PAGINA INIZIALE

IL CONDOMINIO SICURO

Il condominio sicuro

Nel 1994, con un ritardo di un paio d'anni, l'Italia è tra gli ultimi Stati Membri a recepire, con il "famigerato" D.Lgs. 626/94, le 8 Direttive approvate dal Parlamento Europeo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro fino a quel momento a carico dei datori di lavoro, di cui alcune particolarmente datate (i capostipiti tuttora vigenti sono il DPR 547 del 1955 ed il DPR 303 del 1956) altre sconosciute ed introvabili, trovano nel D.Lgs. 626/94 un solido punto di incontro.
La scadenza, dopo continui rinvii, per l'adeguamento agli adempimenti previsti dal Decreto è stata il 31/12/1996, data in cui tutti gli Amministratori di condominio, configurati come datori di lavoro con l'attuazione dell'art. 21 della Legge 449/97, dovevano provvedere ai seguenti obblighi:

  • La valutazione oggettiva del rischio, resa evidente attraverso un'opportuna documentazione;
  • l'obbligo di formazione specifica a tutti i livelli e ufficialmente documentabile (in particolare per chi si occuperà del servizio di prevenzione e protezione)
  • l'effettuazione di nomine interne e comunicazioni varie agli enti di controllo (ASL, Ispettorato Provinciale del Lavoro);
  • predisposizione dei piani di emergenza (antincendio ed evacuazione);

Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. 626/94, nel caso di affidamento dei lavori all'interno del condominio, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico degli amministratori del condominio che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati.

Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Le principali sanzioni a carico degli Amministratori sono molto pesanti (tab.1) ma facilmente evitabili con interventi mirati ed il supporto di seri professionisti atto a personalizzare gli adempimenti della legge alle specifiche caratteristiche che di volta in volta si vengono a presentare.

Principali sanzioni previste a carico dei datori di lavoro (amministratori) per le principali violazioni al D.Lgs. 626/94

Mancata effettuazione della valutazione dei rischi

Arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da tre a otto milioni

Mancata designazione degli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso

Arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da uno a cinque milioni

Mancata formazione degli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso

Arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da tre a otto milioni

Mancata formazione del datore di lavoro che esercita la funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

Mancata nomina del medico competente

Arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da uno a cinque milioni

Tab1




Quando la luce non c'è.

La ormai nota "legge 626" ha imposto degli aggiornamenti nel mondo della sicurezzamodificando innumerevoli normative, che venivano considerate obsolete ai requisitidella nuova legge.

L'art.31 del d.p.r. 547 del 1955 introduceva la necessità dell'illuminazione sussidiaria esclusivamente nei luoghi di lavoro.

Il d.p.r. 547 ha avuto una lunga vita e solo dopo 39 anni è stato modificato ed integrato dal d.l.19 Settembre 1994 626: "l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramentodella sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

Nella legislazione attuale il termine "illuminazione sussidiaria" è stato sostituito da "illuminazione di emergenza"; la quale destinata a funzionare quando l'illuminazione ordinaria viene a mancare; essa comprende l'illuminazione di sicurezza e l'illuminazione di riserva.

L'illuminazione di sicurezza: "parte dell'illuminazione di emergenza destinata ad assicurare che i mezzi di evacuazione possano essere sempre efficacemente identificati e usati con sicurezza quando è necessaria l'illuminazione ordinaria o di emergenza.

L'illuminazione di riserva: "parte dell'illuminazione che consente di continuare o terminare con sicurezza l'attività ordinaria.

Il decreto ministeriale riguardante l'ambiente condominiale decanta una precisa normativa:
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche:

Di seguito la sintesi della prescrizione di legge e delle norme tecniche sulla illuminazione di sicurezza relaziva all'ambiente condominiale:

EDIFICI PER CIVILE ABITAZIONE DI ALTEZZA SUPERIORE A 32 m

  • Leggi vigenti: d.m. 16/05/1987 n.246; d.m. 14/06/1989 n.236; d.p.r. 14/08/1996 n.493.
  • Norme tecniche da applicare: CEI 64-8; UNI EN 1838; UNI 7543
  • Prescrizioni da osservare: tempo di intervento: non definito; autonomia: necessaria per l'evacuazione; livello di illuminamento: 0,5 - 1 lux; tempo di ricarica: non definito.


Per ogni chiarimento l'indirizzo e-mail: [email protected]



 

 

scrivi le tue richieste