DDL n. 4339 bis
Art.
1 - Fascicolo del fabbricato -
1. E
istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del
fabbricato. Detto fascicolo � redatto, aggiornato con cadenza
non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o
dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate
le informazioni relative all'edificio - di tipo identificativo,
progettuale, strutturale, impiantistico - con l'obiettivo di
pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove
possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui
registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione
originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche,
funzionali ed impiantistiche.
2. La
produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato,
� presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di
competenza comunale relative all'intero fabbricato od a singole
parti dello stesso. Al momento della stipula o di rinnovo di
contratti di locazione nonch� in caso di alienazione del
fabbricato o di singole unit� immobiliari � resa, da parte del
proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita
dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi
previsti dalla presente legge.
3.
Alla compilazione del fascicolo di fabbricato provvede un tecnico
abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa
fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio
ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori
elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. L'acquisizione
presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della
documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla
predisposizione del Fascicolo, avviene senza oneri per la parte
interessata.
5. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, �
approvato lo schema tipo del Fascicolo del fabbricato e sono
indicati, altres�, i contenuti e le modalit� di redazione e di
aggiornamento dello stesso.
Art.
2 - Messa in sicurezza del patrimonio edilizio -
1. I comuni individuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, le aree al cui interno sono compresi i
fabbricati da assoggettare prioritariamente al programma di messa
in sicurezza del patrimonio edilizio, attraverso la puntuale
ricognizione del singolo fabbricato e del relativo stato di
conservazione, nonch� l'attuazione delle misure tese a favorirne
la manutenzione programmata.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 � effettuata
sulla base dei seguenti criteri:
a) particolari caratteristiche del sottosuolo;
b) manifesta presenza di abusivismo edilizio;
c) inclusione tra quelle assoggettate a vincoli derivanti da
condizioni di fragilit� (sismico, idrogeologico, ecc.)
d) presenza di insediamenti definibili come centri storici.
3. In
relazione a particolari situazioni territoriali, i comuni, ai
fini della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono
indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle
lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 1.
4. All'interno
delle aree delimitate ai sensi dei commi 1 e 2, i comuni possono
graduare l'obbligo di sottoporre a verifica gli edifici tenendo
conto anche dei seguenti caratteri:
a) epoca di costruzione;
b) sistema costruttivo (muratura, cemento armato, acciaio,
struttura mista, ecc.);
c) rilevanza di interventi di risanamento o ristrutturazione
edilizia che abbiano comportato mutamento nella destinazione d'uso
ovvero siano stati oggetto di incremento di volumetria, superiore
al venti per cento, rispetto a quella originaria;
d) particolare consistenza in termini volumetrici o dimensionali.
5. Le
disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli
edifici ricadenti nel territorio nazionale, qualunque ne sia la
destinazione funzionale, ad eccezione degli edifici aventi un
numero di piani fuori terra non superiore a due. Sono escluse,
altres�, dall'ambito di applicazione le costruzioni ad uso
artigianale, commerciale o industriale aventi un'altezza non
superiore a metri nove.
Art.
3 - Termini di predisposizione del fascicolo del fabbricato -
1. Per gli edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi del
comma 1 dell'articolo 6, il fascicolo del fabbricato �
predisposto entro ventiquattro mesi dalla avvenuta individuazione
delle aree.
2. Per gli edifici ricadenti in aree esondabili, a rischio frana
e, nei comuni classificati a rischio sismico per quelli
realizzati anteriormente al 1975, il fascicolo del fabbricato �
comunque predisposto entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
3.
Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2, i comuni
definiscono altres�, anche con riferimento alla data di
ultimazione del fabbricato ed ai criteri di cui al comma 3 dell'articolo
2, le modalit� di graduazione della predisposizione del
fascicolo del fabbricato in modo che l'obbligo dell'adempimento
venga esteso, entro il termine di dieci anni dall'entrata in
vigore della presente legge, alla totalit� degli edifici
ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
4. In caso di mancata adozione, da parte di singoli comuni, dei
provvedimenti indicati all'articolo 6, per ciascun edificio
ricadente all'interno dei comuni inadempienti il fascicolo del
fabbricato � comunque predisposto entro trenta mesi dall'entrata
in vigore. della presente legge.
Art.
4 - Attestato di conformit� e certificato di idoneit� statico-funzionale
-
1. Il
professionista incaricato, all'atto di predisporre il Fascicolo
del fabbricato e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia
una delle seguenti certificazioni:
a) attestazione di conformit� alla originaria configurazione del
fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche
sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di
rispondenza degli impianti alla vigente normativa nonch�
dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di
specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie
ulteriori verifiche;
b) certificazione di idoneit� statico-funzionale dell'edificio
in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso
nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto
alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati
prescritti, in sede di redazione del Fascicolo, interventi
ritenuti necessari ai fini del raggiungimento di adeguate
condizioni di sicurezza.
2.
Nell'impossibilit� di immediato rilascio della attestazione di
cui alla lettera a) del comma 1, il professionista incaricato
propone al proprietario o all'amministratore del condominio, in
apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali
interventi da predisporre ovvero i provvedimenti da assumere al
fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneit�,
sia sotto il profilo statico che funzionale dell'edificio o l'adeguamento
alla normativa vigente per quanto attiene l'impiantistica. 3. Copia conforme delle
certificazioni di cui al comma 1, nonch� della relazione di cui
al comma 2, dovranno essere trasmesse, a cura del proprietario o
dell'amministratore del condominio, al competente ufficio
comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.
Art.
5 - Requisiti professionali del tecnico incaricato -
Il
professionista incaricato dello svolgimento delle attivit�
professionali derivanti dalla presente legge deve avere una
anzianit� di iscrizione, nel rispettivo albo professionale, non
inferiore ad anni dieci.
Art. 6 - Convenzioni nazionali -
1. In considerazione delle particolari finalit� sociali della
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, convoca gli Ordini
ed i Collegi dei professionisti abilitati alla redazione del
Fascicolo del fabbricato al fine di promuovere una convenzione
nazionale per la definizione agevolata dei relativi compensi. 2. Con le medesime finalit� di cui
al comma 1, il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, convoca le organizzazioni delle
societ� di assicurazione e quelle della propriet� edilizia al
fine di promuovere una convenzione nazionale che definisca premi
assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di
cui all'articolo 5.
Art. 7 - Schema tipo del fascicolo del fabbricato -
1. Con
decreto del ministro dei Lavori Pubblici da emanare entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, �
approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono
indicati, altres�, i contenuti e le modalit� di redazione e di
aggiornamento dello stesso.
Art. 8 - Controllo - 1. E' demandato ai comuni il controllo sugli
adempimenti indicati negli articoli del presente capo e, a tal
fine, pu� prevedersi l'istituzione di una speciale anagrafe del
patrimonio edilizio.(Omissis...)