.

      Le Regioni si occuperanno del reclutamento, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sulla base di parametri nazionali, personale che sarà trasferito a questi enti dal I IX 2000.

      Per quanto attiene l’istruzione professionale (art. 144) passano alle regioni funzioni e compiti svolti dagli organi del Ministero della PI limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma. Così le strutture, le risorse ed il personale.

2.2.2. La Provincia ed il Comune

       Premesso che alla Provincia farà capo l'istruzione secondaria superiore ed al Comune gli altri gradi inferiori di scuola, sono attribuiti a questi enti le seguenti competenze (art. 139):

  • istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di scuole in attuazione della programmazione,

  • redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche

  • supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio,

  • piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature d’intesa con le istituzioni scolastiche,

  • sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti.

  • iniziative ed attività di promozione nell’ambito delle funzioni conferite.

      Ai Comuni in particolare sono affidate le seguenti funzioni d’intesa con le istituzioni scolastiche ed in collaborazione con le Province e le Comunità montane:

  • educazione degli adulti,

  • interventi integrati di orientamento scolastico e professionale,

  • azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione,

  • azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola,

  • interventi perequativi,

  • interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

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