CONFEDILIZIA: MAI
DOVUTI INTERESSI E SANZIONI L'applicazione dell'art. 74 del cosiddetto "Collegato fiscale 2000" (legge 21.11.200, n. 342), sulle conseguenze delle attribuzioni delle rendite catastali, sta creando numerosi problemi ai proprietari di casa di tutta Italia per via della non uniforme interpretazione delle norme, con riferimento all'Ici, da parte dei Comuni. In particolare, si ha notizia di amministrazioni comunali che si comportano diversamente nella gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, con riferimento al conteggio di sanzioni ed interessi. A tal fine la Confedilizia ha predisposto un vademecum delle novità contenute nelle nuove disposizioni, sulla base delle interpretazioni del proprio Ufficio legale. Rendite attribuite o modificate dal 1° gennaio 2000 (art. 74, comma 1) A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e i fabbricati devono essere notificati, da parte dei competenti uffici del territorio (che ne devono dare tempestiva comunicazione ai Comuni), ai soggetti intestatari della partita, e hanno efficacia solo dal giorno della loro notificazione. Dalla data della notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare la rendita dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Per effetto di tale disposizione, ai fini dell'Ici, fino alla data dell'avvenuta notifica non sono dovuti interessi e sanzioni per tutti i periodi antecedenti, durante i quali l'imposta è stata versata sulla base della rendita presunta, non essendo il contribuente a conoscenza della rendita attribuita, conoscenza che acquisisce con la notifica della rendita medesima. Rendite attribuite o modificate fino al 31 dicembre 1999, non recepite in atti impositivi al 10.12.2000 (art. 74, comma 3) Per gli atti di attribuzione o
modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 - non
recepiti in atti impositivi (come avvisi di accertamento e di
liquidazione Ici) al 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della
legge) - l'amministrazione finanziaria e gli enti locali provvedono,
entro gli ordinari termini di prescrizione o decadenza, alla
liquidazione o all'accertamento della maggiore imposta dovuta. I
relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di
notificazione della rendita. Dalla data di notificazione dell'avviso di
accertamento o di liquidazione dell'imposta decorre il termine di 60
giorni per proporre il ricorso alla Commissione tributaria provinciale
contro la rendita. Ai fini dell'Ici, fino alla data dell'avvenuta
notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione emessi dopo il 10
dicembre 2000 non sono dovuti sanzioni ed interessi per tutti i periodi
antecedenti, durante i quali l'imposta è stata versata sulla base della
rendita presunta, non essendo il contribuente a conoscenza della rendita
attribuita, conoscenza che acquisisce con la notifica dell'avviso di
accertamento o di liquidazione dell'imposta. Resta dovuto, invece, il
conguaglio dell'Ici. Rendite attribuite o modificate fino al 31 dicembre 1999, recepite in atti impositivi pendenti al 10.12.2000 (art. 74, comma 2) Anche per gli atti di attribuzione o
modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 -
recepiti in atti impositivi (avvisi di accertamento e di liquidazione)
non divenuti definitivi al 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore
della legge) - non sono dovuti sanzioni ed interessi per tutti i periodi
antecedenti, durante i quali l'imposta è stata versata sulla base della
rendita presunta, non essendo il contribuente a conoscenza della rendita
attribuita. Anche in questo caso resta dovuto il conguaglio dell'imposta
relativa agli anni precedenti l'attribuzione della rendita. Non sono,
comunque, rimborsabili le somme già pagate. Ricorso contro le rendite definitive (art. 74, comma 2) Fino all'8 febbraio 2001 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), può essere presentato ricorso contro gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite divenuti definitivi per mancata impugnazione entro il 9 dicembre 2000. Ai fini dell'Ici, si sottolinea che l'imposta sarà dovuta in via definitiva soltanto all'esito del ricorso contro l'attribuzione della nuova rendita. Riflessi sulle imposte indirette L'art. 74 della legge n. 342/'00 va posto in relazione anche ai contenziosi eventualmente pendenti in materia di valutazione di immobili ai fini delle imposte di registro, di successione e Invim, per i quali risulti necessario stabilire le rendite catastali applicabili. Il problema si pone soprattutto per gli atti di compravendita stipulati sulla scorta di rendite provvisorie ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 70/'88, convertito dalla legge n. 154/'88. Qualora non sia stato notificato il nuovo classamento e l'ufficio del registro abbia provveduto alla richiesta di maggiori imposte, diviene indispensabile proporre ricorso contro il classamento e chiederne la riunione ai ricorsi pendenti contro gli avvisi di liquidazione o di accertamento delle imposte indirette. |