Decreto legislativo concernente: "Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", approvato luned� 15 novembre 1999 in via definitiva dal consiglio dei ministri.
ART. 1
1. All'art.1, comma 3, del dlgs 14 agosto 1996, n. 494, sono
aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivit� svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese,
purch� tali attivit� non implichino l'allestimento di un
cantiere temporaneo o mobile.".
ART. 2
1. All'art.2, comma1, del dlgs n. 494 del 1996, sono apportate le
seguenti modifiche:
a. la lettera a) � sostituita dalla seguente: "a) cantiere
temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco � riportato all'allegato I;";
b. alla lettera b), � aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso di appalto di opera pubblica il committente � il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto;";
c. la lettera c) � sostituita dalla seguente: "c)
responsabile dei lavori: soggetto che pu� essere incaricato dal
committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del
controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'art.7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modifiche;";
d. la lettera f) � sostituita dalla seguente: "f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'art.5.";
e. dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entit� presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore
di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del dlgs 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
ART. 3
1. All'art.3 del dlgs n. 494 del 19996, sono apportate le
seguenti modifiche:
a. il comma 1 � sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase
di progettazione dell'opera, e in particolare al momento delle
scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutele di cui all'art.3 del
dlgs n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di
lavoro.";
b. il comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase
della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'art.4, comma 1, lettere a) e b)";
c. il comma 3 � sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui � prevista la presenza di pi�
imprese, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a. nei cantieri la cui entit� presunta � pari o superiore a 200
uomini-giorno;
b. nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari
elencati nell'allegato II.";
d. il comma 4 � sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve
essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10.";
e. dopo il comma 4, � aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o pi� imprese.";
f. il comma 8 � sostituito dal seguente;
"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
a. verifica l'idoneit� tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), All'Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili
,nonch� una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi�
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.".
ART. 4
1. All'art.4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 � sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
b. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all.
art.12, comma 1;
c. predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/o5/93. Il
fascicolo non � predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all.art.31, lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 457.";
d. il comma 3 � sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanit� e dei lavori pubblici, sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n.547,
come sostituito e modificato dal decreto legislativo n.626 del
1194, in seguito denominata "commissione prevenzione
infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui
al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all'art.4, comma 3, del decreto legislativo
n.494 del decreto legislativo n.494 del 1996 � adottato entro il
termine dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
ART. 5
1. All'art.5 del decreto legislativo n.494 del1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
d. al comma 1:
1. la lettera a) � sostituita dalla seguente: "a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;";
2. la lettera b) � sostituita dalla seguente: "b)
verificare l'idoneit� del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'art.12, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e
coordinamento e il fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera
b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;";
3. la lettera d) � sostituita dalla seguente: "d)
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;";
4. la lettera e) � sostituita dalla seguente: "e) segnalare
al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni, degli artt.7, 8 e 9, e alle
prescrizioni del piano di cui all'art.12 e proporre la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda
unit� sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione
provinciale del lavoro;";
5. la lettera f) � sostituita dalla seguente: "f)
sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.";
b)dopo il comma 1, � aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi
di cui all'art.3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione,
oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'art.4, comma 1, lettere a) e b).";
c)i commi 2 e 3 sono soppressi.
ART. 6
1. L'art.6 del dlgs n. 494 del 1996 � stato sostituito dal
seguente:
"Art.6. Responsabilit� dei committenti e dei responsabili
dei lavori .
1. Il committente � esonerato dalle responsabilit� connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilit� connesse alla
verifica e all'adempimento degli obblighi di cui agli artt.4,
comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
ART. 7
1. All'art.8, comma 1, del dlgs n.494 del 1996 l'alinea �
sostituita dalla seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela
di cui all'art.3 del dlgs n.626 del 1994, e curano, ciascuno per
la parte di competenza, in particolare:".
ART. 8
1. All'art.9 del dlgs n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti
modifiche:
a. al comma 1, l'alinea � sostituita dalla seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel
caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare
o con meno di dieci addetti:";
d. al comma 1, dopo la lettera c) � aggiunta la seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art.12 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'art.4, commi 1, 2 e 7, e all'art.7, comma 1, lettera b), del
dlgs n.626 del 1994.".
ART.9
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, la lettera a) � sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia,
scienze agrarie o scienze forestali, nonch� attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attivit� lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;";
b. al comma 1, la lettera c) � sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico o attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attivit� lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c. il comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altres�, in
possesso di attestato di frequenza di specifico corso in materia
di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale, o, in via alternativa dall'Ispesl,
dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini e collegi professionali, dalle universit�,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".
ART.10
1. All'art.11 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il
comma 1 � sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori trasmette all'Azienda unit� sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato III nonch� gli eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi:
a. caratteri di cui all'articolo 3, comma 3;
b. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.";
c. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entit� presunta
di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno."
ART.11
1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
sostituito dal seguente:
"1. Il piano contenente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il delle norme rispetto per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonch�
la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso
delle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene
altres� le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
presenza simultanea o successiva di pi� imprese o dei lavoratori
autonomi ed � redatto al fine di prevedere, quando ci� risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il
piano � costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessit� dell'opera da realizzare e alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In
particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi:
a. modalit� da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b. protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambiente esterno;
c. servizi igienico-assistenziali;
d. protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e. viabilit� principale di cantiere;
f. impianti di alimentazione e reti principali di elettricit�,
acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
g. impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h. misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i. misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l. misure generali di protezione da adottare contro il rischio di
caduta dall'alto;
m. misure per assicurare la salubrit� dell'aria nei lavori in
galleria;
n. misure per assicurare la stabilit� della volta nei lavori in
galleria;
o. misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni, ove le modalit� tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;
p. misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 14;
r. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s. valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del
piano;
t. misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento � parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui
al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori pu� presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano
di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata � necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
ART.12
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
sostituito dal seguente:
"Art.13. Obblighi di trasmissione. 1. Il committente o il
responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica
si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a
tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione".
ART.13
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 � sostituito dal seguente: "1. Prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
per la sicurezza pu� formulare proposte a riguardo.";
b. il comma 2 � soppresso.
ART.14
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il
comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte
documentale cui si � fatto riferimento.".
ART.15
All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono
apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 � sostituito dal seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori �
inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto
previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626
del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la
sicurezza.";
b. il comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori �
inferiore ai 200 giorni lavorativi ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli
ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli gi� visitati dallo stesso medico competente e gestiti
dalle stesse imprese, pu� essere sostituita o integrata, a
giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivit� i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".
ART.16
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
sostituito dal seguente:
"Art.20. Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o
dei responsabili dei lavori. 1. Il committente o il responsabile
dei lavori sono puniti:
a. con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire 3
milioni a lire 8 milioni per la violazione degli articoli 3,
commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6 comma 2;
b. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire 5 milioni per la violazione dell'articolo 3, comma
8, lettera a);
c. con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a
lire 6 milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1, 13,
comma 1.".
ART.17
1. All'articolo 21 comma 2, del decreto legislativo n. 494 del
1996, la lettera a) � sostituita dalla seguente:
"a), con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
3 milioni a lire 8 milioni per la violazione dell'articolo 5,
comma 1, lettere a), b), c), e), ed f) e comma 1-bis;".
ART.18
1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
sostituito dal seguente:
"Art.22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovrintendono le attivit� delle imprese
stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni
del presente decreto.
2. Il datore di lavoro � punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 2 a 5 milioni per la violazione
dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a. con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3
milioni a lire 8 milioni per la violazione degli articoli 9,
comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b. con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a
lire 6 milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13,
commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con
l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione
degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.
ART.19
1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
sostituito dal seguente:
"Art.23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese
o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la
violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".
ART.20
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
inserito il seguente:
"Art.23-bis. Estinzione delle contravvenzioni.
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere
a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2 e 3, lettera a), e 4; 23,
comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n.758.".
ART.21
1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
sostituito dal seguente:
"Allegato I
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui
all'articolo 2, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o
di ingegneria civile".
2. All'allegato II, punto 4 dopo la parola "elettriche"
sono aggiunte le seguenti: "aree a conduttori nudi in".
ART.22
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono
definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1,
della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
ART.23
1. Con uno o pi� decreti del ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i ministri della sanit� e
dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del
decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a. i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei
quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
del dlgs n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto,
in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di
studio;
b. i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo
n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da
svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione
completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui
al presente articolo.
ART.24
1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996, �
abrogato.
ART.25
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata
in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di
progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia
stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la
fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si applica la normativa vigente al momento
dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di
progettazione si intende conclusa:
a. nel caso di appalti pubblici, con approvazione del progetto
esecutivo;
b. in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorit�
competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria
civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori: nel
caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di
affidamento dei lavori stessi.
ART.26
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.