Cambio di residenza: le nuove regole

Ecco tutte le informazioni utili per variare la propria residenza nel comune di Foggia:

logo_foggiawebCon la circolare n. 9/2012 il Ministero dell'Interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal decreto legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, anche per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi. Duplice l'obiettivo: consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche sia attraverso gli appositi sportelli del Comune di Foggia, sia per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Si specifica che il cambio di residenza o di domicilio va effettuato presso il Comune nel quale si è eletta la nuova residenza o il nuovo domicilio.

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di Cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a quest'ultimo i dati forniti dall'interessato, attraverso il modelloAPR4. Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione.

Con riguardo ai Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'estero, l'ufficiale d'anagrafe, ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. Mentre, la verifica della regolarità del soggiorno dei Cittadini extracomunitari, precede l'iscrizione anagrafica.

L'articolo 5 comma 4 del decreto legge n. 5/2012 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.
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