TUTTO SUL CONDOMINIO | Il Manuale del Condominio | Le Leggi | L'AMMINISTRATORE risponde |
C.so Roma n.77 - 71100 Foggia |
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge
gli impianti di cui al comma 1, lett. a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi.
Art. 2 (Soggetti Abilitati)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8
agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato
al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art.
3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al
medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti.
Art. 3 (Requisiti tecnico
professionali)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2,
sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
Art. 4 (Accertamento dei requisiti
tecnico professionali)
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è
espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali
per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di
cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas
ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle
categorie più rappresentative a livello nazionale degli
esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la
commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di
materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale
di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15].
Art. 5 (Riconoscimento dei requisiti
tecnico professionali)
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8
agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui
al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
Art. 6 (Progettazione degli impianti)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2
dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1
è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a) presso gli
organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli
uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
Art. 7 (Installazione degli impianti)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti
a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola
d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da
tale data (2), a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 8 (Finanziamento dell'attivita'
di normazione tecnica)
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail) per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo
comma, del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 597, è destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della
presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'Inail nel corso dell'anno precedente, è
iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre 1992, n. 578 (Regolamento recante
criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano
di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano in
relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della L. 5 marzo
1990, n. 46).
Art. 9 (Dichiarazione di conformita')
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'art. 6.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 483 del 27 dicembre
1991, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo
articolo nella parte in cui, includendo le province autonome di
Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di
contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le
modalità di finanziamento secondo le norme statutarie. (2) Si
vedano l'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, il D.M. 20
febbraio 1992 (Approvazione del modello di dichiarazione di
conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7
del regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46,
recante norme per la sicurezza degli impianti) e l'art. 5 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 10 (Responsabilita' del
Committente o del proprietario)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese
abilitate ai sensi dell'art. 2.
Art. 11 (Certificato di abitabilita'
e di agibilita')
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di
agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Art. 12 (Ordinaria manutenzione
degli impianti e cantieri)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Art. 13 (Deposito presso il comune
del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo).
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett. a,
b, c, e e g, e 2 dell'art. 1 vengano installati in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta
giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre
norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9
dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
Art. 14 (Verifiche).
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge
e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali,
i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre
mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 15 (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della L. 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione (2). Nel
regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6
e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del
progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita una commissione permanente,
presieduta dal direttore generale della competente Direzione
generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di
gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad
indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto
Art. 16 (Sanzioni).
1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a
carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una
sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue,
secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di
attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire
dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le
modalità della sospensione delle imprese dal registro o
dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 17 (Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e regionali).
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18 (Disposizioni transitorie).
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui
all'art. 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1,
le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto
prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o al
proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di
partita Iva e gli estremi dell'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Art. 19 (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.