Art. 1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane
(1). Le imprese che svolgono attivit� di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione,
di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate �imprese di pulizia�, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
(2). Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
a) le attivit� di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacit� economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivit� di cui alla lett. a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonch� le relative modalit� di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'Iva, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lett. b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.
Art. 2. Requisiti di onorabilita'
(1). Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva
di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia
gi� stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena
detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro
la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli
uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142,
143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione
ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57,
31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati
di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna
per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale;
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di
norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non
conciliabili in via amministrativa.
(2). I requisiti di onorabilit� di cui al comma 1 devono essere
posseduti:
a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di
essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un
ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da
questi ultimi;
b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di societ�,
da tutti i soci per le societ� in nome collettivo, dai soci accomandatari
per le societ� in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori
per ogni altro tipo di societ�, ivi comprese le cooperative.
Art. 3. Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunit� europea.
(1). Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente alla
Comunit� europea possono essere iscritte nel registro delle ditte o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell' art. 1,
se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione
di reciprocit� con lo Stato di appartenenza.
Art. 4. Sospensione, cancellazione e reiscrizione.
(1). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative
modalit� di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese
di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane.
(2). Con il decreto di cui al comma 1 sono altres� stabiliti i
casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa,
� autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.
(3). La sospensione, la cancellazione nonch� l'applicazione
delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel
registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
(4). Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di
pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un
termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.
(5). L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel
termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui
al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.
(6). Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 pu�
essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Art. 5. Obblighi delle pubbliche amministrazioni.
(1). Negli appalti di servizi relativi alle attivit� di cui
alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle
disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.
(2). Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del
corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da
parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 6. Sansioni.
(1). Al titolare di impresa di pulizia individuale,
all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede,
e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di societ�,
ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti
le comunicazioni previste dall' art. 1, comma 3, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila
a lire un milioneduecentomila.
(2). Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attivit� di cui
alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta
sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa
individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una
sua sede, tutti i soci in caso di societ� in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di societ� in accomandita semplice o per azioni,
ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societ�, ivi comprese
le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire duecentomila a lire un milione.
(3). Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle
attivit� di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle
situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa
individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua
sede, tutti i soci in caso di societ� in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di societ� in accomandita semplice o per azioni,
ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societ�, ivi comprese
le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire duecentomila a lire un milione.
(4). A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attivit�
di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attivit� a
titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal
registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane,
o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti
pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
(5). I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte
o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle
imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
Art. 7. Disposizioni Transitorie.
(1). Le imprese di pulizia che svolgono le attivit� di cui
alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono
continuare ad esercitarle, purch� presentino domanda di iscrizione
nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane, corredata dalla certificazione di cui all' art. 1, comma 2,
lett. b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di
cui al medesimo art. 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le
attivit� di cui alla presente legge prima della data della sua entrata
in vigore.
(2). Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di
certificazione l'accertamento dei requisiti delle imprese di pulizia
previsti dalla presente legge � effettuato dalla commissione
provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane,
e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta
pu� essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.