IL CONDOMINIO SICURO
Il condominio sicuro Nel 1994, con un ritardo di un paio d'anni, l'Italia è tra gli ultimi Stati Membri a recepire, con il "famigerato" D.Lgs. 626/94, le 8 Direttive approvate dal Parlamento Europeo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro fino a quel momento a carico dei datori di lavoro, di cui alcune particolarmente datate (i capostipiti tuttora vigenti sono il DPR 547 del 1955 ed il DPR 303 del 1956) altre sconosciute ed introvabili, trovano nel D.Lgs. 626/94 un solido punto di incontro.
Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. 626/94, nel caso di affidamento dei lavori all'interno del condominio, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico degli amministratori del condominio che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati. Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione. Le principali sanzioni a carico degli Amministratori sono molto pesanti (tab.1) ma facilmente evitabili con interventi mirati ed il supporto di seri professionisti atto a personalizzare gli adempimenti della legge alle specifiche caratteristiche che di volta in volta si vengono a presentare.
Quando la luce non c'è. La ormai nota "legge 626" ha imposto degli aggiornamenti nel mondo della sicurezzamodificando innumerevoli normative, che venivano considerate obsolete ai requisitidella nuova legge. L'art.31 del d.p.r. 547 del 1955 introduceva la necessità dell'illuminazione sussidiaria esclusivamente nei luoghi di lavoro. Il d.p.r. 547 ha avuto una lunga vita e solo dopo 39 anni è stato modificato ed integrato dal d.l.19 Settembre 1994 626: "l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramentodella sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Nella legislazione attuale il termine "illuminazione sussidiaria" è stato sostituito da "illuminazione di emergenza"; la quale destinata a funzionare quando l'illuminazione ordinaria viene a mancare; essa comprende l'illuminazione di sicurezza e l'illuminazione di riserva. L'illuminazione di sicurezza: "parte dell'illuminazione di emergenza destinata ad assicurare che i mezzi di evacuazione possano essere sempre efficacemente identificati e usati con sicurezza quando è necessaria l'illuminazione ordinaria o di emergenza. L'illuminazione di riserva: "parte dell'illuminazione che consente di continuare o terminare con sicurezza l'attività ordinaria. Il decreto ministeriale riguardante l'ambiente condominiale decanta una precisa normativa: Di seguito la sintesi della prescrizione di legge e delle norme tecniche sulla illuminazione di sicurezza relaziva all'ambiente condominiale: EDIFICI PER CIVILE ABITAZIONE DI ALTEZZA SUPERIORE A 32 m
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