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Ministero delle Finanze
Ministero Lavori Pubblici
Circolare n. 121/E
Oggetto: Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449.- Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del
13 marzo 1998 sono stati pubblicati i decreti 18 febbraio 1998,
n. 41 (concernente il regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui allarticolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia) e 6 marzo 1998 (di approvazione, con
le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere
al Centro di Servizio delle imposte dirette e delle imposte
indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori)
nonché la circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del Ministero
delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, illustrativa
delle disposizioni riguardanti la detrazione del 41% spettante
per le spese sostenute per taluni interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari
dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici
verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.
Considerato che, successivamente alla pubblicazione dei citati
atti amministrativi, sono pervenuti alcuni quesiti in merito ad
aspetti particolari che interessano la materia di cui trattasi,
con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti
per consentire una uniforme applicazione delle disposizioni in
commento.
2. Soggetti ammessi ad usufruire della detrazione
Con la richiamata circolare n. 57/E è stato precisato che la
detrazione ai fini dellIrpef compete, se hanno sostenuto le
spese e queste sono rimaste effettivamente a loro carico, al
possessore o al detentore dellimmobile sul quale sono
eseguiti i lavori e cioè, al proprietario o al nudo
proprietario, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso,
usufrutto, abitazione), nonché allinquilino o al
comodatario. E stato, inoltre, specificato che tra i
possessori dellimmobile sono compresi i soci di cooperative
non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non
ancora titolari di mutuo individuale, mentre i soci di
cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi, sono
compresi, tra i detentori dellimmobile. Nella numerata
circolare è stato inoltre chiarito che il possessore o detentore
dellunità immobiliare residenziale può anche assumere la
qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se
limmobile relativo allimpresa sul quale vengono
realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per
lesercizio dellimpresa né bene alla cui produzione o
al cui scambio è diretta lattività dellimpresa
medesima.
La stessa circolare ha precisato che la detrazione trova,
altresì, applicazione nei confronti dei soggetti di cui
allarticolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma
associata (cioè le società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice e dei soggetti a questi equiparati, nonché
delle imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli
imprenditori individuali con lulteriore precisazione che
per lindividuazione dei soggetti che hanno diritto alla
detrazione e dellimporto spettante, determinato sulla base
delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni
contenute nello stesso articolo 5 del Tuir.
Ciò premesso vengono ora forniti i seguenti ulteriori
chiarimenti.
2.1. Familiari conviventi
La detrazione compete anche al familiare convivente del
possessore o detentore dellimmobile sul quale vengono
effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di
pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture
devono essere a lui intestate). A tale riguardo è opportuno
precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi,
sintendono, a norma dellarticolo 5, comma 5, del
Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa
ipotesi, il titolo che legittima è costituito dallessere
"un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente
con il possessore intestatario dellimmobile. Non è
richiesta lesistenza di un sottostante contratto di
comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato
nellapposito spazio del modulo di comunicazione
dellinizio dei lavori che il soggetto che intende fruire
della detrazione deve presentare al centro di servizio
competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra
documentazione atta a comprovare tale situazione si fa tuttavia
presente che la predetta documentazione (consistente
eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante i fatti in questione) dovrà invece essere
esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte
dellamministrazione finanziaria. Si precisa, infine, che
nella indicata ipotesi la detrazione compete, ferme restando le
altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano
intestate al proprietario dellimmobile e non al familiare
convivente che fruire della detrazione.
2.2 Futuro acquirente
La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni
previste, anche al promissario acquirente dellimmobile,
immesso nel possesso dellimmobile stesso, qualora esegua, a
proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per avere diritto alla detrazione, è
necessario: che sia stato regolarmente a) effettuato un
compromesso di vendita dellunità immobiliare; b) che per
detto compromesso sia effettuata la registrazione presso
lUfficio del registro competente; c) gli estremi di
registrazione siano indicati nellapposito spazio del modulo
di comunicazione dellinizio dei lavori; che il promissario
acquirente deve presentare al centro di servizio competente. Non
è richiesta lautorizzazione ad eseguire i lavori da parte
del promittente venditore ciò in quanto lautorizzazione
stessa può ritenersi implicita mentre accordata in conseguenza
dellanticipata immissione nel possesso del futuro
acquirente. E appena il caso di precisare che la detrazione
compete soltanto per le spese relative agli interventi di
recupero e di ristrutturazione effettuati sullunità
immobiliare e che, pertanto, tali spese devono essere
contabilizzate distintamente da quelle relative allacquisto
dellunità immobiliare.
2.3 Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria
abitazione
Limprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su
una unità immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto
alla detrazione del 41% delle spese sostenute. Al riguardo si
precisa che larticolo 3, comma 3, del DPR n. 633 del 1972,
prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso
corrispettivo anche quelle effettuate per uso personale o
familiare dellimprenditore e, pertanto, nella predetta
ipotesi limprenditore edile è tenuto, ai fini
dellIva, a quantificare limporto dei lavori eseguiti
secondo il valore normale e ad emettere la relativa fattura.
Analoga previsione non si rinviene ai fini della determinazione
del reddito dimpresa infatti larticolo 53, comma 2,
del citato Tuir stabilisce che tra i ricavi si comprende il
valore normale dei beni indicati nel comma 1 dello stesso
articolo 53, destinati al consumo personale o familiare
dellimprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità
estranee allesercizio dellimpresa, mentre su detto
articolo non sono menzionate le prestazioni di servizio rese per
le stesse finalità. Pertanto, considerato che le predette
prestazioni di servizio non rilevano nella determinazione del
reddito dimpresa ne deriva, che le stesse sono indeducibili
ai fini del particolare reddito in quanto non inerenti
allattività svolta.
Tanto premesso si ritiene che limprenditore in questione ha
diritto alla detrazione del 41% sia relativamente
allacquisto dei materiali utilizzati per lesecuzione
dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute per il personale
impiegato nonché, ovviamente, per le spese di interventi
realizzati da altre imprese.
Per quanto riguarda lutilizzo di personale della propria
impresa, non è necessario che le relative spese siano comprovate
da un pagamento con bonifico poiché lutilizzo risulterà
comunque dalla contabilità tenuta dallimprenditore e
dallemissione della fattura prevista dalla legislazione
Iva.
2.4 Lavori eseguiti in proprio
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque
diritto alla detrazione del 41%, sia pure limitatamente alle
spese sostenute per lacquisto dei materiali utilizzati.
2.5 Soci di cooperative a proprietà divisa e a proprietà
indivisa
Come già detto, hanno diritto alla detrazione del 41% anche
i soci di cooperative, sia a proprietà divisa, in quanto
possessori dellimmobile, che a proprietà indivisa, in
quanto detentori dellimmobile. Ciò premesso vengono di
seguito forniti ulteriori chiarimenti.
2.5.1 Soci di cooperativa a proprietà divisa
I soci di cooperative a proprietà divisa per gli interventi
relativi alle singole unità immobiliari possedute devono
attenersi alle istruzioni impartite per i possessori e, quindi,
non devono allegare al modulo per la comunicazione
allAmministrazione finanziaria della data di inizio dei
lavori, la dichiarazione di consenso allesecuzione dei
lavori rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni delledificio,
comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo
può essere inviato al Centro di servizio da uno qualunque dei
soci ovvero dalla cooperativa. In questultimo caso, nello
spazio del citato modulo riservato allindicazione del
codice fiscale del condominio deve essere indicato il codice
fiscale della cooperativa. Devono inoltre essere osservate le
istruzioni e i chiarimenti forniti per la realizzazione di opere
sulle parti condominiali, essendo irrilevante la circostanza che
non sia formalmente costituito un condominio e non sia stato
nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla
cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa
devono avvenire tramite bonifico; per i lavori relativi alle
parti comuni degli edifici, i pagamenti possono essere effettuati
tramite bonifico oltre che dai singoli soci, direttamente dalla
cooperativa se commissionati a terzi e in questo caso i relativi
bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
Il possesso dellunità immobiliare da parte del singolo
socio deve almeno risultare da uno specifico verbale di
assegnazione dellunità immobiliare da parte della
cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, è necessario
richiedere la registrazione del suddetto verbale della
cooperativa ed indicare i relativi estremi nellapposito
spazio del modulo di comunicazione allamministrazione
finanziaria dellinizio dei lavori.
2.5.2 Soci di cooperative a proprietà indivisa
Per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari
detenute, i soci di cooperative a proprietà indivisa devono
osservare le istruzioni impartite per i detentori pertanto tali
soggetti devono allegare al modulo per la comunicazione
allAmministrazione finanziaria della data di inizio dei
lavori, anche la dichiarazione di consenso allesecuzione
dei lavori rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni delledificio,
comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo
può essere inviato al Centro di servizio da uno qualunque dei
soci ovvero dalla cooperativa. In questultimo caso, nello
spazio riservato allindicazione del codice fiscale del
condominio deve essere indicato il codice fiscale della
cooperativa. Devono inoltre essere osservate tutte le istruzioni
e i chiarimenti forniti per la realizzazione di opere sulle parti
condominiali, essendo irrilevante la circostanza che non sia
formalmente costituito un condominio e non sia stato nominato un
amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla
cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa
devono avvenire tramite bonifico; per i lavori relativi alle
parti comuni degli edifici i pagamenti possono essere effettuati
tramite bonifico oltre che dai singoli soci, direttamente dalla
cooperativa, se commissionati a terzi, e in questo caso i
relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
La detenzione dellunità immobiliare da parte del singolo
socio deve almeno risultare a da uno specifico verbale della
cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, è necessario
richiedere la registrazione del suddetto verbale della
cooperativa ed indicare i relativi estremi nellapposito
spazio del modulo di comunicazione dellinizio dei lavori,
che il soggetto che intende fruire della detrazione deve
presentare al centro di servizio competente.
2.6. Unico proprietario di un intero edificio
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico
proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a
due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto
soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli
interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in
questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la
comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto, che
la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia
al possessore che al detentore dellimmobile, si ritiene che
la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di
edificio residenziale di cui allarticolo 1117" del
codice civile, va concordata in senso oggettivo riferibile
pertanto alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle
parti comuni a più possessori.
3 Limite di spesa su cui calcolare la detrazione
E stato già chiarito che il limite di spesa su cui
applicare la percentuale del 41%, al fine di determinare la
detrazione in esame, va riferito alla persona fisica e alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli
interventi di recupero. Pertanto, se i lavori sono eseguiti sia
sullabitazione che sulla pertinenza dellabitazione,
il contribuente può calcolare la detrazione su un importo
massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
qualora si tratti di unità immobiliari distintamente
accatastate. Se, invece, la pertinenza è accatastata unitamente
allabitazione e, quindi, è priva di rendita catastale
propria, trattandosi di una sola unità immobiliare il
contribuente può calcolare la detrazione dimposta su un
importo massimo di 150 milioni per ciascun anno.
Va peraltro ribadito che la detrazione spetta anche
nellipotesi in cui i lavori sono eseguiti soltanto su una
pertinenza di una abitazione, autonomamente accatastata, senza
che sullabitazione stessa venga eseguita alcuna opera. In
tale ipotesi la detrazione può essere calcolata su un importo
massimo, per ciascun anno, di 150 milioni.
Va, inoltre, chiarito che, ai fini dellindividuazione del
limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario
tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale
si eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengono eseguiti
interventi su una unità immobiliare la detrazione spetta su un
importo massimo di 150 milioni per ciascun periodo
dimposta, anche se al termine dei lavori saranno state
realizzate due o più unità immobiliari autonome.
4. Interventi che danno diritto alla detrazione
Nella circolare 57/E è stato chiarito che danno diritto alla
detrazione le spese sostenute per:
a) interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di
restauro e di risanamento conservativo nonché, di
ristrutturazione edilizia realizzate sulle "parti comuni di
edificio, cosi come definite allart.1117 C.C.,
"residenziale";
b) interventi di cui alla precedente lettera a) - con
lesclusione della sola manutenzione ordinaria - realizzate
sulle "singole unità immobiliari residenziali".
E stato precisato, inoltre, che si tratta, degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui
allart.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, con esclusione,
pertanto, degli interventi di nuova costruzione, salvo il caso di
parcheggi pertinenziali e che gli interventi in questione devono
riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità
immobiliari residenziali siti nel territorio dello Stato,
rimanendo esclusi gli edifici a destinazione produttiva,
commerciale e direzionale. Per espressa previsione normativa, è
necessario, inoltre, che gli edifici sui quali vengono realizzati
gli interventi siano "censiti dallufficio del
catasto", oppure sia stato chiesto laccatastamento; e
che sia stata pagata l'ICI per lanno 1997, ove dovuta.
Va ribadito che danno diritto alla detrazione gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione degli
interventi di nuova costruzione. In tale condizione ed in via
generale si ritiene che possono essere computati nella base di
calcolo della detrazione fiscale, nella misura prevista dalla
legge, i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli
edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la
corrispondenza di detti interventi alla categoria della
ristrutturazione edilizia. Si ritiene, inoltre, che possono
essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi
di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale
ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili
autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla
detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un
sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della
volumetria originariamente assentita.
Occorre, inoltre, precisare che le categorie individuate
dallart. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(finalizzate al contenimento acustico, messa a norma degli
edifici, ecc.), sono da intendersi aggiuntive a quelle di cui
allart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e, pertanto,
ai fini della detrazione fiscale, costituiscono fattispecie
autonome e indipendenti dalla corrispondenza alle categorie di
cui al citato art.31. Ne deriva, a titolo esemplificativo, che i
costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, secondo i
parametri previsti dalla legge n. 447 del 1995, pur
corrispondendo ad interventi di manutenzione ordinaria, sono
ammissibili alla detrazione fiscale, a condizione che la scheda
prodotto del costruttore certifichi lottenimento dei
parametri fissati dalla predetta legge n. 447 del 1995;
nellambito di tali norme specifiche è ammissibile, sempre
a titolo esemplificativo, la detrazione fiscale per la
realizzazione di unantenna comune, in sostituzione delle
antenne private, in quanto si ritiene che tale opera possa
rientrare nella finalità di "cablaggio" degli edifici.
In particolare, nelle ipotesi di interventi di adeguamento degli
impianti alla legge n. 46 del 1990, non è compresa la
sostituzione integrale dellimpianto ascensore, ma solamente
le parti elettriche e le apparecchiature soggette
alladeguamento predetto, mentre invece tale sostituzione è
ammissibile allo sgravio fiscale se realizza un adeguamento alle
normative sul superamento delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda la categoria dei parcheggi pertinenziali, il
richiamo alla legge n. 122 del 1989 deve intendersi nel senso che
la realizzazione di nuove superfici di parcheggio, ai fini
dellapplicazione dello sgravio fiscale, deve essere sempre
accompagnata dallasservimento pertinenziale ad una unità
immobiliare esistente.
5. Spese che danno diritto alla detrazione e detrazione
dimposta
Si è già detto che le spese sostenute, rispettivamente, nei
periodi di imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli
interventi elencati nella circolare 57/E e ulteriormente chiarite
nel paragrafo precedente, se rimaste effettivamente a carico,
danno diritto ad una detrazione del 41 per cento dallIrpef
dovuta per gli stessi anni e che limporto massimo delle
suddette spese, sul quale è possibile calcolare la detrazione,
non può superare, per ciascun avente diritto, il limite
complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla
quale sono realizzati gli interventi. E stato, inoltre,
chiarito, che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute
e, quindi la detrazione è effettuata al criterio di cassa.
Pertanto le spese devono intendersi sostenute allorquando viene
eseguito il pagamento e il momento del pagamento può anche
cadere in un periodo dimposta diverso, antecedente o
successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa
la fattura delle spese.
In merito agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici
residenziali, ovvero su unità immobiliari residenziali di
proprietà di uno dei soggetti di cui allarticolo 5 del
Tuir, è stato precisato che rileva, ai fini
dellimputazione al periodo dimposta, il momento in
cui lamministratore o altro soggetto incaricato procede al
pagamento delle spese e che ciascun condomino deve calcolare la
detrazione tenendo conto delle sole quote effettivamente saldate
al condominio entro la fine del periodo dimposta. Così, ad
esempio, se il pagamento delle spese da parte
dellamministratore è avvenuto nel 1998, ciascun condomino
può calcolare la detrazione su tutte le quote di spese che, in
base alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare ha
versato a tale titolo. In tal modo rilevano i versamenti
eventualmente anticipati nel 1997 o in anni precedenti per
consentire allamministratore di procedere nel 1998 al
pagamento degli interventi, mentre restano escluse le quote non
saldate dal condomino entro il 31 dicembre 1998, anche se
lamministratore ha provveduto al pagamento. E,
pertanto, esclusa la possibilità di calcolare la detrazione
relativamente ad opere eseguite negli anni considerati dal
legislatore, ma, per effetto di rateazioni concordate, pagate
dopo il 1999.
Nellambito delle spese che danno diritto alla detrazione,
nel limite già esposto, sono state evidenziate le spese per:
E stato, inoltre, chiarito che la detrazione spettante
va ripartita in quote costanti nellanno in cui sono
sostenute le spese e nei quattro periodi dimposta
successivi. In alternativa, il contribuente può scegliere di
ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari
importo.
Lopzione, in base allarticolo 2 del regolamento di
attuazione, è effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione
dei redditi relativa allanno in cui sono sostenute le
spese. Limporto della quota di detrazione spettante per
ciascun periodo dimposta, non fruita in uno degli anni
perché superiore allimposta dovuta per lo stesso anno, non
può essere cumulata alla quota spettante per un altro periodo
dimposta, non può essere richiesta in diminuzione dalle
imposte dovute per lanno successivo e non può essere
richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione ai sensi
dellarticolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Va ora chiarito
che in casi di spese sostenute sia nellanno 1998 che nel
1999, lopzione effettuata in un anno per la ripartizione in
5 o 10 anni non vincola la scelta per la suddivisione delle spese
nel secondo anno; e pertanto, è possibile ripartire, ad esempio,
in 5 anni le spese sostenute nel 1998 e in 10 anni quelle
sostenute nel 1999.
6. Cumulabilità con altre agevolazioni
E stato precisato che, in caso di erogazione di contributi,
sovvenzioni, etc. per lesecuzione degli interventi
agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente allIva
pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a
seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e
Marche a norma dellarticolo 12, comma 1, della legge n. 449
del 1997), tali contributi devono essere sottratti interamente
dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della
detrazione. Detta riduzione è connessa alla circostanza che per
fruire della detrazione è necessario che le spese siano rimaste
effettivamente a carico; ribadisce che qualora i contributi in
questione siano erogati in un periodo dimposta successivo a
quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si
applica la disposizione di cui allarticolo 16, comma 1,
lettera n-bis), del Tuir, che prevede lassoggettamento a
tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso
di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi
dimposta precedenti.
Va ora ribadito che i contributi in questione vanno sottratti
dalle spese sostenute e quelle eventualmente che residuano danno
diritto alla detrazione fino al predetto limite di 150 milioni
per ogni unità immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori.
Pertanto dal congruo, in presenza di quattro unità sulle quali
sono eseguiti i lavori per un importo complessivo di 800 milioni
e per le quali è stato erogato un contributo di 300 milioni, la
detrazione può essere calcolata sui 500 milioni che residuano
dopo aver sottratto il contributo.
7. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per
fruire della detrazione
Come già precisato con decreto n. 41 del 1998, del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
sono state dettate le modalità di attuazione delle disposizioni
in rassegna. Dette modalità di attuazione contengono, altresì,
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
lintervento delle banche, in funzione del contenimento del
fenomeno dellevasione fiscale e contributiva, ovvero
mediante lintervento delle aziende unità sanitarie locali,
in funzione dellosservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.
626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e
integrazioni; inoltre negli emendamenti precedenti vengono
fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione
dimposta.
Come precisato nella circolare n. 57/E, larticolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di attuazione stabilisce che per
fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere,
mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte
dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui
avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con
il decreto dirigenziale 6 marzo 1998. Tale decreto, che contiene
anche lindividuazione dei centri di servizio competenti, è
stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo
1998, unitamente al regolamento stesso. A norma dello stesso
comma 1, per i lavori iniziati (ed anche se già terminati) prima
dellentrata in vigore del regolamento, (cioè che si
verifica decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione),
la comunicazione va effettuata entro 40 giorni dallentrata
in vigore del regolamento stesso e cioè entro il 7 maggio
1998.Al modulo, che deve recare i dati catastali
dellimmobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili
dai certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi
della domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente allegati
in fotocopia:
Va precisato che vanno trasmesse al Centro di servizio tante
comunicazioni quante sono le unità immobiliari sulle quali sono
eseguiti i lavori e per ogni abilitazione amministrativa. Inoltre
è opportuno chiarire che, poiché la comunicazione al Centro di
servizio va fatta prima dellinizio dei lavori (ovvero entro
il 7 maggio per quelli già iniziati, anche se terminati),
nessuna ulteriore comunicazione va trasmessa se cambia la ditta
che esegue i lavori o se questi si protraggono per più anni.
Qualora siano eseguiti congiuntamente lavori su parti comuni e
lavori su parti di singole proprietà ma che generalmente sono
effettuati insieme a quelli delle parti comuni, (ad esempio i
"frontalini" dei balconi, può essere trasmesso
allAmministrazione finanziaria un solo modulo per la
comunicazione della data di inizio lavori da parte di uno dei
condomini o dallamministratore del condominio.
La lettera b) dellarticolo 1, comma 1, del regolamento
prevede lattivazione della vigilanza in materia di
sicurezza dei cantieri. Detta previsione normativa stabilisce,
infatti, che per poter fruire della detrazione è necessario
inoltrare preventivamente alla ASL, competente nel territorio in
cui si svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata
A.R., nella quale sono riportate le seguenti informazioni:
La comunicazione alla ASL effettuata a norma dei decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494
libera il contribuente dallobbligo dellinvio di
questa ulteriore raccomandata. Va, inoltre, precisato che la
comunicazione in questione non va effettuata nelle ipotesi in cui
i decreti legislativi richiamati non prevedono lobbligo
della notifica preliminare alla ASL. Per i lavori già iniziati o
terminati prima dellentrata in vigore del regolamento n. 41
del 1998 la comunicazione mediante lettera raccomandata può non
essere effettuata, si ricorda, tuttavia, che, come precisato al
paragrafo 8, il contribuente decade dal diritto alla detrazione
qualora risultino violate le disposizioni di cui ai citati
decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996.
In base allarticolo 1, comma 1, lettera d), del
regolamento, in caso di lavori il cui importo complessivo supera
la somma di lire 100 milioni, va trasmessa, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo
dimposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo
supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione
dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli
ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto
abilitato allesecuzione degli stessi. Tale dichiarazione va
comunque indirizzata allufficio che ha ricevuto la
comunicazione e non è necessario trasmettere nuovamente il
modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già
presentato preventivamente. Al riguardo si precisa che il limite
di cento milioni va visto complessivamente in relazione
allintervento di recupero del patrimonio edilizio che
sintende realizzare.
Larticolo 1, comma 3, del regolamento stabilisce che per
poter fruire della detrazione è necessario che le spese siano
pagate esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale
risulti:
8. Decadenza dai benefici
Larticolo 4 del regolamento di attuazione stabilisce che la
detrazione non viene riconosciuta e, quindi, limporto
eventualmente fruito dal contribuente è recuperato dagli uffici
finanziari nelle ipotesi elencate nella circolare n. 57/E del
1998. A tale riguardo vengono forniti i seguenti ulteriori
chiarimenti: