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Codice Civile - Titolo VII - Della Comunione
Capo I. - Della comunione in generale

Art. 1100 (Norme regolatrici)
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.


Art. 1101 (quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, � in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante pu� servirsi della cosa comune, purch� non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine pu� apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non pu� estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Art. 1103 (Disposizione della quota)
Ciascun partecipante pu� disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolt� di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante � tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validit� delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante pu� ricorrere all'autorit� giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e pu� anche nominare un amministratore.

Art. 1106 (regolamento ed amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, pu� essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione pu� essere delegata ad uno o pi� partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Art. 1107 (Impugnazione del Regolamento)

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti pu� impugnare davanti all'autorit� giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui � stata loro comunicata la deliberazione. L'autorit� giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Art. 1108 (Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne pi� comodo o redditizio il godimento, purch� esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. � necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca pu� essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Art. 1109 (Impugnazione delle deliberazioni)

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente pu� impugnare davanti all'autorit� giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione � gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non � stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione � in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui � stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorit� giudiziaria pu� ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art. 1110 (Rimborso di spese)

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Art. 1111 (Scioglimento della comunione)

Ciascuno dei partecipanti pu� sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorit� giudiziaria pu� stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento pu� pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni � valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se � stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorit� giudiziaria pu� ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Art. 1112 (Cose non soggette a divisione)

1112. (Cose non soggette a divisione). Lo scioglimento della comunione non pu� essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (1). (1) Si veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo trentennale di indivisibilit�, a pena di nullit�, dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della propriet� coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e sulla revocabilit� di esso.

Art. 1113 (Intervento nella divisione ed opposizioni)

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gi� eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perch� la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virt� di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione pu� opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

Art. 1114 (Divisione in natura)

La divisione ha luogo in natura, se la cosa pu� essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Art. 1115 (Obbligazioni solidali dei partecipanti)

Ciascun partecipante pu� esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Art. 1116 (Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria)

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredit�, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.


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