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Legge 6 Maggio 1940, n. 554

Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche

Art. 1:
1.I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro propriet�, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto � disposto negli artt. 2 e 3.

Art. 2:
1.Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformit� delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1924, n. 2295.
2.Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della propriet� secondo la sua destinazione, n� arrecare danni alla propriet� medesima o a terzi.

Art. 3:
1.Il proprietario ha sempre facolt� di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorch� ci� importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, n� per questo deve alcuna indennit� all'utente dell'aereo stesso.
2.Egli dovr� in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetter� di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

Art. 4: (abrogato)

Art. 5:
1.Coloro che non intendono pi� servirsi dell'aereo esterno sia per la rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della propriet�. 2.La rimozione anzidetta non sar� necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.

Art. 6-10:(abrogati)

Art. 11:
1.Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni. 2.All'autorit� giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennit� da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della propriet� e di danno alla propriet� stessa.


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