D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 551
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto
1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai
fini del contenimento dei consumi di energia. (Gazzetta Ufficiale
del 6 aprile 2000, n. 81)
Art. 1. Precisazioni in ordine alla definizione
di temperatura media
Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , le parole: dei
singoli ambienti degli edifici sono sostituite dalle
seguenti: nei diversi ambienti di ogni singola unit�
immobiliare.
Art. 2 Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi
Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , primo capoverso, le parole da:Gli
edifici a: UNI 7129 sono sostituite dalle
seguenti: Gli impianti termici siti negli edifici
costituiti da pi� unit� immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
Fatte salve a: tetto dell'edificio, �
sostituito dal seguente: Fatte salve diverse disposizioni
normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi
locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera
sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti
casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori
di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gi�
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano gi� di camini, canne fumarie o sistemi
di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili
alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali
in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale
vigente a categorie di intervento di tipo conservativo,
precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a
condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo
scopo.
Art. 3 Installazione di generatori di calore e
coibentazione degli impianti
Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione
di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, �
prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In
ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo
classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno
di locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG
EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione,
nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali
abitati, dovr� essere realizzata, secondo le modalit� previste
al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri
quadrati. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 (3), dopo le parole: quelli da costruzione sono
inserite le seguenti: , tenendo conto in particolare della
permeabilit� al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido
termovettore
Art. 4 Rendimento minimo dei generatori di calore
Il comma l dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (4), � sostituito dal seguente:1.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonch� nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad
acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW
devono avere un "rendimento termico utile" conforme a
quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza
superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal
medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie
di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda
devono avere un "rendimento di combustione" non
inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
Art. 5 Termoregolazione e contabilizzazione
Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (5), � aggiunto il seguente
periodo:Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata
dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico
per ogni singola unit� immobiliare.
Art. 6 Responsabilit� inerenti l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:1.
L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo
1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti
alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilit�. L'eventuale atto di assunzione di responsabilit�
da parte del terzo, che lo espone altres� alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato,
non pu� delegare ad altri le responsabilit� assunte, e pu�
ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivit� di
sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo
1990 n. 46, per le attivit� di manutenzione straordinaria, e
ferma restando la propria diretta responsabilit� ai sensi degli
articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo
responsabile di un impianto � incompatibile con il ruolo di
fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la
fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio
energia, con modalit� definite con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze.
Art. 7 Ulteriori requisiti del terzo responsabile
Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:3.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in
materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti
al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico � dimostrato mediante l'iscrizione ad albi
nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per
categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori -
categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di
ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad
elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante
certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO
della serie 9.000, per l'attivit� di gestione e manutenzione
degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e
riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo
responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere
conoscenze tecniche adeguate alla complessit� dell'impianto o
degli impianti a lui affidati.
Art. 8 Controllo tecnico periodico e manutenzione
Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dai seguenti: 4.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate
dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le
istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti
parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della
normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e
manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le
istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicit� prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In
mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato
H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo
restando quanto stabilito ai commi 12 e 13. 4-bis. Al termine
delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore
ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da
rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne
copia per ricevuta. L'originale del rapporto sar� da questi
conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di
impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e
manutenzione dovr� essere redatto e sottoscritto conformemente
al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale
modello potr� essere modificato ed aggiornato, anche in
relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della
normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante
approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima
procedura potranno essere adottati modelli standard per altre
tipologie di impianto.
Art. 9 Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale
competente
Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro
sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per
i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9
gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile
comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico,
nonch� eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarit�
dell'impianto.
Art. 10 Affidamento delle operazioni di controllo e
manutenzione e delega delle responsabilit�
Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,
ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere
direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti
abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui
alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo
1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve
essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel
caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio
e della manutenzione si identifica con l'occupante che pu�, con
le modalit� di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto
cui � affidata con continuit� la manutenzione dell'impianto,
che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo
restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le
responsabilit� di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione �
fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al
subentrante il "libretto di impianto prescritto al comma 9,
debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
Art. 11 Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto
Il comma 11 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di
impianti termici di nuova installazione sottoposti a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in
caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere
effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo
rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta
installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell'impianto termico, � in grado di verificarne la sicurezza e
funzionalit� nel suo complesso, ed � tenuta a rilasciare la
dichiarazione di conformit� di cui all'articolo 9 della legge 5
marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di
cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto
contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e
della manutenzione, dovr� essere inviata all'ente competente per
i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del
libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per
impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente
regolamento nonch� la compilazione per le verifiche periodiche
previste dal presente regolamento � effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il
libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere
conservati presso l'edificio o l'unit� immobiliare in cui �
collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo
responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo
responsabile � tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale
terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed
eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
Art. 12 Rendimento minimo di combustione in opera
Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza
termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale
funzionamento, in conformit� alle vigenti norme tecniche UNI,
deve risultare: a. per i generatori di calore ad acqua calda
installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di
tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo
6 per caldaie standard della medesima potenza; b. per i
generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29
ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo
6 del presente decreto per caldaie standard della medesima
potenza; c. per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E; d. per
generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29
ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato all'allegato E.
Art. 13 Controlli degli enti locali
Il comma 18 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i comuni con pi� di quarantamila abitanti e le
province per la restante parte del territorio, in un quadro di
azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese
informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza,
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico
degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare
l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto
termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti
termici devono essere allegati al libretto di centrale o al
libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti
negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli
enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per
conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e
manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria
competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei
controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sar�
aggiornata con frequenza biennale.
Art. 14 Controlli degli enti locali attraverso organismi
esterni
Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei
controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti
dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni,
previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento
alla specifica attivit� prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato
I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su
specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneit� tecnica
dei predetti organismi.
Art. 15 Procedura di verifica e controllo per impianti
unifamiliari
Il comma 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � sostituito dal seguente:
20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono,
nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto
alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i
controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori
degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le
modalit� ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo,
apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato
H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore,
nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e
con connessa assunzione di responsabilit�, attestante il
rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare
riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche
di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altres�
stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di
consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto
informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla
forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque
effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il
5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali
sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, ai fini del riscontro della veridicit� della
dichiarazione stessa, provvedendo altres� ad effettuare, nei
termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i
quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si
evidenzino comunque situazioni di non conformit� alle norme
vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia
della propria azione, possono programmare i predetti controlli a
campione dando priorit� agli impianti pi� vecchi o per i quali
si abbia comunque una indicazione di maggiore criticit�, avendo
peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare
distorsioni di mercato. In conformit� al principio stabilito dal
comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a
carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione,
con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito
della propria autonomia.
Art. 16 Competenza delle regioni
Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza
delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di
coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le
regioni promuovono altres�, nel rispetto delle rispettive
competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi
preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici.
Art. 17 Istituzione o completamento del catasto degli
impianti termici
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare
quello gi� esistente all'atto della data di entrata in vigore
del presente decreto, gli Enti locali competenti possono
richiedere alle societ� distributrici di combustibile per il
funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a
provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la
titolarit� degli impianti da esse riforniti nel corso degli
ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla
provincia ed alla regione, anche in via informatica.
Art. 18 Allegati
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente
decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, � soppresso.
Art. 19 Norma transitoria
Le attivit� di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validit�
e possono essere portate a compimento secondo la normativa
preesistente.