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"Manuale del
Condominio".
Due parole, prima di
cominciare... Attualmente il condominio (e la comunione) sono regolato da
39 articoli del Codice Civile (li trovi nel reparto "LEGGI", collegamento
sopra la pagina), da alcune Leggi aggiuntive e da una marea di sentenze di
cassazione che fanno "orientamento".
Questo manuale vuole essere una guida molto semplice sui casi piu' comuni
che possano interessare i condomini (e perche' no? anche gli
amministratori). Qui non troverete un interminabile elenco di sentenze di
cassazione, ma poche - speriamo chiare - informazioni su come comportarsi
nei casi piu' comuni che possono accadere in condominio.
Costituzione del
Condominio e Parti Comuni |
Tutto cio' che e'
necessario sapere per la costituzione del condominio. Anche se
qualcuno dei condomini non e' d'accordo. |
Amministratore |
Dalla nomina alla
revoca dell'amministratore, compresi i controlli sul suo operato. |
Assemblea |
L'assemblea e'
certamente il momento piu' importante nella gestione del condominio.
Dalla convocazione, alla regolarità delle decisioni ed al verbale. E
cosa fare se non si è d'accordo con le delibere... |
Riparto Spese |
I principi generali per
la ripartizione delle spese |
Regolamento |
Quel fastidioso
condomino che utilizza le ciabatte di legno... |
Tabelle Millesimali |
Perchè pago cosi'
tanto? |
Le Leggi Speciali |
La prevenzione Incendi,
La legge sugli impianti elettrici, e tanto altro ancora. |
Antenne Cellulari |
Qualche informazione
sulle Antenne ripetitrici per i cellulari. |
Costituzione del
Condominio e Parti Comuni.
Il problema della
costituzione del Condominio è in realtà - scusate il bisticcio di parole -
un falso problema. Molti immaginano che esistano delle formalità da
rispettare per "costituire il condominio", senza rendersi conto che -
cosi' come osservato più volte dalla giurisprudenza - il
condominio sorge con il frazionamento della proprietà dell'edificio,
nel momento in cui il costruttore inizia a vendere gli appartamenti.
L'eventuale delibera assembleare di costituzione del condominio ha un
effetto dichiarativo di una situazione di fatto che già esiste e che non
puo' nè deve essere accettata o rifiutata
Parte della confusione attorno a questo argoento è generata dalla presenza
o meno dell'amministratore (vedi nel manuale l'apposito capitolo), ma che
rispetto lo stato giuridico di costituzione del condominio è assolutamente
ininfluente.
Una volta chiarito che il condominio esiste, bisogna vedere da quali parti
è costituito. Queste sono descritte dall'art. 117 del Codice Civile,
L'AMMINISTRATORE
L'assemblea del Condominio è
l'organo principale per le deliberazioni di qualsiasi genere.
Ha poteri "legislativi" e "ordinativi".
Ha, praticamente, le stesse funzioni del governo di una nazione.
I poteri legislativi si esprimono nella possibilità del congresso
assembleare di deliberare su tutta la materia condominiale; è un esempio
elementare quello di creare il Regolamento del Condominio, oppure di
modificare le Tabelle Millesimali. Per raggiungere tali scopi particolari,
l'Assemblea deve costituirsi in maggioranza assoluta, cioè con la presenza
di tutti i Condomini, mentre per conseguire obbiettivi più correnti,
quale, per esempio, la normale gestione contabile annuale, è sufficiente
che si costituisca con maggioranze meno imponenti.
I poteri ordinativi
consentono all'Assemblea di imporre la volontà della maggioranza; è un
esempio elementare quello di disporre il ripristino coattivo dello stato
dei luoghi che un condomino abbia modificato, sia per apportare un
vantaggio alla propria unità immobiliare, sia per migliorare (a proprio
giudizio) l'uso della cosa comune.
Quanto ai poteri esecutivi,
l'Assemblea crea appositamente un organo al quale conferisce il mandato di
curare il corretto andamento della gestione comune: l'Amministratore del
Condominio.
La nomina dell’Amministratore
è, dunque, prerogativa dell’Assemblea del Condominio, ma, quando per
ragioni particolari, tale nomina non può avvenire, provvede l’autorità
giudiziaria ad istanza anche di un solo condomino.
La figura
dell’Amministrazione è imposta dalla Legge quando in un edificio ci siano
quattro o più proprietari, cioè Condomini (art. 1129 CC).
I compiti specifici
dell’Amministratore si concretizzano innanzi tutto nella gestione da bonus
pater familias dei beni condominiali.
Egli dura in carica un anno,
al termine del quale deve rendere il conto della propria gestione (art.
1130 CC).
Durante il trascorrere
dell’anno, egli dovrà riscuotere le divisioni condominiali in base al
Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea dei Condomini. Nell’approvare
il Bilancio, l’Assemblea deve anche fissare le date di pagamento delle
singole quote.
Normalmente il Bilancio
prevede il pagamento in divisioni trimestrali, che l’Amministratore redige
adoperando la Tabella Millesimale, cioè quella costruzione matematica che
consente di ripartire le spese secondo il valore di ciascuna unità
immobiliare (art, 1123 CC).
Nei confronti di coloro che
non pagano le quote condominiali, l’Amministratore può richiedere al
Giudice il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63
Disposizioni di Attuazione del CC.).
A norma dello stesso
articolo, l’Amministratore può sospendere al condomino moroso da oltre sei
mesi, l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
utilizzazione separata (per esempio, può interrompere il collegamento
citofonico o televisivo).
Incassate le somme previste
nel Bilancio Preventivo, l’Amministratore dovrà pagare con tempestività i
fornitori del Condominio, gli eventuali dipendenti (ad esempio il
portiere), provvedere agli interventi riparativi delle cose comuni (ad
esempio riparare le colonne di scarico, oppure l’impianto televisivo
comune, ecc.).
Egli dovrà eseguire le
deliberazioni che l’Assemblea ha assunto in sede di riunione, anche se
dall’esecuzione di una decisione assembleare si può creare la compressione
del diritto di proprietà di un componente del condominio. Si consideri,
infatti, l’ipotesi che l’Assemblea deliberi che sia vietato parcheggiare
autoveicoli nel cortile condominiale: tale decisione, evidentemente,
limita il diritto dei condomini di servirsi della cosa comune.
L’Amministratore deve anche
curare che tutti i condomini osservino scrupolosamente il Regolamento del
Condominio, intervenendo con una segnalazione nei confronti del condomino
che non dovesse osservarlo e, in caso di persistenza, costringendolo con
l’azione giudiziaria. Si consideri l’ipotesi del condomino che, a dispetto
del divieto di usare attrezzature che producono suoni eccedenti la normale
tollerabilità, non provveda ad adottare gli accorgimenti necessari, come,
per esempio, isolare acusticamente l’ambiente nel quale si trovano
macchine rumorose, per limitare l’immissione di suoni.
L’Amministratore ha la
rappresentanza legale del condominio (art. 1131 CC), sicchè a lui compete
il diritto/dovere di esercitare le azioni giudiziarie necessarie per
tutelare gli interessi del Condominio. Per lo stesso motivo, è nei
confronti dell’Amministratore che sono indirizzate le richieste anche
giudiziarie, ovvero i provvedimenti dell’autorità amministrativa o
giudiziaria contro il Condominio.
E’ compito
dell’Amministratore convocare ogni anno l’Assemblea (art. 1135 CC) per:
-
la nomina
dell’Amministratore,
-
l’approvazione del Bilancio
Preventivo,
-
l’approvazione del Bilancio
Consuntivo.
L’Assemblea può essere
convocata dall’Amministratore anche quando egli lo ritenga necessario
(art. 66 Disp. Att. CC), per esempio nel caso sia necessario provvedere ad
eseguire lavori straordinari per i quali l’impegno di spesa supera le
previsioni del Bilancio Preventivo.
Nel disporre l’Assemblea, sia
ordinaria sia straordinaria, l’Amministratore deve convocare, a pena di
nullità delle deliberazioni, tutti i Condomini, anche se uno di essi sia
proprietario di una unità immobiliare piccolissima (art. 1136 CC).
La convocazione
dell’Assemblea deve essere portata a conoscenza di tutti i Condomini
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza (art. 66 Disp.
Att. CC).
La convocazione
dell’Assemblea deve prevedere una prima adunanza, ed una seconda adunanza
che deve essere fissata per un giorno successivo, e comunque non oltre
dieci giorni dalla prima (art. 1336 CC).
L’Amministratore, anche se la
sua carica dura un anno, può essere revocato in qualunque momento
dall’Assemblea.
Egli può essere revocato
dall’autorità giudiziaria, anche ad istanza di un solo condomino, se non
ha presentato il Bilancio Consuntivo per due anni, o per gravi
irregolarità nella gestione (art. 1129 CC); può anche essere revocato se
non ha tempestivamente convocato l’Assemblea quando ha ricevuto una
citazione o un Festina Lente
L'ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo di
rappresentanza del condominio, composta da tutti i condòmini titolari di
un diritto di proprietà delle unità immobiliari che compongono l'edificio,
a cui fanno capo la maggior parte dei diritti e doveri inerenti la vita
condominiale.
L'assemblea è classificabile
come l'organo decisionale del condominio, ovvero è l'unico organo del
condominio che ha il potere di prendere tutte le decisioni in merito alla
vita stessa del condominio e dei sui partecipanti. L'assemblea può essere
ordinaria o straordinaria. Molti condòmini, però, non conoscono a fondo il
significato dei termini ordinaria e straordinaria, pensando che la prima
possa decidere solo su opere di ordinaria manutenzione e la seconda solo
su opere di straordinaria manutenzione. Invece non è affatto così.
L'assemblea si definisce ordinaria quando è la prima assemblea che viene
convocata nel periodo di gestione annuale e può trattare qualsiasi
argomento sia di ordinaria che straordinaria amministrazione. Tutte le
altre assemblee, oltre alla prima (c.d. ordinaria), vengono chiamate
straordinarie e anche queste possono trattare qualunque argomento, sia di
ordinaria che di straordinaria amministrazione.
La sua Convocazione:
l'assemblea dovrebbe essere convocata ogni anno per la rendicontazione
dell'operato dell'amministratore e deve essere convocata tutte le volte
che l'amministratore lo ritiene opportuno e/o dietro richiesta di almeno
due condòmini che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi di proprietà lo
richiedano.
La convocazione può essere fatta esclusivamente dall'amministratore, fatto
salvo i casi in cui l'amministratore non provveda quando almeno due
condòmini rappresentati almeno 1/6 del valore dell'edificio glielo
richiedano o quando l'amministratore non esiste. Solo in tal caso l'asemblea
può essere convocata da qualsiasi condòmino.
Il presupposto per la valida costituzione dell'assemblea è l'avvenuto
invito di tutti i condòmini indistintamente mediante raccomandata, o
qualunque altro strumento comprovante l'avvenuta comunicazione, inviata
almeno cinque giorni prima della data fissata.
Lo svolgimento:
tutte le volte che l'assemblea si riunisce, e' opportuno (ma secondo certa
giurisprudenza non obbligatorio) che venga nominato una persona fra i
presenti che svolga la carica di presidente dell'assemblea, il quale dovrà
eleggere un'altra persona che svolga la funzione di segretario.
Il presidente ha il compito di verificare tutte le ricevute degli inviti,
la validità delle eventuali deleghe, la presenza del numero legale e di
coordinare la discussione dell'ordine del giorno.
Il segretario ha la funzione di scrivere a verbale tutto ciò che viene
deliberato dall'assemblea. La carica di presidente di solito viene
affidata ad un condomino, mentre può essere eletto a segretario.
Solitamente, per questioni puramente di calligrafia viene eletto a
segretario lo stesso amministratore.
Il verbale redatto e firmato dal presidente, dal segretario ed
eventualmente da qualche condòmino deve obbligatoriamente essere inviato a
tutti i condomini assenti. in quanto i termini di impugnabilità delle
delibere assembleari decorrono, per questi ultimi, dalla data di ricezione
della copia del verbale. Comunque e' una buona abitudine ed indice di
professionalità inviare copia del verbale - informalmente - anche ai
presenti
Sul libro verbali deve essere trascritto, a cura del segretario o
dell'amministratore, quanto segue :
-
Il luogo, l'ora di inizio e
termine, l'ordine del giorno dell'assemblea;
-
L'elenco degli intervenuti
di persona o per delega e le rispettive quote milelsimali;
-
Il resoconto dettagliato
della discussione, testo delle deliberazioni prese con l'indicazione
della relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli
intervenuti in ordine alle singole delibere, con indicazione del nome
dei proponenti.
La sua validità:
in prima convocazione l'assemblea s'intende validamente costituita con
l'intervento di almeno due terzi dei condòmini, che rappresentino almeno i
due terzi del valore dell'edificio. Sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
Qualora , in prima convocazione, non venga raggiunto il numero legale,
l'assemblea dovrà riunirsi in seconda convocazione in un giorno successivo
a quello della prima e comunque entro e non oltre il decimo giorno.
In seconda convocazione è valida ogni delibera che abbia riportato un
numero di voti favorevoli che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti
al condominio e un terzo del valore dell'edificio.
Fanno comunque eccezione le seguenti tipologie di delibere :
-
Le delibere concernenti la
nomina, la revoca o la riconferma dell'amministratore, le liti
giudiziarie che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore, la
ricostruzione dell'edificio e le riparazioni straordinarie di notevole
entità, che devono essere approvate in ogni caso con la maggioranza
degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore
dell'edificio;
-
Le delibere concernenti le
innovazioni dirette ad ottenere il più comodo o il miglior rendimento
delle cose e/o impianti comuni e la costruzione di nuovi impianti e/o
servizi comuni, che devono essere approvate con la maggioranza dei
condòmini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio,
salvo il disposto di leggi speciali;
-
Le delibere su argomenti
per i quali leggi speciali dispongono maggioranze diverse da quelle
sopraelencate;
-
Le delibere inerenti
modifiche e/o integrazioni del presente regolamento, l'alienazione di
parti comuni del condominio, la modifica delle tabelle millesimali e
quelle delibere che toccano direttamente ed in qualsivoglia modo la
disponibilità all'uso delle parti esclusive dei singoli condòmini,
devono essere approvate in ogni caso con l'unanimità dei condòmini che
rappresentino la totalità del valore millesimale dell'edificio.
I suoi poteri:
le attribuzioni ed i poteri dell'assemblea sono regolati dal codice
civile. L'assemblea non può deliberare in violazione delle leggi, non può
deliberare modifiche al regolamento o innovazioni che siano lesive dei
diritti acquisiti anche di un solo condòmino.
Essa non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del
giorno, a meno che non vi sia la presenza totale dei condòmini
rappresentanti il totale valore dell'edificio.
Le delibere prese in conformità alla legge e alle relative maggioranze
necessarie sono vincolanti per tutti i condòmini, nessuno escluso,
compresi gli assenti, gli astenuti e i dissenzienti in minoranza, fatto
eccezione per le delibere concernenti le innovazioni voluttuarie e gravose
e suscettibili di utilizzo separato, per le quali la minoranza
dissenziente può essere esonerata dalla partecipazione alle spese.
L'impugnazione delle
delibere:
ogni condòmino assente o dissenziente può presentare ricorso all'autorità
giudiziaria contro tutte quelle delibere contrarie alla legge, al
regolamento o comunque lesive del diritto anche di un solo condòmino.
Il ricorso deve essere proposto dai presenti, dissenzienti, entro 30
giorni dalla data della delibera, e dagli assenti, entro 30 giorni dal
ricevimento della copia del verbale.
Il ricorso deve essere presentato al tribunale competente, nei termini e
modi prescritti dallo stesso.
La separazione delle
responsabilità :
quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una causa o di resistere
in giudizio, i condòmini dissenzienti possono separare la propria
responsabilità in ordine alle spese e alle conseguenze della causa, per il
caso di soccombenza. Tale volontà va notificata con atto di significazione
a mezzo ufficiale giudiziario all'amministratore del condominio entro 30
giorni dalla delibera, per i presenti dissenzienti, o entro 30 giorni
dalla data di ricevuta della copia del verbale per gli assenti.
Se la causa ha esito favorevole al condominio, e ne derivino dei vantaggi
al dissenziente, questi deve concorrere, pro quota, a rifondere quella
parte di spesa della causa che non sia stato possibile farsi pagare dalla
parte avversaria soccombente.
Conclusioni :
L'assemblea, come avete avuto modo di leggere, è l'unico organo che può
deliberare e decidere su tutte le questioni inerenti la vita comune in
condominio. Nessuno, nemmeno l'amministratore può prendere decisioni se
non interpellando l'assemblea.
Tutto ciò predetto fa salvo comunque una diversa volontà espressa nel
regolamento di condominio eventualmente esistente nel vostro condominio,
che comunque non può menomare i diritti di ciascun condòmino, quali
risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso può
derogare alle disposizioni di cui agli articoli : 1118 secondo comma,
1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 e alle disposizioni di
attuazione del codice civile 72 e 155.
Il riparto delle
spese
Generalità
Gli articoli 1101 e 1104 C.c., relativi alla comunione, stabiliscono che
la ripartizione delle spese si determina unicamente in proporzione delle
quote.
Il sistema dettato dall'art. 1123 per il condominio è più articolato, in
quanto, se il primo comma stabilisce un criterio analogo a quello della
comunione, il secondo comma dà rilievo proprio al reale servizio ed uso,
in rapporto alle singole quote.
Il criterio dell'effettiva destinazione costituisce il contenuto
principale della norma, mentre l’asserzione, di cui al primo comma, vale
ad stabilire una presunzione di parità tra valore delle quote ed uso.
La ripartizione delle spese nell'ambito condominiale è disciplinata dagli
articoli 1123-1124-1125 e 1126 C.c. La materia disciplina le spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e per la
gestione dei servizi comuni.
Restano escluse le spese che si riferiscono unicamente alle unità
immobiliari di proprietà esclusiva.
Soggetti
obbligati
L'obbligato al pagamento si
identifica in colui che partecipa, a qualsiasi titolo, al rapporto
condominiale.
L'art. 63 disp. att. C.c. dispone, per quanto riguarda il successore a
titolo particolare, che chi subentra nei diritti di un condomino è
obbligato, solidalmente con questi, al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso ed a quello precedente.
I rapporti tra conduttore e locatore restano un fatto interno, non
rilevante nei confronti del condominio, per il quale, obbligato resta
sempre il proprietario.
Natura
dell'obbligazione
L'obbligazione prevista dall'art.
1123 C.c. si qualifica come obbligazione propter rem, poiché l'obbligo di
ciascun condomino deriva dalla sua partecipazione al condominio e dalla
titolarità del diritto reale sull'immobile.
Momento in cui
l'obbligazione sorge
L'obbligo sorge nel momento in cui
la ripartizione della spesa viene approvata dall'assemblea.
L'obbligo, nel caso di successione nel diritto, nasce nel momento in cui
viene acquisita la qualità di condomino. Per tale acquisizione, è
sufficiente la redazione di una scrittura privata, non occorrendo né
l'atto pubblico, né la trascrizione. È necessario altresì che del
trasferimento della proprietà venga avvertito, in qualsiasi modo idoneo,
il condominio.
Convenzioni in
deroga
La derogabilità dell'art. 1123 ha
origine da quanto previsto dall'art. 1138 ed è esplicitamente stabilita
dal primo comma dell'art. 1123 stesso. Tale derogabilità concerne sia il
criterio di proporzione tra quote e spese, sia la regola di ripartizione
in rapporto all'uso (di cui al secondo comma).
La convenzione che determina la deroga deve consistere in un atto
sottoscritto da tutti i condomini interessati. Essa può essere contenuta
in una delibera assembleare approvata da tutti i condomini
In mancanza dell'unanimità, la delibera assembleare che introduca deroghe
ai criteri di ripartizione delle spese, incidendo sui diritti individuali
del singolo condomino, è inefficace nei confronti del dissenziente, per
nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo.
Cose destinate
a servire i condomini in misura diversa (secondo comma dell'art. 1123 C.c.)
L'espressione «in misura diversa»
non si riferisce alla diversità delle quote, ma alla possibilità che uso e
godimento siano diversi, per i singoli condomini, a prescindere
dall'entità delle quote, a causa di fatti evidenti in base alla struttura
del bene ed alla destinazione di esso, quale risulta dallo stato dei
luoghi.
In tali situazioni, vale a dire allorché la misura della possibilità d'uso
sia diversa, il criterio di legge per la ripartizione delle spese è quello
di cui al secondo comma dell'art. 1123.
Il secondo comma dell'art. 1123 non comporta solo la possibilità di una
diversa misura di contribuzione, ma anche quella del totale esonero di uno
o più condomini dalle spese per un particolare uso o servizio, quando essi
ne siano totalmente esclusi.
Pluralità di
cose, opere ed impianti (terzo comma dell'art. 1123 C.c.)
Il terzo comma dell'art. 1123 C.c.
sviluppa il principio stabilito dal comma precedente, prevedendo l'ipotesi
di opere o impianti destinati a servire, non i singoli condomini in modo
differente, ma parti autonome dell'edificio in modo esclusivo.
L'elencazione del codice non deve considerarsi tassativa, bensì
esemplificativa, con la conseguenza che la relativa disciplina si
applicherà tutte le volte che un bene o servizio siano destinati a servire
solo una parte del condominio
Manutenzione e
ricostruzione delle scale (art. 1124 C.c.)
La norma in esame è derogabile
La disposizione dell'art. 1124 C.c. è conseguenza del principio dell'art.
1123/2, in quanto tiene conto del differente uso del bene comune da parte
dei condomini proprietari dei diversi piani.
Essa contempera tale principio con la circostanza che la scala, nella sua
interezza, appartiene a tutti i condomini e vuole evitare le conseguenze
non eque dell'integrale riferimento alla destinazione, che si
verificavano, in danno dei proprietari dei piani più alti.
L'art. 1124, nel prevedere una formula fissa (metà in ragione del valore e
metà in misura proporzionale all'altezza), adotta una soluzione idonea a
risolvere il problema della difficoltà di calcolare, in concreto, la
differente utilità per i proprietari dei piani.
Soffitti e
solai (art. 1125 C.c.)
L'art. 1125 C.c. stabilisce che le
spese per la manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono
sostenute in parti uguali dai proprietari l'uno all'altro sovrastanti.
Tale norma determina una presunzione assoluta di comunione delle opere che
servono a dividere orizzontalmente le due proprietà.
Nel concetto di volte, soffitti e solai rientra tutto ciò che divide
orizzontalmente le due proprietà e si trova stabilmente tra esse, con
funzione di sostegno e copertura. Restano escluse quelle parti che
adempiono a funzioni meramente estetiche o ornamentali
L'art. 1125 C.c., secondo il quale le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in
parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti,
costituisce norma derogabile dall'autonomia privata, sicché i condomini
interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo
diritto e determinare convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.
Lastrici solari
di uso esclusivo (art. 1126 C.c.)
L'art. 1126 prevede l'ipotesi che il
lastrico solare non sia utilizzato da tutti i condomini, bensì sia nella
disponibilità solo di uno o alcuni di essi.
Per tale situazione viene previsto un criterio di ripartizione delle spese
che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1123, pone le somma necessarie
a carico, per un terzo dei condomini che hanno in uso il lastrico e per
due terzi degli altri (a seconda dei casi, tutti i condomini, oppure
coloro cui il lastrico fornisce copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il carattere comune del
lastrico solare, collegato alla funzione di copertura dell'edificio, non
può venir meno.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 C.c., all'ipotesi di lastrici
solari di uso esclusivo deve essere equiparata quella di lastrici in
proprietà esclusiva.
Poiché l'art. 1126 non è richiamato dall'art. 1138 C.c., esso può essere
derogato dal regolamento di condominio, che può stabilire di ripartire le
spese in proporzione del valore millesimale degli appartamenti.
Conclusioni -
Carente prestazione del servizio comune.
In deroga alla volontà del promotore
di questo manuale (di evitare un’elencazione di sentenze) ritengo
fondamentale riportare una massima di sentenza della Cassazione a Sezione
Unite in cui si evince che l'obbligo di contribuire alle spese comuni
sussiste anche nel caso di carente prestazione del servizio
comune.'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza
trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio
(art. 1123 comma 1 c.c.); 'impianto centralizzato di riscaldamento non
eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal , neanche
per le sole spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è
titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura , quindi,
non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o
insufficiente erogazione del servizio.( Cass. Sezioni Unite n. / 96 )»
Regolamento di
Condominio.
Quando in un palazzo
il numero dei condomini e' superiore a dieci, DEVE esserci un regolamento
di condominio, che può essere di due tipi:
-
Regolamento di tipo contrattuale, che di solito viene predisposto
dal costruttore della palazzina e che viene approvato da tutti i
proprietari in quanto inserito nell'atto di acquisto.
Questo tipo di
regolamento puo' contenere delle clausule che limitano l'utilizzo e la
disponibilità del proprio immobile. Un esempio abbastanza comune e' la
regola di non tenere cani in condominio: Se presente in un regolamento
contrattuale, nessuno dei condomini potrà trasgredire questa regola.
-
Regolamento di tipo Assembleare: Questo regolamento viene di
solito predisposto dall'amministratore del condominio, ma non può
contenere limitazioni alla libertà individuale che non siano espressamente
accettate da tutti i condomini (vedi esempio precedenet:l'Assemblea, in
mia assenza, approva un regolamento di condominio che mi impedisce di
continuare a tenere il mio cane. In questo caso tale clausula non ha
valore nei miei confronti in quanto io non l'ho espressamente approvata).
Naturalmente diverso e' il caso in cui il regolamento disponga, ad
esempio, l'utilizzo dei beni comuni (es: la regolamentazione di una zona
di parcheggio, orari in cui non e' consentito fare schiamazzi o giocare
nel cortile). In tal caso anche se di natura assembleare tutti i condomini
saranno tenuti a rispettare le norme.
Le Tabelle Millesimali.
In Generale:
Le tabelle millesimali sono previste
e disciplinate dagli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, i quali stabiliscono che il regolamento di condominio
precisi il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di esso e che
tali valori siano espressi in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento stesso.
Le tabelle devono ragguagliare, ponendoli su di un'unica base, i valori
delle proprietà esclusive, consentendo di ripartire le spese tra i
condomini in modo unitario. Oltre la tabella che attiene alla proprietà
generale e che viene normalmente indicata con la lettera «A», esistono
ulteriori tabelle, che vengono predisposte per ripartire, sulla base dei
criteri di legge, le spese di singoli servizi.
Come si calcolano:
La determinazione dei valori è un'operazione tecnica, che deve
essere compiuta misurando la superficie reale di ogni unità immobiliare e
ragguagliandola, in millesimi, al volume totale dell'edificio. Restano
escluse dal calcolo parti esterne al fabbricato e non edificate [es. i
giardini]. Nell'accertamento dei valori non si tiene conto dello stato di
manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.
Il calcolo, di solito, viene fatto moltiplicando la superficie reale
dell'appartamento per dei coefficienti di riduzione (o in qualche caso di
aumento) che modificano i metri quadri in funzione dell'effettivo utilizzo
della superficie dell'appartamento. Questi coefficienti di solito vanno da
0,20 a 1,20 e sono scelti dal tecnico sulla base della sua esperienza o
rifacendosi a delle tabelle, in particolare alla circolare ministeriale n.
12480 del 26/3/1966 (che aggiorna e sostituisce la precedente n. 9400 del
1/7/1926).
I Criteri utilizzati, di solito, sono i seguenti:
-
Coefficiente di
destinazione
-
Coefficiente di piano
-
Coefficiente di
orientamento
-
Coefficiente di prospetto
-
Coefficiente di luminosità
A scopo esemplificativo,
siamo un esempio dei coefficienti, utilizzando quello di destinazione:
Camere |
1,00 |
Servizi (Cucina, bagno,
ripostigli) |
0,90 |
Corridoi, disimpegni |
0,80 |
Logge racchiuse da tre
pareti |
0,50 |
Cantine e soffitte |
0,45 |
Balconi scoperti |
0,30 |
Balconi scoperti |
0,25 |
Terrazze a livello |
0,22 |
Giardini |
0,15 |
Da quanto esposto appare
evidente che due appartamenti, anche se posti nello stesso stabile e della
stessa superficie, difficilmente avrannovalori millesimali uguali:
bisognerà valutare il taglio dell'appartamento, la posizione,
l'orientamento e tutti gli altri fattori.
Le tabelle millesimali costituiscono la base per qualsiasi ripartizione di
spesa, all'interno del condominio. Esse servono, inoltre, per determinare
la validità delle assemblee e per calcolare le maggioranze. Per la
validità delle tabelle, approvate in assemblea, non è sufficiente
l'approvazione unanime dei presenti all'assemblea, essendo necessaria
l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio. Gli assenti potranno
proporre impugnativa.
Quando le tabelle millesimali vengono predisposte dal
costruttore-venditore e la loro approvazione risulta dagli atti di
compravendita dei singoli appartamenti, l'efficacia vincolante di esse si
basa su tale approvazione e non può essere contestata fino ad eventuale
ricorso alla procedura di cui all'art. 69 disp. att. C.C.
Modificare/Correggere
le tabelle:
L'affermazione più comune, a proposito delle tabelle millesimali,
e': "Sono sbagliate!". Speriamo che quanto scritto sopra vi abbia dato un
minimo di infarinatura sull'argomento, e adesso vediamo cosa prevede la
Legge.
L'art. 69 disp. att. C.C. prevede la possibilità di rivedere o modificare
i valori risultanti dalle tabelle, solo nell'ipotesi di errore o di
modifiche dello stato di fatto.
La revisione in conseguenza di errore si riferisce, non solo agli errori
di calcolo, ma ad ogni ipotesi di errore. Pertanto, la revisione si
riferisce solo alle tabelle determinate contrattualmente e non a quelle
definite con sentenza, per le quali saranno applicabili i rimedi previsti
per le impugnazioni processuali.
Nell'ipotesi di modifiche di una parte dell'edificio (ad esempio:
innovazioni, ristrutturazioni di vasta portata o sopraelevazioni di nuovi
piani) le tabelle vanno rifatte quando "e' notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni
di piano". Ed ecco qui la domanda piu' comune: "Nel caso di
realizzazione di una veranda, il condomino che la realizza deve pagare di
più?". La risposta, secondo quanto detto dall'art. 69 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, spetta soltanto al giudice. Infatti e'
solo Lui che può valutare se c'e' un'alterazione sostanziale nei rapporti
di superficie, aiutandosi di solito con un tecnico. Ma certamente pochi
metri quadrati spesso non sono talmente significativi da giustificare una
revisione.
Far fare le tabelle
"dal Tribunale"
Per la formazione giudiziale delle tabelle, è necessaria la
proposizione di una domanda specifica. La domanda giudiziale può essere
proposta anche dopo che, tra i condomini, sia intervenuto l'accordo di
ripartire le spese condominiali. La decisione finale, all'esito del
giudizio, ha effetto di giudicato.
Le Leggi speciali.
I pochi articoli del
codice civile sono integrati da una serie di leggi che regolano alcune
situazioni e comportamenti condominiali.
La pagina e' ancora
in costruzione, ma potete fare riferimento alla nostra pagina delle leggi.
In attesa,
sottopongo alla vostra attentezione alcune delle piu' importanti leggi:
ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI: Questa legge, conosciuta meglio come
46/90, prevede una serie di norme da rispettare per adeguare gli
impianti esistenti a degli standard europei. Sono sogegtti a questa legge
TUTTI gli stabili, piccoli e grandi. In alcuni casi potrebbe essere
possibile non realizzare l'impianto di terra, ma il problema verrà
sviluppato presto in una appsita pagina.
PREVENZIONE
INCENDI: E' una legge che interessa:
-
Gli stabili con
altezza di gronda superiore a 24 metri
-
Quelli che hanno
una caldaia di potenzialità superiore a 100.000 KiloCalorie
-
Quelli che sono
dotati di un'autorimessa con capacità di parcheggio superiore a 9 auto
LEGGE
FINANZIARIA (SOSTITUTO DI IMPOSTA)
Interessa TUTTI gli stabili. Il condominio e' ormai sostituto di imposta,
e tenuto a seguire tutte le normative che sono collegate a questo
istituto.
Condominio Cellulare.
Il problema
dell'installazione sulle terrazze condominiali delle antenne cellulari è
sempre più discusso, perché da un lato la richiesta di spazi comuni per
l'installazione di telefonia cellulare e' sempre più vasta, ed i canoni
pagati (talvolta superiori ai venti milioni di lire annue) allettano un
numero sempre crescente di proprietari che in questo modo vedrebbero
risolte le spesso croniche carenze di fondi nelle casse dei condominii;
mentre dall'altro c'è una diffidenza da parte di molti condomini
all'installazione di queste antenne in quanto molti credono che possano
essere dannose.
Dal punto di vista
condominiale, il problema và visto in sede di legittimità di delibera che
concede in locazione un bene comune (ad esempio, la terrazza di copertura
dello stabile) all'azienda di telefonia mobile. Come verrà utilizzata la
terrazza non è connesso alla problematica condominiale, ma privata, in
quanto i singoli condomini potrebbero ricorrere a vie legali per un "danno
temuto" una volta che la delibera sia stata regolarmente effettuata.
Questa delibera và approvata con la maggioranza dei due terzi dei
partecipanti al condominio.
Se invece la terrazza e'
privata, non si tratta di un bene comune, e quindi l'utilizzo del detto -
sempre che il regolamento di condominio non disponga in maniera diversa -
non compete all'assemblea dei condomini.
In questo settore ci sono
ancora pochissimi precedenti: uno è quello del Tribunale di Piacenza, che
in un caso simile ha cosi' risolto il problema: (sentenza del 13/2/1998,
n. 51): ''L'installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di
un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce
violazione dell'art. 1122 c.c. in quanto: a) non sussiste alcun riscontro
scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei
condomini; b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti
all'autorità competente un progetto che attesti come l'impianto suddetto
non arrechi danni alla statica dell'edificio''
Ci sono anche dei
provvedimenti contrari: e' di pochi giorni fa (settembre 2000) la notizia
che Giuseppe D'Urso Somma, sindaco di Mascalucia (Catania), ha negato
l'autorizzazione per l'installazione di una stazione ripetitrice per
cellulari, motivandola come un atto "al fine di salvaguardare la salute
pubblica".
Ma quali sono le posizioni
"ufficiali"? Ve le riporto da un articolo da me scritto sul "Giornale Di
Sicilia".
Giuseppe Messina,
segretario regionale di Legambiente, e' dalla parte dei NO alle antenne:
"Il problema e' generale, ma i ripetitori cellulari ne sono il picco: Non
siamo assolutamente convinti che un sistema diffuso di ripetitori di
antenne cellulari non possa non essere dannoso per la salute pubblica,
anche dal punto di vista psicosomatico, ovvero della paura che comunque
questa situazione genera. In Sicilia l'Assessorato Territorio ed Ambiente
nell'Aprile del 2000 ha dettato le linee guida applicative del regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza
compatibili con la salute umana. Legambiente è sempre intervenuta -
interessando gli organi di controllo e tutela (ASL, e ripartizioni
comunali competenti, etc) - su segnalazioni dei cittadini per il rispetto
della vigente normativa e garantire il rispetto della salute e delle
vigenti normative urbanistiche soprattutto perché le installazioni non
siano realizzate vicino scuole, abitazioni ed ospedali. ".
A favore delle
antenne e' Mariella Palermo, responsabile comunicazione istituzionale area
Sud di Omnitel, che ci parla di un interessante sistema di
monitoraggio delle radiazioni che vede Catania come città pilota in
Europa: "Il Progetto Cassiopea" e' una risposta chiara, affidabile e
trasparente alle domande che il cittadino si pone sui valori dei campi
elettromagnetici nella aree urbane e della loro conformita' con i livelli
previsti dalla normativa nazionale, gia' estremamente restrittiva e
rispettosa della salute dei cittadini. Per fare un esempio negli Stati
Uniti la soglia di tolleranza dei campi elettromagnetici che viene
considerata innocua per gli essere umani, e' di 48 volt metro; la
Comunita' Europea ha portato la tolleranza alle emissioni a 42 V/m;
l'Italia ha dimezzato i limiti previsti dalla U.E. portandoli a 20 V/m con
l'obbligo di emissioni pari a non oltre 6 V/m in casi particolari , quali
quelli di antenne poste nelle vicinanze di immobili che vedano una
permanenza continuativa superiore alle 4 ore. Con il Progetto Cassiopea,
Omnitel in collaborazione con il Comune di Catania ha voluto fare di piu'
e di meglio: le quindici centraline dislocate nei punti di maggiore
attenzione della citta di Catania, ovvero presso scuole, ospedali,
giardini pubblici, misurano costantemente i livelli di emissioni presenti
in quella data area e li trasmettono in tempo reale al data base del
Comune che provvede a divulgarli ai cittadini tramite il sito internet ed
altri media. E' Importante sottolineare che il sistema e' stato donato da
Omnitel al Comune ed i soli operatori comunali ne hanno le chiavi di
accesso. Ogni cittadino dunque, puo' collegarsi con il sito del Comune per
sapere i livelli di campo elettromagnetico presenti in una delle aree
cittadine controllate dalle centraline , oppure puo' telefonare alla
Direzione Tutela Ambiente dell' Amministrazione comunale per avere i dati
richiesti"
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