TUTTO SUL CONDOMINIO | Il Manuale del Condominio | Le Leggi | L'AMMINISTRATORE risponde |
C.so Roma n.77 - 71100 Foggia |
Pubblichiamo tutti i quesiti che ci perverranno
Abito all'ultimo piano di una palazzina con 9 condomini. Affianco al mio
appartamento c'� il terrazzo condominiale di 50 mq utilizzato esclusivamente
oltre che da me, solo da altri due condomini per stendere i panni (non c'�
l'ascensore). Su questo terrazzo affacciano 2 finestre del mio appartamento.
Vorrei acquistare o affittare la porzione di terrazzo davanti alle finestre
della mia casa dividendo a mie spese con una struttura mobile (legno)
l'eventuale parte a mio uso esclusivo ed il resto del terrazzo. Ci vuole sia per
una che per l'altra ipotesi l'unanimit� dei consensi? Aggiungo che la palazzina
fa parte di un comprensorio composto da 8 scale e che alcuni appartamenti (6)
sono ancora propriet� dell'IACP.
Il nostro esperto risponde: per l 'acquisto dovra' necesariamente ottenere l'unanimita' dei consensi ; vedo percorribile l'affitto di parte del terrazzo dove possono bastare le maggioranze ordinarie e soprattutto il consenso degli altri due condomini che usano insieme a lei in modo esclusivo il terrazzo. Consiglio altresi' di sentire il parere dell'ex IACP visto che sino alla vendita dell'ultima unita' abitativa si riservano specifici poteri.
Abito in un condominio dove nel 1996 � stato locato l'alloggio
condominiale all'omnitel per installare una stazione rabio base e per installare
delle antenne sul terrazzo.
Oggi che si sente parlare molto dell'inquinamento elettromagnetico vorrei sapere
se � possibile liberarcene anche in considerazione di una non meglio
specificata sentenza della cassazione di cui ho sentito parlare la quale
"dice"? che � possibile che se un solo condomino non � daccordo la
societ� se ne deve andare. E vero?
Il nostro esperto risponde: la questione che mi sottopone deve essere
vista da piu' posizioni:
CONDOMINIO : lei stesso mi dice che l'alloggio condominiale e' stato locato ,
quindi presumo in essere un regolare contratto di locazione ; sicuramente
l'assemblea condominiale autorizzo' tale contratto di locazione (bastano le
maggioranze ordinarie a meno che il locale non avesse una destinazione
particolare ) si dovranno rispettare quindi i termini del contratto.
GIURIDICO/SALUTE: sono a conoscenza di innumerevoli dibattiti e pareri
contrastanti a riguardo dei danni causati o meno da onde elettromagnetiche l o
scrivente ha quasi azzerato l'utilizzo del cellulare ) , ma non sono a
conoscenza della sentenza da lei citata .Suggerisco la richiesta di una parere
legale al fine di perseguire e verificare la possibilita' da lei auspicata.
Due o Tre ani fa � stato deciso di rifare le tabelle millesimali perch�
a quanto pare non consideravano il proprietario di uno dei due negozi presenti
nel nostro stabile.
Premetto che per il tipo di lavoro che svolgo sono spesso lontano da casa, e
anche in quel periodo � successo lo stesso. Un mio amico anche lui inquilino
nello stesso stabile, (non proprietario per�) mi ha spedito mediante fax una
copia delle nuove tabelle , dopo averle visionate gliele ho rispedite insieme
alla delega a rappresentarmi. Il problema nasce quando in sede di riunione del
condominio si decide di ritoccare di nuovo le tabelle che vengono poi accettate
da tutti , compreso il mio amico. Queste tabelle per� prevedevano un notevole
aumento delle spese relative all'ascensore per i due inquilini dell'ultimo
piano.
Qualcuno mi ha detto una volta che per accettare le tabelle millesimali ci vuole
il consenso di tutti i proprietari e che non � possibile delegare per prendere
questa decisione.
Mi interessava sapere se a lei risulta che ci� sia vero e che cosa posso fare
ora per rifiutare le tabelle accettate senza il mio consenso.
Il nostro esperto risponde: le tabelle millesimali vengono solitamente
formate al momento della costituzione del condominio e fanno parte del
regolamento condominiale (cd. Regolamento contrattuale) . Per variare una
norma del regolamento condominiale/contrattuale e quindi le tabelle millesimali
, serve l'unanimita' dei condomini. L'articolo 67 delle DD:AA del codice civile
dispone che ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di un
rappresentante opportunamente delegato quindi.....rispondo che la delega e'
valida anche per questioni straordinarie a meno di limitazioni poste dal
regolamento condominiale.Mi spiace ma non vedo molte vie d'uscita a meno di
portare in assemblea una perizia di parte dove si riscontri l'errore e
sensibilizzare altri condomini.
MORALE : anche se puo 'essere una rottura di scatole e' importante
partecipare all'assemblea di condominio ....di evitano brutte sorprese.
L'amministratore � obbligato ha richiamare un inquilino x problematiche varie (shiamazzi, battitura tappeti ed in orari non previsti, etc...) ???
Il nostro esperto risponde: il suo, purtroppo, � un problema
ricorrente nella vita sociale dei ocndomini; nel quesito lei richiede
l'intervento dell'amministratore nei confronti di un inquiloino. Il ruolo
dell'amministratore di un condominio sinteticamente risulta essere la gestione
delle parti ocmuni avendo riguardo le norme legislative e al regolaemnto
condominiale.le problematiche da lei evidenziate, sono solitamente regolate dal
regolaemnto di condominio, in forza del regolaemnto stesso lei potr� richiedere
all'amministratore di inviare una raccomandata al proprietario dell'immobile ed
all'inquilino affinch� rispettino le normissate ; ricapitolando dovr� :
verificare la presenza di obblighi e divieti nel regolaemnto di condominio,
raccomandata all'amministratore per far rispettare le normative fissate dal
regolamento condominiale. cordiali saluti
Rag. Giuseppe Pepi, Commercialista ed Amministratore Condominiale
la spesa straordinaria per la copertura comune dei box esterni al fabbricato � stata ripartita ponendo 1/3 della spesa a carico di tutti i condomini e 2/3 a carico dei proprietari dei box sottostanti ; non sarebbe pi� corretto ripartire la spesa tra tutti i condomini in base ai millesimi?
L' amministratore risponde il criterio adottato pu� essere legittimo,
tuttavia, dato che il tetto posto a copertura delle autorimesse ha una funzione
di riparo e protezione delle unit� sottostanti, le spese di manutenzione e
rifacimento potrebbero essere meglio ripartite secondo l'articolo 1125 del
Codice Civile ; vale a dire met� a carico di tutti i condomini comproprietari
del piano di calpestio e per l'altra met� a carico dei condomini proprietari
esclusivi dei box .
Il criterio da lei proposto non � legittimo a meno che non sia approvato
all'unanimit� da tutti i condomini.
vorrei sapere se per i condomini che hanno effettuato ritenute d'acconto fino a 10 lavoratori autonomi o professionisti, sufficiente compilare il modello Unico o � obbligatorio il modello 770
L'amministratore risponde: salvo modifiche alla modulistica delle dichiarazioni fiscali, che dovranno essere approvate dal Ministero delle Finanze entro il 15 febbraio 1999, in relazione a quelle relative al periodo di imposta 1998, il condominio non � ammesso alla presentazione della dichiarazione unificata, non essendo obbligato a presentare altri modelli fiscali oltre a quello relativo alla dichiarazione dei sostituti d'imposta .
ho comprato la mansarda sovrastante la mia abitazione per sfruttarla, posso trasformare il tetto in lastrico solare e aprire delle finestre in alto? devo chiedere il permesso al condominio?
L'Amministratore risponde: il proprietario dell'ultimo piano ha diritto alla facolt� di sopraelevare ai sensi dell'articolo 1127 del Codice Civile, pu� anche trasformare il tetto spiovente in lastrico solare di uso esclusivo, pagando agli altri condomini l'indennit� prevista dallo stesso articolo, sempre che l'intervento sia possibile senza pregiudicare la stabilit� dell'edificio ; � possibile anche l'apertura di finestre ed abbaini, purch� costruiti a regola d'arte in modo da non pregiudicare la funzione di copertura del tetto, rientra nelle modificazioni utili per il miglior godimento della cosa comune, previsto dall'articolo 1102 ; lei quindi pu� realizzare le sue opere senza chiedere il consenso della maggioranza dei condomini.
A causa dei lavori di rifacimento del tetto condominiale, ho avuto l'appartamento danneggiato da allagamento di acqua piovana, sono stati danneggiati anche i mobili. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno svuotato l'appartamento dall'acqua, ho fatto eseguire una perizia giurata che ha rilevato danni sia alle strutture che ai mobili. Attualmente l'appartamento da circa un anno non pu� essere da me abitato ne dato in affitto, ha causa di questo ho sospeso il versamento delle quote condominiali, il condominio ha minacciato di farmi causa per il mancato pagamento. Puo' farlo? anche se non posso pi� utilizzare il mio appartamento a causa dei danni subiti da lavori condominiali ( Danni non risarciti e non ancora rimediati)sono comunque obbligato a versare le quote ( Pulizia scale, energia elettrica, amministratore?) posso chiedere i danni per il mancato utilizzo? pu� darmi un consiglio? Grazie
L'Amministratore risponde: