Decreto del 12 Novembre 1998
Pubblicato sulla g.u. n. 284 del 04/12/1998
Comunicazioni deli amministratori di condominio all'anagrafe tributaria
Il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate.
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dalI'art.
21, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone
che gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei
beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi
dei relativi fornitori e che con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti il contenuto, le modalit� e i termini
delle comunicazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo del 31
marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, fra
l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al
quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze
esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di
indirizzo politico-amministrativo, di cui
agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29;
Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni
contenute nel citato art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreta:
Articolo 1
1. L'amministratore del condominio negli edifici
deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai
propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):
a) relativamente a ciascun condominio, il codice
fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico
codice di natura giuridica;
b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome
e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica,
ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il
codice fiscale, il domicilio fiscale, nonch� l'importo
complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno
solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione
degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*
2. Non devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle forniture di acqua,
energia elettrica e gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che
hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute
alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati
elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo
complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia
superiore a lire cinquecentomila.
Articolo 2
1) Le modalit� e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta.
Il presente decreto sar� pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 Novembre 1998.
Il Direttore Generale: ROMANO