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VADEMECUM BLOCCO SFRATTI FINANZIARIA

Dove è previsto
  • Art. 80, comma 22, L. 23.12.'00 n. 388 (Finanziaria 2001) in relazione ai commi 20 e 21 stessa norma di legge
In che cosa consiste
  • Sono bloccati gli sfratti abitativi, anche per morosità, "iniziati" (alla data - 1.1.2001 - di entrata in vigore della legge, si deve ritenere) e per i quali - quindi - si sia già avuto, precedentemente all'anzidetta data, l'accesso all'immobile da parte dell'Ufficiale Giudiziario procedente

 

Dove si applica

Quanto dura
  • Dall'1.1. al 30.6.2001

Condizioni necessarie
  • Presenza nel nucleo familiare soggetto a sfratto, alla data dell'1.1.2001, di un handicappato grave o di un ultrasessantacinquenne
    Nessun componente del nucleo familiare deve poi avere la disponibilità - attuale - di altra (idonea) abitazione (o dei relativi mezzi patrimoniali sufficienti ad acquistarla, deve ritenersi) così come l'intero nucleo familiare non deve disporre di reddito sufficiente ad accedere all'affitto di una nuova casa. Per l'individuazione del reddito in questione (ad opera del Giudice) il riferimento è alle condizioni del mercato locale della locazione, non operando la legge alcun rinvio a criteri predeterminati, di qualsiasi natura
Chi accerta la sussistenza delle condizioni
  • Il Giudice dell'Esecuzione, che deve essere adito dall'inquilino interessato con azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. Di conseguenza, l'Ufficiale Giudiziario può sospendere lo sfratto solo a seguito di un provvedimento in questo senso del Giudice
    In caso di difformi comportamenti, il Giudice - si ritiene - può essere adito dalla parte interessata ex art. 610 cod. prov. civ.. La relativa decisione è appellabile (Cass. 23.7.92, in Archivio locazioni 1993,89)

Prova della sussistenza delle condizioni
  • La composizione del nucleo familiare è provata dalla relativa certificazione anagrafica, con riferimento alla data di legge
  • Lo stato di "handicappato grave" - definito dall'art. 3, comma 3, l. 5.2.1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - è provato dalla documentazione redatta a termini dell'art. 4 precitata legge

Indennità dovuta dall'inquilino
  • Durante il periodo di blocco dello sfratto l'inquilino deve corrispondere al proprietario - oltre agli oneri accessori - una somma mensile pari all'ammontare del canone aggiornato, maggiorato del 20 per cento. In caso di inadempimento, decade dal beneficio della sospensione dello sfratto
    (art. 6 l. 9.12.'98 n. 431)

Avvertenza finale
  • Il nuovo blocco prescinde totalmente dall'avvenuta presentazione o meno di istanze di differimento degli sfratti sulla base della legge 431/'98 così come dalla loro reiezione o dal loro accoglimento (salvo casi di sovrapposizione)