DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonché della relativa licenza di esercizio.
(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999 )
.Omissis.
Capo I
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori,
in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché
ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed
elencati nell'allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento
gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano
lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non
spostandosi lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto
di persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi
militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati
esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui
inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata
al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se
la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi
senza difficolta', e munita di comandi situati al suo interno o
alla portata di una persona che si trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore
a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto
di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non
munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una
persona che si trova al suo interno;
c) installatore dell'ascensore: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della
commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformita';
d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato
dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore
o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o
impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato
IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza,
che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformita';
g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui
documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti
essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore
modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica
sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi
e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e
quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli
o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie
di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali
di sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o
del componente di sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o
straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico
o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua
intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone,
delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti
principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico
adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della
Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee e trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e
montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed
usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Art. 3. Dimostrazione di prototipi
1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di
fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti
di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente
regolamento, purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un
apposito cartello indichi chiaramente la non conformita'
dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilita'
di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o
dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 4. Requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il
presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita'
di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le
prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si
applica il presente regolamento, puo' essere liberamente
commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o
della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono
comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono
prendere le misure adeguate per garantire il corretto
funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno
dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano
tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al
funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art. 5. Norme armonizzate e disposizioni
di carattere equivalente
1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme
armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata
prevede uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute, l'ascensore costruito in conformita' di tale norma
si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera
altresi' conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di
sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia
correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono
importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986,
n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle
parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e
controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad
adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Art. 6. Procedura di valutazione della
conformita'
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza
elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di
sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono:
a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli
della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi
dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di
sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e
applicare un sistema di garanziaqualita' conforme all'allegato
VIII per il controllo della produzione oppure applicare un
sistema di garanziaqualita' completo conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e
redigere una dichiarazione di conformita' recante gli elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni
previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia
di qualita' di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di
qualita' di cui all'allegato XIV, se progettato in conformita' ad
un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato
V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore modello
sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero,
se progettato in conformita' ad un ascensore per il quale sia
stato attuato un sistema di garanzia di qualita' conforme
all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove
questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un
organismo notificato;
c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da
un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente
conforme alle norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione
e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute
sullo stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad
un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato
V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del
progetto fornisce al responsabile della costruzione,
dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le
indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano
svolgere in piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone
la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di
conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II
tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di
riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una
copia per dieci anni a decorrere dalla data di
commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione
europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della
suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle prove
relative all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono
oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti
diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa
indica altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza si
presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano
al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli
ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle
disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal
fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,
devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei
fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano
l'ascensore o il componente di sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea non rispettano gli obblighi
previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere
adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente
di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce
l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.
Art. 7. Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali
"CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato
III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di
ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5
dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta su ciascun
componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se cio' non
e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di
sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa
il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli
ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni
altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la
leggibilita' della marcatura CE.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia
accertata una apposizione irregolare di marcatura CE
l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di
sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel
territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto
alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione
alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende
tutte le misure atte a limitare o a vietare la
commercializzazione di detto componente di sicurezza o a
garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione
dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.
Art. 8. Controllo di mercato e clausola
di salvaguardia
1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza
commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo
della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I e' operato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i
propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al
fine di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli
accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici
tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la
prevenzione e la sicurezza accertano la non conformita' di un
ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata
comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4. Quando e' constatato che un ascensore o un componente di
sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato
conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la
sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza
dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi
segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il
divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del
termine entro cui e' possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di
cui al comma 4, precisando se il provvedimento e' motivato da:
a) non conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5,
comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma
4, possono essere definitivamente confermati, modificati o
revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a
carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei
componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo
stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 9. Organismi di certificazione
1. Le procedure di valutazione della conformita' di cui
all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e
notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli
organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso
dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri
requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile
1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di
qualita' oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere
un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla
domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine
l'autorizzazione si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla
procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico
del richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o
del modello o del sistema di qualita' sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente
di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel
territorio dell'Unione europea. Le spese relative alla
certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e
X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano
gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita'
dell'attivita' di certificazione e, operando in coordinamento
permanente tra di loro, vigilano sull'attivita' degli organismi
autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad
ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e
il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, notifica
tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati
membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le
procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le
procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati
designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in
precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione,
anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi
aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al
quale e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non
soddisfa piu' i requisiti di cui al presente articolo, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca
l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri.
Art. 10. Disciplina transitoria per la
conferma degli organismi di certificazione
1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono
all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella
struttura dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione
utile a completare quella gia' in possesso dell'amministrazione,
secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si
intende concessa.
Capo II
Art. 11. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori
e ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli
ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Art. 12. Messa in esercizio degli
ascensori e montacarichi in servizio privato
1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del
suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o
alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la
messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non
destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformita'
dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a),
contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e
il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore
dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la
manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le
ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al
proprietario o al suo legale rappresentante dandone
contestualmente notizia al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo
adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita
nonche' per le altre parti interessate alle disposizioni del
presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al
comune competente per territorio nonche' al soggetto competente
per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti
per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a
seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al
presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di
controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto
salvo l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche'
penale a carico del proprietario dell'immobile e/o
dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del
servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal
presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente
dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento
rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13. Verifiche periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante,
sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e
montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a
mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda
sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA,
quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21
gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la
direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio per gli impianti
installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende
agricole, nonche', gli organismi di certificazione notificati ai
sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita'
di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione,
il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al
competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare
se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio
dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi
di sicurezza funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato
alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti
verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal
manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i
mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le
verifiche periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici
possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui
al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove
negativo, e' trasmesso al competente ufficio tecnico
dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a
carico del proprietario dello stabile ove e' installato
l'impianto.
Art. 14. Verifiche straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo,
il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto
fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.
La verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo
legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle
cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono
seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale
rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio
comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per
la rimessa in servizio dell'ascensore, e' necessaria una verifica
straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria e'
eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie
sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato
l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le
amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15. Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante
sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema
dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato
di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore
comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in
seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da
sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi
degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che,
in caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale
di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze
dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte
dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle
catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle
parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per
gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi: a)
a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e
l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di
cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la
riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a
verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono
prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto,
deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato
riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo
legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche
periodiche, nonche' il comune per l'adozione degli eventuali
provvedimenti di competenza.
Art. 16. Libretto e targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono
essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai
verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti
delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle
dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 6, e copia delle
comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al
competente ufficio comunale, nonche' copia della comunicazione
del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale
rappresentante relative al numero di matricola assegnato
all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la
disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8,
comma 1.
3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del
suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa
recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Art. 17. Divieti
1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori
di anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata. 2.
E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita
funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se
accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori,
montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica,
ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto
7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 18. Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attivita' di certificazione di cui
all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli
organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi
stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si
applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
Art. 19. Norme finali e transitorie
1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio gli
ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza
conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di
conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui
all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli
impianti di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi in
servizio se, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito
positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli
organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa,
a cura del proprietario o del suo legale rappresentante
all'organismo gia' competente per il collaudo di primo impianto
ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 20. Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1,
2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.