Ecco tutte le informazioni
utili per variare la propria
residenza nel comune di Foggia:
Con
la circolare n. 9/2012 il
Ministero dell'Interno ha
fornito importanti chiarimenti
sulle novità in materia di
iscrizioni anagrafiche e cambi
di residenza introdotte dal decreto
legge n. 5/2012 convertito
dalla legge
n. 35/2012, anche per
quanto riguarda gli accertamenti
delle dichiarazioni e le
conseguenze degli esiti
negativi. Duplice
l'obiettivo: consentire
l'effettuazione del cambio di
residenza con modalità
telematica e
produrre immediatamente, al
momento della dichiarazione, gli
effetti giuridici del cambio di
residenza
I cittadini potranno
presentare le dichiarazioni
anagrafiche sia attraverso gli
appositi sportelli del Comune di
Foggia, sia per raccomandata,
per fax e per via telematica.
Quest'ultima possibilità è
consentita ad una delle seguenti
condizioni:
-
che la
dichiarazione
sia sottoscritta
con firma
digitale;
-
che
l'autore sia
identificato dal
sistema
informatico con
l'uso della
Carta d'identità
elettronica,
della carta
nazionale dei
servizi, o
comunque con
strumenti che
consentano
l'individuazione
del soggetto che
effettua la
dichiarazione;
-
che la
dichiarazione
sia trasmessa
attraverso la
casella di posta
elettronica
certificata del
dichiarante;
-
che la
copia della
dichiarazione
recante la firma
autografa e la
copia del
documento
d'identità del
dichiarante
siano acquisite
mediante scanner
e trasmesse
tramite posta
elettronica
semplice.
Si
specifica che il cambio di
residenza o di domicilio va
effettuato presso il Comune nel
quale si è eletta la nuova
residenza o il nuovo domicilio.
Nei
casi di iscrizione con
provenienza da altri comuni o
dall'estero di Cittadini
italiani iscritti all'AIRE,
l'ufficiale d'anagrafe dovrà
provvedere, con la massima
tempestività, ad informare
dell'iscrizione effettuata il
comune di provenienza o di
iscrizione AIRE,
inoltrando a quest'ultimo i dati
forniti dall'interessato,
attraverso il modelloAPR4.
Il comune di provenienza
provvederà a sua volta alla
cancellazione dell'interessato,
con decorrenza dalla data della
presentazione della
dichiarazione.
Con
riguardo ai Cittadini di Stati
appartenenti all'Unione Europea
provenienti dall'estero,
l'ufficiale d'anagrafe, ha 45
giorni di
tempo per effettuare gli
accertamenti relativi alla
dimora abituale e la verifica
dei documenti attestanti la
regolarità del soggiorno.
Mentre, la verifica della
regolarità del soggiorno dei
Cittadini extracomunitari,
precede l'iscrizione anagrafica.
L'articolo 5
comma 4 del
decreto legge n.
5/2012 prevede
che in caso di
dichiarazioni
non
corrispondenti
al vero si
applicano gli
articoli 75 e 76
del D.P.R. n.
445/2000, i
quali dispongono
rispettivamente
la decadenza dai
benefici
acquisiti per
effetto della
dichiarazione,
nonché il
rilievo penale
della
dichiarazione
mendace oltre
alla
segnalazione
alle autorità di
pubblica
sicurezza.