Art. 1:
1.I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono
opporsi alla installazione, nella loro propriet�, di aerei esterni
destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli
abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto � disposto
negli artt. 2 e 3.
Art. 2:
1.Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite
in conformit� delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1924,
n. 2295.
2.Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della propriet�
secondo la sua destinazione, n� arrecare danni alla propriet� medesima o
a terzi.
Art. 3:
1.Il proprietario ha sempre facolt� di fare nel suo stabile qualunque
lavoro o innovazione ancorch� ci� importi la rimozione o il diverso
collocamento dell'aereo, n� per questo deve alcuna indennit� all'utente
dell'aereo stesso.
2.Egli dovr� in tal caso avvertire preventivamente il detto utente,
al quale spetter� di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o
al diverso collocamento dell'aereo.
Art. 4: (abrogato)
Art. 5:
1.Coloro che non intendono pi� servirsi dell'aereo esterno sia
per la rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o
per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e
spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti
riparazioni della propriet�.
2.La rimozione anzidetta non sar� necessaria quando l'aereo
venga utilizzato da altro utente.
Art. 6-10:(abrogati)
Art. 11:
1.Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei
esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono
decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo
del Ministero delle comunicazioni.
2.All'autorit� giudiziaria spetta di decidere in merito alle
controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2
e di stabilire la indennit� da corrispondersi al proprietario,
quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del
libero uso della propriet� e di danno alla propriet� stessa.