PER UNA CORRETTA STAMPA :
a)selezionate il testo
b) copiate (menù-modifica-copia)
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Leggere le avvertenze
È la legge n. 15, che comprende norme sull'autocertificazione, varata nel 1968 da gran parte della Pubblica Amministrazione ed attualmente modificata dalla Legge n. 127 del 15/05/97. Questo istituto consente al cittadino di autocertificare presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza, evitando così un inutile "passaggio" all'Anagrafe del Comune.
L'autocertificazione non è
consentita:
per presentare atti e documenti
all'autorità giudiziaria, nei
rapporti con e tra privati.
L'autocertificazione non è
ammessa per gli stati di
servizio ed i fogli matricolari
militari, nonchè per gli estratti di nascita e di stato civile, nei casi in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.
Tutti i certificati da produrre alla Pubblica Amministrazione di norma vanno redatti in bollo.
Fanno eccezione i casi espressamente previsti dalla legge ed in particolare quelli elencati dal D.P.R. n 649 del 26.10.72 , all'allegato Tabella B e da altre leggi speciali. In particolare sono esenti da bollo le dichiarazioni riguardanti: