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IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI IGIENISTI DENTALI

Pubblichiamo in questo numero la prima parte del codice deontologico degli igienisti dentali, con la certezza di afre cosa gradita non solo ai soci AIDI, bensì a tutta la nostra categoria. E' doveroso da parte di tutti noi attenerci scrupolosamente  e con attenzione al suddetto codice che arricchisce la nostra figura professionale  di uno strumento atto a tutelarne e garantirne la professionalità nei confronti dell' utenza.

 Iole Scarano     

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

DEGLI IGIENISTI DENTALI

 

PREMESSA

Questo primo codice deontologico degli igienisti dentali

istituito con la modifica del Decreto Ministeriale n.137/99, nasce dopo vent' anni di presenza della professione di igienista dentale in Italia.E' ispirato dalla quotidiana esperienza degli igienisti dentali,

 dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate ne tempo, dai codici deontologici e dalle tesi prodotte

 nel nostro Paese e in ambito internazionale  e dalle loro sperimentazioni.Il codice è costituito dai principi e dalle regole

che gli igienisti dentali devono osservare e far osservare

nell' esercizio della professione e che orientano la scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.

 Il rispetto dl codice è vincolante per l' esercizio della professione.

 Gli igienisti dentali sono impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonchè nell' aiuto vicendevole per il

 suo uso nelle diverse forme in cui il codice prevede l' esercizio

della professione. Questo codice deontologico è stato depositato

 al Ministero della Sanità e al Ministero dell' Università

dall' Associazione Igienisti Dentali Italiani.

 

                                  Principi

 

- La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti, sull' affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità,solidarietà. partecipazione.

-La professione è al servizio delle persone, delle famiglie dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire allo sviluppo della prevenzione delle malattie del cavo orale.

- L' igienista dentale considera e accoglie ogni persona portatrice di un problema odontoiatrico, senza prevaricare il ruolo assegnatole, e la colloca entro il suo contesto di cura, seguendola sempre nella prevenzione specifica oltre che in contesto psicofisico di più ampio respiro.

- L' igienista dentale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minoranza mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.

- Nell'esercizio delle sue funzioni l'igienista dentale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti, in base alle difficoltà, non si esprime sulla diagnosi medica, non si esprime sull'operato dei medici e colleghi.

- L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico professionale, sull'indipendenza del giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale. L'igienista dentale ha il dovere di difendere la propria autonomia da condizionamenti.

 

 

La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti della persona utente e cliente

Capo I. Diritti degli utenti e dei clienti

 

- L'igienista dentale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la prevenzione dei pazienti/clienti, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo psichico di apprendimento.

- Nella motivazione l'igienista dentale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui vantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti di intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso.

 

- L'igienista dentale deve favorire ai pazienti/clienti l'accesso alla documentazione scientifica, per svilupparne un coinvolgimento consapevole.

- L'igienista dentale deve salvaguardare gli interessi  e i diritti dei pazienti/clienti, in particolare di coloro che sono portatori di handicap motori o mentali.

- L'igienista dentale deve avere il consenso dei pazienti/clienti a che terzi siano presenti durante gli interventi o informati dello stesso per motivi di studio, formazione,ricerca.

 

Capo II. Regole generali di comportamento dell'igienista dentale.

 

- L'igienista dentale deve mettere al servizio dei pazienti/clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo un rapporto professionale solo fino a quando la situazione professionale lo richieda.

- Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'igienista dentale si consulta con altri professionista competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del lavoro iniziato.

- L'igienista dentale investito di funzioni istituzionali deve esercitare con imparzialità e indipendenza.

- Nel rapporto professionale l'igienista dentale non deve utilizzare la relazione con pazienti/clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni personali significative e relazioni sessuali.

 

Capo III. Riservatezza e segreto professionale.

 

- La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario del paziente/cliente e dovere dell'igienista dentale, nei limiti della normativa vigente.

- La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'igienista dentale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

- L'igienista dentale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola ad ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

- L'igienista dentale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per obblighi di legge e nei seguenti casi: rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali; richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.

- L'igienista dentale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.

- La trasmissione al altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale. La collaborazione dell'igienista dentale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.

- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezze di diffusione l'igienista dentale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.