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Sezione III - Disposizioni relative al libro III
Art.
61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti
per piani o porzione di piano a proprietari diversi si
possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di
edifici autonomi, il condominio puo' essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in
condominio separato.
Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136
del codice, o e' disposto dall'autorita' giudiziaria su
domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella
parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente
si applica anche se restano in comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall' art. 1117
del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare
lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione
diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo
scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto
comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore
puo' ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato,
solidalmente con questo, al pagamento dei contributi
relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia
protratta per un semestre, I'amministratore, se il
regolamento di condominio ne contiene I'autorizzazione,
puo' sospendere al condominio moroso I' utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento
separato
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal
terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art.
1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale puo' essere
proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di
dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante
dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite
contro i partecipanti a un condominio puo' richiedere la
nomina di un curatore speciale ai sensi dell' art. 80 del
codice di procedura civile.
II curatore speciale deve senza indugio convocare
I'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla
condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per
deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, puo'
essere convocata in via straordinaria dall'
amministratore quando questi lo ritiene necessario o
quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti
condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data fissata
per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a
mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio
appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste
hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea,
che e' designato dai comproprietari interessati; in
mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari
che attengono all' ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto
spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e
1136 del codice, il regolamento di condominio (art. 1138
c.c.) deve precisare il valore proporzionale di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano spettante in
proprieta' esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell' intero edificio, devono
essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata
al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di
manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di
piano.(art. 72 d.a.c.c.)
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di
piani possono essere riveduti o modificati, anche
nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte
dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di
nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni
di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di
piano. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio puo'
essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di
una certa somma. La somma e' devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell' art. 1129 e
del terzo comma dell'art. 1138 del codice e' tenuto
presso I' associazione professionale (1) dei proprietari
di fabbricati.
(1) elinimata con il D.L.lg. 23/11/1944, n. 369