Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
TITOLO I - II
omissis
TITOLO III
Art. 9.
1. I proprietari di immobili possono realizzare
nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni
caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia
paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima
legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i
beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel
termine di 90 giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi
previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita.
Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per
l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende
accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di
60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente
può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro
inizio.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla
assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del
codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri
di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati
interessati o di società anche cooperative appositamente
costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del
programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da
destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel
sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di
superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella
quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie
per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano
economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la
messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei
lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di
attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali
inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente
articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità
immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I
relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai
precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili
destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di
assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle
riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86
della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 10.
1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi
appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime
di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e
relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e
finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture
e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del
programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i
soggetti di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del
Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con
il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è approvato l'atto
convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del
comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo
delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei
mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al
presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre
1992 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3
ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello
Stato in esso previsti.
5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto,
accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilità
finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai
rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n.
531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1
contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da
essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui
al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad
integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio
1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del
presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in
conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni
finanziarie.
Art. 11.
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge
costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi
dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio
1977, numero 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla
presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai
trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in
diritto di superficie.
3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto
all'imposta di registro in misura fissa.
TITOLO IV
omissis
Art. 29.
1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente
legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano
in vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni
accertate da tale data.