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Codice civile
art. 1118
(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni).
Il diritto di ciascun condomino sulle cose
indicate dall'articolo precedente � proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli
appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. :
Il condomino non pu�, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle
spese per la loro conservazione. :