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CONFEDILIZIA: MAI DOVUTI INTERESSI E SANZIONI
PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RENDITE CATASTALI

L'applicazione dell'art. 74 del cosiddetto "Collegato fiscale 2000" (legge 21.11.200, n. 342), sulle conseguenze delle attribuzioni delle rendite catastali, sta creando numerosi problemi ai proprietari di casa di tutta Italia per via della non uniforme interpretazione delle norme, con riferimento all'Ici, da parte dei Comuni. In particolare, si ha notizia di amministrazioni comunali che si comportano diversamente nella gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, con riferimento al conteggio di sanzioni ed interessi. A tal fine la Confedilizia ha predisposto un vademecum delle novità contenute nelle nuove disposizioni, sulla base delle interpretazioni del proprio Ufficio legale.

Rendite attribuite o modificate dal 1° gennaio 2000 (art. 74, comma 1)

A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e i fabbricati devono essere notificati, da parte dei competenti uffici del territorio (che ne devono dare tempestiva comunicazione ai Comuni), ai soggetti intestatari della partita, e hanno efficacia solo dal giorno della loro notificazione. Dalla data della notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare la rendita dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Per effetto di tale disposizione, ai fini dell'Ici, fino alla data dell'avvenuta notifica non sono dovuti interessi e sanzioni per tutti i periodi antecedenti, durante i quali l'imposta è stata versata sulla base della rendita presunta, non essendo il contribuente a conoscenza della rendita attribuita, conoscenza che acquisisce con la notifica della rendita medesima.

Rendite attribuite o modificate fino al 31 dicembre 1999, non recepite in atti impositivi al 10.12.2000 (art. 74, comma 3)

Per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 - non recepiti in atti impositivi (come avvisi di accertamento e di liquidazione Ici) al 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della legge) - l'amministrazione finanziaria e gli enti locali provvedono, entro gli ordinari termini di prescrizione o decadenza, alla liquidazione o all'accertamento della maggiore imposta dovuta. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita. Dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione dell'imposta decorre il termine di 60 giorni per proporre il ricorso alla Commissione tributaria provinciale contro la rendita. Ai fini dell'Ici, fino alla data dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione emessi dopo il 10 dicembre 2000 non sono dovuti sanzioni ed interessi per tutti i periodi antecedenti, durante i quali l'imposta è stata versata sulla base della rendita presunta, non essendo il contribuente a conoscenza della rendita attribuita, conoscenza che acquisisce con la notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione dell'imposta. Resta dovuto, invece, il conguaglio dell'Ici.
Pertanto, qualora un Comune abbia emesso dopo il 10 dicembre 2000 un avviso di accertamento o di liquidazione dell'Ici, sulla base di un'attribuzione di rendita effettuata sino al 31 dicembre 1999, mediante il quale si richiedono, oltre alla maggiore imposta dovuta sulla base della rendita attribuita, anche gli interessi e le eventuali sanzioni, tale atto dovrà essere impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla sua notifica.

Rendite attribuite o modificate fino al 31 dicembre 1999, recepite in atti impositivi pendenti al 10.12.2000 (art. 74, comma 2)

Anche per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 - recepiti in atti impositivi (avvisi di accertamento e di liquidazione) non divenuti definitivi al 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della legge) - non sono dovuti sanzioni ed interessi per tutti i periodi antecedenti, durante i quali l'imposta è stata versata sulla base della rendita presunta, non essendo il contribuente a conoscenza della rendita attribuita. Anche in questo caso resta dovuto il conguaglio dell'imposta relativa agli anni precedenti l'attribuzione della rendita. Non sono, comunque, rimborsabili le somme già pagate.
Per tale fattispecie la norma precisa che non sono dovuti interessi e sanzioni per il periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso la rendita stessa, come prorogato dalla stessa legge, vale a dire fino all'8 febbraio 2001. Tale specificazione ha lo scopo - a parere dell'Ufficio legale della Confedilizia - di chiarire come sanzioni ed interessi non siano dovuti - oltre che per il periodo che va dalla prima applicazione dell'imposta sulla base della rendita presunta a quello di attribuzione della rendita - anche per il periodo successivo all'attribuzione medesima. La puntualizzazione non si rendeva necessaria nelle fattispecie di cui ai punti 1 e 2, essendo essa implicita nella regola che fa coincidere l'efficacia della nuova rendita, nella prima ipotesi (a regime, per le rendite attribuite dal 1° gennaio 2000) con la data di notificazione della stessa al contribuente, e nella seconda (per gli avvisi di accertamento e liquidazione emessi dopo il 10 dicembre 2000) con quella di notificazione dell'atto impositivo.
Pertanto, qualora un Comune abbia emesso un avviso di accertamento o di liquidazione dell'Ici, non definitivo al 10 dicembre 2000, sulla base di un'attribuzione di rendita effettuata sino al 31 dicembre 1999, mediante il quale si richiedono, oltre alla maggiore imposta dovuta sulla base della rendita attribuita, anche gli interessi e le eventuali sanzioni, tale atto dovrà essere impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla sua notifica.

Ricorso contro le rendite definitive (art. 74, comma 2)

Fino all'8 febbraio 2001 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), può essere presentato ricorso contro gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite divenuti definitivi per mancata impugnazione entro il 9 dicembre 2000. Ai fini dell'Ici, si sottolinea che l'imposta sarà dovuta in via definitiva soltanto all'esito del ricorso contro l'attribuzione della nuova rendita.

Riflessi sulle imposte indirette

L'art. 74 della legge n. 342/'00 va posto in relazione anche ai contenziosi eventualmente pendenti in materia di valutazione di immobili ai fini delle imposte di registro, di successione e Invim, per i quali risulti necessario stabilire le rendite catastali applicabili. Il problema si pone soprattutto per gli atti di compravendita stipulati sulla scorta di rendite provvisorie ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 70/'88, convertito dalla legge n. 154/'88. Qualora non sia stato notificato il nuovo classamento e l'ufficio del registro abbia provveduto alla richiesta di maggiori imposte, diviene indispensabile proporre ricorso contro il classamento e chiederne la riunione ai ricorsi pendenti contro gli avvisi di liquidazione o di accertamento delle imposte indirette.